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AS 2011 5449

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 12 cpv. 2 lett. a

2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest’ultima dal gestore della banca dati sul traf- fico di animali (ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112;

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

d. i seguenti dati relativi all’animale:

5. nomi sportivi o d’allevamento dell’animale, se disponibili,

Art. 15dbis cpv. 5 5 L’Ufficio federale dell’agricoltura può concordare con organizzazioni o associa- zioni estere che queste possano rilasciare per la propria razza i passaporti per equidi, se tengono il libro genealogico sull’origine della razza e se riconoscono solo i passa- porti da loro rilasciati. Nella convenzione devono essere disciplinati gli obblighi di notifica di cui all’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2011

Art. 15e cpv. 1, frase introduttiva, e 3–7 1 Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 19 ordinanza BDTA del 26 ottobre 20114) i seguenti eventi entro i seguenti termini: 3 L’azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali la macellazione di un equide entro tre giorni.

4 La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve

notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui all’allegato 1 numero 3 lettera k dell’ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 2011. 5 L’incaricato del riconoscimento o il veterinario che effettua il riconoscimento di un equide o completa la segnalazione grafica o verbale nel passaporto di un equide importato deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all’atto del riconoscimento di cui all’allegato 1 numero 3 lettera l dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011. 6 Il servizio preposto al rilascio dei passaporti di cui all’articolo 15dbis deve notifica- re entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all’atto del rilascio del passaporto per equide di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011. 7 Le notifiche di cui agli articoli 8 e 29 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.

Art. 292a Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 20115 sul coordinamento dei controlli. 2 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 170206 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di orga- nismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno

19967 sull’accreditamento e sulla designazione.

3 L’Ufficio federale di veterinaria emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito.

4 RS 916.404 5 RS 910.15 6 Il testo di questa norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 7 RS 946.512

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Art. 301 cpv. 1 lett. d 1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: d. sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l’esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l’articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedi- menti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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