AS 2011 5261
Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)
Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)
Modifica del 23 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.
Art. 2 Calcolo della quota cantonale La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota di un Cantone a una linea o una tratta secondo la chiave di ripartizione intercantonale; essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.
Art. 3 cpv. 1 lett. a 1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori (ind.) e al finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all’unità: a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.)3 × 0,525425 + 0,2
Art. 4 Variazione annuale massima della quota della Confederazione La quota annuale della Confederazione all’indennità per l’offerta ordinata congiun- tamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori può variare al massimo del
5 per cento della quota della Confederazione secondo l’articolo 33 capoverso 1
LTV.
1 RS 742.101.2
2011-2047 5261
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati RU 2011 al traffico regionale
Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 Se la linea o la tratta passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi. 2 Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l’Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione. Esso tiene conto: a. per il traffico regionale viaggiatori, della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell’entità del servizio delle stazioni; b. per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale, della lunghezza della tratta sul territorio di ciascun Cantone e del numero delle stazioni. 4 La lunghezza della linea o della tratta si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore l’11 dicembre 2011.
23 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati RU 2011 al traffico regionale
Annesso (cifra II) Allegato (art. 3 cpv. 2)
Partecipazioni cantonali2 (in per cento)
Cantoni Partecipazione cantonale (ind.) Partecipazione cantonale (inf.)
Anni d’orario 2012–2015
ZH 66 80 BE 45 43 LU 56 70 UR 28 33 SZ 48 53 OW 33 43 NW 45 43 GL 36 56 ZG 64 82 FR 44 45 SO 56 65 BS 71 87 BL 60 67 SH 56 76 AR 39 25 AI 26 17 SG 54 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 57 TI 49 63 VD 50 51 VS 36 33 NE 49 50 GE 70 86 JU 27 22
2 Per il finanziamento dell’infrastruttura si concludono convenzioni sulle prestazioni quadriennali. I tassi posti in vigore l’11 dic. 2011 si applicano alle convenzioni sulle prestazioni 2013–16.
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