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AS 2011 53

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007

Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l’8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007

Concluso il 7 settembre 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l’8 dicembre 19773, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 19934 e a Londra il 26 giugno 20075 (qui di seguito: «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I L’articolo 24 della Convenzione (Procedura amichevole) è abrogato e sostituito dall’articolo seguente: «Art. 24 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposi- zioni della presente Convenzione.

1 Dal testo originale francese (RO 2011 53).

2 RU 2011 51 3 RS 0.672.936.712 4 RU 1995 3149 5 RU 2009 843

2009-2337 53

Prot. che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni RU 2011

2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro per giungere ad una composizione, quale indicata ai paragrafi precedenti.

5. Se:

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di ami- chevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presenta- zione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente, le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità compe- tenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applica- zione di questo paragrafo.»

Art. II L’articolo 25 della Convenzione (Scambio di informazioni) è abrogato e sostituito dall’articolo seguente: «Art. 25 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno in materia d’imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’impo- sizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali

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e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte, o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unica- mente per questi fini. Esse possono rivelare le informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposi- zioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legi- slazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale o di quel- le dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’af- fari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»

Art. III Lo scambio di note del 26 giugno 2007, che è parte integrante della Convenzione, è abrogato e sostituito dal Protocollo addizionale tra gli Stati contraenti firmato alla stessa data del presente Protocollo.

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Art. IV 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro per via diplomatica l’adempimento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per permettere l’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entra in vigore al momento in cui perverrà l’ultima delle relative notificazioni e si applica: a) per quanto riguarda il paragrafo 5 dell’articolo 24 della Convenzione, tre anni dopo questa data; b) per quanto concerne tutte le altre disposizioni, per gli anni fiscali che ini- ziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Londra, il 7 settembre 2009, in due esemplari in lingua inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord: Alexis Lautenberg Stephen Timms

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Protocollo addizionale

All’atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confe- derazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l’8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007, i sottoscritti debi- tamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte inte- grante della Convenzione:

1. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)

Resta inteso e confermato che l’espressione «residente di uno Stato contraente» include: a) gli istituti di previdenza di questo Stato; e b) le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi religiosi, d’interesse pubblico, scientifico, culturale o educativo (o diversi di questi scopi) e che hanno, conformemente al diritto applicabile, la loro sede fiscale in questo Stato, anche se i loro redditi o utili sono in tutto o in parte esonerati secondo il diritto interno di questo Stato.

2. Ad articolo 10 paragrafo 2 lettera a) ii) (Dividendi)

Resta inteso e confermato che l’espressione «istituto di previdenza» comprende i piani, i sistemi, i fondi, i trust e gli altri regimi di uno Stato contraente che: a) sono esonerati dall’imposta sul reddito in questo Stato; e b) servono essenzialmente ad amministrare e a pagare pensioni o a realizzare redditi per uno o più regimi di questo tipo.

3. Ad articolo 15 (Professioni dipendenti)

Resta inteso che l’articolo 15 si applica ai redditi da opzioni di acquisto fondate su un rapporto di lavoro e a prescindere dal momento in cui questi redditi sono tassati.

4. Ad articolo 25 (Scambio di informazioni)

a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’infor- mazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiede- re informazioni. b) Resta inteso che l’espressione «verosimilmente pertinenti» mira a uno scam- bio di informazioni fiscali il più ampio possibile senza che sia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»)

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o la richiesta di informazioni probabilmente poco pertinenti per risolvere affari fiscali di un determinato contribuente. c) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti- colo 25 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richie- dente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); ii) il periodo oggetto della domanda; iii) una descrizione delle informazioni ricercate, inclusa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del con- tribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare inde- bitamente gli scambi effettivi di informazioni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Londra, il 7 settembre 2009, in due esemplari in lingua inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord: Alexis Lautenberg Stephen Timms

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