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AS 2011 5453

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli obblighi di notifica in relazione al traffico di animali, il trattamento di dati in una banca dati centralizzata sul traffico di animali (banca dati) e la gestione di quest’ultima.

2 Essa si applica per l’esecuzione:

a. della legislazione sulle epizoozie per gli animali addomesticati delle specie bovina, compresi i bufali e i bisonti, ovina, caprina e suina, nonché per gli equidi, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie; b. della legislazione sull’agricoltura per gli animali della specie bovina e i bufali.

Art. 2 Definizioni Le seguenti espressioni significano: a. trattamento di dati: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conserva- zione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati; b. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, come l’autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la pubblicazione;

RS 916.404

2011-1006 5453

Ordinanza BDTA RU 2011

c. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corpora- zione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; d. azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali giusta l’arti- colo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE); e. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali: numero assegnato dal ge- store della banca dati (gestore) a un’azienda detentrice di animali; f. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bar- dotti); g. passaporto per equide: documento ai sensi dell’articolo 15c OFE; h. riconoscimento di un equide: registrazione, completamento e modifica della segnalazione grafica o verbale di un equide; i. numero d’identificazione di un animale:

1. numero di marca auricolare per animali a unghia fessa,

2. Universal Equine Life Number (UELN4) per equidi;

j. numero Agate: il numero personale attribuito dal portale Internet «Agate»5 attraverso la registrazione.

Art. 3 Storia dell’animale e informazioni dettagliate 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

a. numero d’identificazione dell’animale; b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; c. ubicazione delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale; e. per animali della specie bovina: data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’allegato 1 numero 1 lettere a–h nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; f. per gli equidi: nome e indirizzo dell’attuale proprietario.

2 Leinformazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo

animale: a. specie, razza, colore e sesso dell’animale; b. numero d’identificazione della madre e del padre dell’animale; c. parti gemellari;

3 RS 916.401

4 Direttive dell’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

5 www.agate.ch

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Ordinanza BDTA RU 2011

d. per animali della specie bovina: tipo di utilizzazione; e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, non- ché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto

20046 sui medicamenti per uso veterinario.

Sezione 2: Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 4 Dati notificati dai Cantoni 1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni: a. numero cantonale d’identificazione dell’azienda detentrice di animali di cui all’articolo 7 capoverso 2 OFE7; b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione del detentore di ani- mali; c. tipo di azienda detentrice di animali di cui all’articolo 6 lettera o OFE; d. ubicazione e coordinate geografiche dell’azienda detentrice di animali; e. specie di animali ad unghia fessa tenute ed equidi; f. numero del Comune di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordi- nanza del 21 maggio 20088 sui nomi geografici; g. per animali della specie suina: tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo).

2 L’UFAG trasmette i dati di cui al capoverso 1 al gestore.

3 I Cantoni notificano i seguenti dati e le rispettive mutazioni al gestore:

a. risultati delle ispezioni delle carni e degli animali da macello di cui all’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 concer- nente la macellazione e il controllo delle carni; b. per animali della specie bovina e aziende detentrici di tali animali: stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici. 4 I dati di cui al capoverso 3 lettera b devono essere notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti.

Art. 5 Dati concernenti animali della specie bovina 1 Per le aziende detentrici di animali della specie bovina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

6 RS 812.212.27 7 RS 916.401 8 RS 510.625 9 RS 817.190

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a. tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. relazione postale o bancaria. 2 Per animali della specie bovina i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 1. 3 La modifica del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h o dell’azienda detentrice di animali di cui al capoverso 1 lettera a dev’essere notificata entro tre giorni lavorativi.

Art. 6 Dati concernenti animali della specie suina 1 Per le aziende detentrici di animali della specie suina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni: a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria. 2 Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 2.

Art. 7 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina Per le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina, i detentori di ani- mali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni: a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria.

Art. 8 Dati concernenti gli equidi 1 Le seguenti persone devono notificare al gestore il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e la lingua per la corrispondenza, nonché le mutazioni di tali dati: a. il proprietario di un equide; b. la persona che identifica l’equide ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE10; c. la persona che riconosce l’equide ai sensi dell’articolo 15b OFE. 2 Per gli equidi il proprietario deve notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettere a‒g. 3 In caso di cambiamento di proprietario, il vecchio proprietario deve notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera h e il nuovo proprietario i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera i.

