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AS 2011 5309

AS 2011 5309

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

2 L’acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell’azien- da è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell’Unione europea, il Diparti- mento può prevedere che una parte limitata di alimenti per animali non biologici possa essere acquistata.

Abrogato

Abrogato

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 910.18

2011-1707 5309

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2011

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2011

Allegato 1

N. 3.3, frase introduttiva In virtù dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112, qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali delle specie bovina e suina nonché degli equidi che sono tenuti nella sua azienda. Per gli altri animali, un elenco sotto forma di un registro deve essere tenuto permanentemente a disposizione dell’ente di certifica- zione presso la sede dell’azienda. Queste registrazioni, intese a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame o del gregge, si applicano a tutte le specie animali e devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

2 RS 916.404

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2011

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