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AS 2011 5313

AS 2011 5313

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole; visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modi- ficato secondo la versione qui annessa.

II L’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2011.

2 La modifica dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole entra in vigore il 1° gennaio 2012.

21 novembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

2011-2649 5313

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2011

Annesso (cifra I) Allegato 1

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1701. 1100 0.00 1200 0.00

9110 18.70 PGI non necessario

9991 18.70 PGI non necessario

9999 0.00

1702. 3029 1.40 PGI non necessario

3032 61.00 PGI non necessario

3038 1.80 PGI non necessario

3042 3.80 PGI non necessario

3048 5.50 PGI non necessario

4019 61.00 PGI non necessario

4029 3.80 PGI non necessario

6028 0.00 PGI non necessario

9019 0.00 9022 0.00

9023 1.80 PGI non necessario

9024 18.70 PGI non necessario

9028 18.70 PGI non necessario

9032 0.00 9033 0.00

9034 10.00 PGI non necessario

9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2011

Annesso (cifra II) Allegato 1 (art. 1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 18, tabella

18. Disciplinamento del mercato: zucchero

… Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF)

1701.1200 0.00 [18-1] 1701.1300 0.00 [18-1] 1701.1400 0.00 [18-1]

1701.9110 18.70 PGI non necessario

1701.9991 18.70 PGI non necessario

1701.9999 0.00 [18-1]

1702.3029 1.40 PGI non necessario

1702.3038 1.80 PGI non necessario

1702.3042 3.80 PGI non necessario

1702.3048 5.50 PGI non necessario

1702.4029 3.80 PGI non necessario

1702.6028 0.00 PGI non necessario

1702.9019 0.00 [18-1] 1702.9022 0.00 [18-1]

1702.9023 1.80 PGI non necessario

1702.9024 18.70 PGI non necessario

1702.9028 18.70 PGI non necessario

1702.9032 0.00 [18-1] 1702.9033 0.00 [18-1]

1702.9034 10.00 PGI non necessario

1702.9038 10.00 PGI non necessario

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