10 RS 916.401

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4 Alla macellazione di un equide, l’azienda di macellazione deve notificare al gesto- re i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera j. 5 All’identificazione di un equide, la persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 OFE che lo identifica deve notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 let- tera k.

6 Al riconoscimento di un equide, la persona che effettua il riconoscimento deve

notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera l. 7 Al rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto al rilascio del passaporto secondo l’articolo 15dbis OFE deve notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m.

Art. 9 Notifica da parte di terzi 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambia- mento dello scopo d’utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f. 2 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico al gestore. A tal fine, essa deve comunicargli il numero Agate delle persone incaricate.

3 Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.

4 La persona incaricata di effettuare le notifiche deve notificare al gestore il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e la lingua per la corrispondenza, nonché le mutazioni di tali dati.

Art. 10 Dati concernenti animali della specie bovina per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati: a. l’effettivo di animali determinante della specie bovina e di bufali per ogni azienda detentrice di animali, calcolato secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sui pagamenti diretti, con un elenco dei singoli ani- mali; b. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali nel giorno di riferimento secondo l’articolo 5 capover- so 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199812 sui dati agricoli; c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali nelle aziende d’estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e nelle aziende pastorizie secondo l’articolo 24 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 200713 concernente i contributi d’estiva- zione;

11 RS 910.13 12 RS 919.117.71 13 RS 910.133

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d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per cate- goria e azienda detentrice di animali durante il periodo di riferimento secon- do l’articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti.

Art. 11 Rettifica di dati 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e le persone incaricate ai sensi dell’articolo 9 possono chiedere in qualsiasi momento al gestore la rettifica dei dati che hanno notificato. 2 Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve chiedere tale rettifica al gestore entro il 30 giugno dell’anno corrente, motivandola per scritto. 3 Le domande di rettifica di dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere c–e, nonché numero 2 lettere b e c devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE14.

Sezione 3: Diritti di accesso

Art. 12 Diritto generale

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

a. la storia di ogni singolo animale; b. le informazioni dettagliate relative a ogni singolo animale; c. per animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD di ogni singolo animale; d. per aziende detentrici di animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD di un’azienda detentrice.

2 Ogni persona può effettuare al massimo 30 accessi al giorno; tali accessi sono

gratuiti. 3 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali o il numero d’identificazione dell’animale funge da codice per la consultazione dei dati. L’utente si procura auto- nomamente tale codice.

Art. 13 Organi competenti 1 L’UFAG può trattare i dati di cui agli articoli 4–8. Può consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10. 2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, l’Amministra- zione federale delle dogane e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono

14 RS 916.401

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acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4–8 di cui necessitano per svolgere i loro compiti. 3 Gli organi cantonali competenti possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4–8 di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.

Art. 14 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché servizi d’igiene veterinaria 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune e elenco dell’effettivo di animali; b. nome e indirizzo dei detentori di animali; c. numeri di marche auricolari fornite dal gestore agli affiliati dell’organizza- zione interessata; d. per animali della specie bovina: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di a- nimali dei loro affiliati; e. per animali della specie suina: dati dell’animale di cui all’allegato 1 numero

2 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende

detentrici di animali dei loro affiliati; f. per equidi: nome e indirizzo del proprietario; g. per equidi: informazioni dettagliate, storia dell’animale e dati dell’animale di cui all’allegato 1 numero 3 di tutti gli equidi registrati presso l’organizza- zione interessata. 2 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati concernenti le relazioni postali o bancarie dei loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto. 3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4–8 concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto.

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Art. 15 Servizi riconosciuti dall’UFAG per il rilascio di passaporti per equidi I servizi riconosciuti dall’UFAG per il rilascio di passaporti per equidi secondo l’articolo 15dbis OFE15 possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettere a, c, f–i, k e l.

Art. 16 Persone autorizzate a consultare i dati 1 I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare i seguenti dati: a. dati riguardanti la propria azienda detentrice di animali; b. elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o anteriore; c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda:

1. storia dell’animale,

2. informazioni dettagliate sull’animale,

3. per animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD,

4. per animali della specie bovina: esito della classificazione neutrale della

qualità. 2 I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare i seguenti dati: a. elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o anteriore; b. i seguenti dati riguardanti animali che sono o erano di loro proprietà:

1. storia dell’animale,

2. informazioni dettagliate sull’animale.

