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AS 2011 5291

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2, 2bis lett. b, d ed e, nonché cpv. 3

2 Abrogato

2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

b. gli assicurati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal); d. gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal; e. gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accor- do del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. 3 Per i nuovi assicuratori sono determinanti gli effettivi degli assicurati registrati all’inizio dell’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finché non siano noti i dati di cui al capoverso 1. Gli assicuratori che cambiano la loro forma giuridica non sono considerati nuovi assicuratori nell’ambito della com- pensazione del rischio.

II

Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 Nel 2013 la fornitura dei dati degli assicuratori all’istituzione comune è effettuata, per la compensazione definitiva dei rischi 2012 e per il calcolo della compensazione definitiva dei rischi 2012, secondo il diritto anteriore.