3 Le persone che effettuano l’identificazione o il riconoscimento di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

Art. 17 Persone incaricate 1 Le persone incaricate di cui all’articolo 9 possono consultare gli stessi dati, acqui- sirli presso lo stesso gestore e utilizzarli come le persone di cui all’articolo 16. 2 Per la consultazione e l’acquisizione di dati sono riscossi emolumenti in base alle aliquote di cui al numero 8 dell’allegato all’ordinanza del 16 giugno 200616 sugli emolumenti per il traffico di animali.

15 RS 916.401 16 RS 916.404.2

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Art. 18 Consultazione a fini zootecnici o di ricerca scientifica Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare dati gratuitamente, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l’utente si impegni per scritto a osser- vare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Gestione della banca dati

Art. 19 Gestore

1 La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo

giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame, degli equidi e della carne, nonché dai suoi principali forni- tori.

2 Il gestore sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.

Art. 20 Compiti del gestore 1 Il gestore gestisce la banca dati conformemente a un mandato di prestazioni impar- tito dall’UFAG. Il contratto disciplina in particolare la durata, l’entità, le condizioni, la qualità e la retribuzione della prestazione richiesta.

2 Il gestore assegna a ogni azienda detentrice di animali un numero BDTA.

3 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati secondo gli articoli 5–8. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli. 4 Gestisce un help-desk per i detentori di animali, in particolare allo scopo di fornire informazioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consu- lenza. 5 Pubblica analisi dei dati sugli animali registrati nella banca dati. In tale ambito, i dati devono essere presentati in modo da evitare che si possa risalire alle singole aziende detentrici di animali, alle organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché ai servizi d’igiene veterinaria. Le pubblicazioni corri- spondenti devono essere accessibili al pubblico.

Art. 21 Compiti del gestore per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura 1 Il 20 maggio di ogni anno, il gestore invia per via elettronica al detentore di ani- mali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, com- prese le indicazioni di cui all’articolo 10 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utiliz- zazione ai sensi del capoverso 3. Su domanda del detentore di animali e contro pagamento di una tassa, l’elenco è fornito anche in forma cartacea. 2 Mette a disposizione degli organi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica i dati di cui all’articolo 10 conformemente alle indicazioni dell’UFAG.

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3 Per gli animali della specie bovina, determina il tipo di utilizzazione della madre:

a. al primo parto e all’importazione a seconda del tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; b. all’entrata a seconda del precedente tipo di utilizzazione dell’animale. 4 Mette a disposizione dei detentori di animali e dei servizi amministrativi di cui all’articolo 13 capoverso 3 uno strumento che consente loro di convertire in unità di bestiame grosso l’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per un periodo a loro scelta di un anno al massimo.

Art. 22 Compiti del gestore nel settore degli equidi 1 Il gestore attribuisce a ogni equide un UELN in base alla notifica di nascita. Se esiste una convenzione ai sensi dell’articolo 15dbis capoverso 5 OFE17, un’organiz- zazione o un’associazione estera può attribuire l’UELN. 2 Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente: a. l’UELN attribuito all’animale; b. i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera a; c. un’indicazione sull’ulteriore modo di procedere riguardante il riconosci- mento (art. 15b cpv. 1 OFE) e l’identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE), non- ché il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE); d. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 18 agosto

200418 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui

all’articolo 24 dell’ordinanza del 23 novembre 200519 concernente la macel- lazione e il controllo delle carni.

Art. 23 Notifica in caso di sospetto di infrazione 1 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie, il gestore informa il competente servizio cantonale. 2 In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, il gestore informa il competente organo federale.

17 RS 916.401 18 RS 812.212.27 19 RS 817.190

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Art. 24 Archiviazione dei dati

1 Il gestore è tenuto ad archiviare i dati per 18 anni.

2 Non appena il gestore non svolge più alcun compito esecutivo per la Confedera-

zione, mette i dati a disposizione dell’Archivio federale.

3 I dati designati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione devono

essere consegnati all’UFAG.

Sezione 5: Ulteriori compiti e prestazioni del gestore

Art. 25 Ulteriori compiti del gestore 1 Il gestore raccoglie le ordinazioni di marche auricolari che poi consegna ai deten- tori di animali. 2 Prepara i passaporti per gli animali della specie bovina destinati all’esportazione.

3 Prepara i passaporti per equidi o trasmette i dati necessari a tale scopo ai servizi competenti per il rilascio degli stessi ai sensi dell’articolo 15dbis OFE20. 4 In caso di cambiamento dello scopo d’utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale domestico, recapita al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.

Art. 26 Prestazioni supplementari 1 Oltre ai dati di cui agli articoli 4–11 il gestore può trattare ulteriori dati, in partico- lare quelli del tipo indicato qui di seguito: a. dati rilevanti dal profilo zootecnico; b. affiliazione a organizzazioni di cui all’articolo 14; c. tipo di produzione; d. stato sanitario dell’azienda detentrice e stato di salute degli animali; e. somministrazione di medicamenti; f. classificazione neutrale della qualità delle carcasse di animali. 2 Per il trattamento di dati di cui al capoverso 1 il gestore conclude un contratto con terzi. Il contratto deve essere sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma. 3 Il gestore provvede affinché i dati di cui al capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati di cui agli articoli 4–10.

20 RS 916.401

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

1 L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Può eseguire controlli presso il gestore senza preavviso.

3 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il genere di controlli che gli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie sono tenuti a effettuare presso le aziende detentrici di animali . 4 La frequenza e il coordinamento dei controlli, nonché la registrazione dei dati relativi ai controlli sono disciplinati nell’ordinanza del 26 ottobre 201121 sul coordi- namento dei controlli. 5 Per l’esecuzione dei controlli i Cantoni possono avvalersi di organi accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 1702022 «Criteri generali per il funzio- namento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e all’ordinanza del 17 giugno 199623 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 28 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 29 Disposizione transitoria 1 Il proprietario di equidi vivi che al 31 dicembre 2012 non è ancora registrato nella banca dati deve farsi registrare presso il gestore della banca dati secondo l’articolo 8 capoverso 1. 2 Per gli equidi in vita al 31 dicembre 2012 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti dati: a. numero Agate del proprietario; b. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; c. data di nascita dell’animale; d. nome dell’animale; e. se disponibile, UELN dell’animale; f. se disponibile, numero di microchip; g. razza, colore e sesso dell’animale; h. scopo d’utilizzo (animale da reddito, animale domestico) di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 agosto 200424 sui medicamenti veterinari;

21 RS 910.15 22 Il testo di tale norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 23 RS 946.512 24 RS 812.212.27

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i. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto); j. se per l’equide è già stato rilasciato un passaporto per equide. 3 Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 3, questo equide va registrato preliminarmente.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 22 e 29)

Dati da notificare al gestore

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e del padre,

3. data di nascita dell’animale,

4. razza, colore e sesso dell’animale,

5. parti gemellari,

6. data della notifica;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese

di provenienza,

2. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di nascita dell’animale,

5. razza, colore e sesso dell’animale,

6. data d’importazione,

7. data della notifica;

c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Sviz- zera:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

d. all’uscita di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data d’uscita,

4. tipo d’uscita,

5. data della notifica;

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e. alla macellazione di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di macellazione,

5. data della notifica,

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 200325 sul bestiame da macello; f. alla morte di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data di morte,

4. data della notifica;

g. all’esportazione di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione della madre,

3. tipo di utilizzazione della madre: sono considerati tipi di utilizzazione:

– le vacche da latte – le altre vacche,

4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,

5. data della notifica.

2. Dati per animali della specie suina

Per animali della specie suina devono essere notificati i seguenti dati: a. all’importazione di animali:

1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice

di animali nel Paese di provenienza,

2. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

3. numero di animali,

25 RS 916.341

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Ordinanza BDTA RU 2011

4. data d’importazione,

5. data della notifica;

b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. numero di animali,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

c. alla macellazione di animali:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. numero di animali,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

d. all’esportazione di animali:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero di animali,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica.

3. Dati per animali della specie equina

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. nome dell’animale,

3. se disponibile, UELN della madre,

4. in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,

5. data di nascita dell’animale,

6. parti gemellari,

7. razza, colore e sesso dell’animale,

8. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),

9. segnalazione rudimentale verbale;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese di provenienza dell’animale,

2. UELN dell’animale, se disponibile, conformemente al passaporto per

equide,

5468

Ordinanza BDTA RU 2011

3. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

4. nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,

5. data di nascita dell’animale,

6. razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per

equide,

7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,

8. data d’importazione,

9. scopo d’utilizzo di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 agosto 200426

sui medicamenti veterinari: – animale da reddito – animale domestico conformemente al passaporto per equide,

10. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);

c. al cambiamento dell’azienda detentrice in Svizzera:

1. numero BDTA della nuova azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. UELN dell’animale,

4. data del cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale;

d. alla morte o eutanasia di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. UELN dell’animale,

3. data di morte o dell’eutanasia;

e. all’esportazione di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. UELN dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione;

f. al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 dell’ordi- nanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari:

1. UELN dell’animale,

2. data del cambiamento;

g. alla castrazione di un animale maschio:

1. UELN dell’animale,

2. data della castrazione,

3. tipo di castrazione;

h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):

1. numero Agate del vecchio proprietario,

2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,

26 RS 812.212.27

5469

Ordinanza BDTA RU 2011

3. UELN dell’animale,

4. data del cambiamento di proprietario;

i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):

1. numero Agate del nuovo proprietario,

2. numero Agate del vecchio proprietario,

3. UELN dell’animale,

4. data del cambiamento di proprietario;

j. alla macellazione di un animale:

1. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero BDTA dell’azienda di provenienza,

3. UELN dell’animale,

4. data di macellazione;

k. all’identificazione di un animale:

1. UELN dell’animale,

2. numero di microchip,

3. numero Agate della persona che ha effettuato l’identificazione,

4. data dell’identificazione,

5. luogo dell’identificazione;

l. al riconoscimento di un animale:

1. UELN dell’animale,

2. numero Agate della persona che ha effettuato il riconoscimento,

3. segnalazione, composta da immagine (segnalazione grafica) e descri-

zione verbale (segnalazione verbale),

4. data del riconoscimento,

5. luogo del riconoscimento,

6. in occasione del primo riconoscimento: servizio preposto al rilascio del

passaporto per equide; m. al rilascio di un passaporto per equide:

1. UELN dell’animale,

2. data del rilascio del passaporto,

3. tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplica-

to),

4. designazione del servizio preposto al rilascio del passaporto per equide.

5470

Ordinanza BDTA RU 2011

Allegato 2 (art. 28)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I L’ordinanza del 23 novembre 200527 concernente la banca dati sul traffico di ani- mali (Ordinanza BDTA) è abrogata.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 agosto 200428 sui medicamenti veterinari

Art. 15 cpv. 3 e 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 23 cpv. 3 3 Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certifi- cato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199529 sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201130.

27 RU 2005 5573, 2007 4477 4659 6167, 2008 2275 3579 5879, 2009 4255, 2010 2531 28 RS 812.212.27 29 RS 916.401 30 RS 916.404

5471

Ordinanza BDTA RU 2011

2. Ordinanza del 23 novembre 200531 concernente la macellazione

e il controllo delle carni

Art. 24 cpv. 3 3 Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 dell’ordi- nanza del 27 giugno 199532 sulle epizoozie, la dichiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale documento; per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201133.

Art. 60 cpv. 2 2 I risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni devono essere trasmessi in forma elettronica alla banca dati sul traffico di animali (Ordi- nanza BDTA del 26 ott. 201134) indicando il numero dell’azienda (numero BDTA). L’Ufficio federale emana una direttiva tecnica concernente i dati richiesti, le modali- tà e la frequenza di trasmissione.

3. Ordinanza del 7 dicembre 199835 sui pagamenti diretti

Art. 29 cpv. 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 67 cpv. 1bis lett. b 1bis In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l’effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se: b. i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201136, l’effettivo di cui all’articolo 29 non corrisponde all’effettivo reale.

31 RS 817.190 32 RS 916.401 33 RS 916.404 34 RS 916.404 35 RS 910.13 36 RS 916.404

5472

Ordinanza BDTA RU 2011

Art. 70 cpv. 1 lett. f 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Confe- renza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del

12 set. 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

f. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all’articolo 5 dell’ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 201137 oppure non tiene correttamente i docu- menti sul traffico di animali.

4. Ordinanza del 14 novembre 200738 sui contributi d’estivazione

Art. 24 cpv. 3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 25 cpv. 1 lett. d

1 Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:

d. non può presentare i certificati d’accompagnamento secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199539 sulle epizoozie;

5. Ordinanza del 7 dicembre 199840 sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 9 9 Il gestore della banca dati sul traffico di animali calcola e determina gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali conformemente all’articolo 21 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201141.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

1 L’Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1–3, trasmettere a:

f. l’Ufficio federale di veterinaria, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’Unità federale per la filiera alimentare, l’Istituto di virologia e d’immuno- profilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e al gestore della banca dati sul traffico di animali: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identifi- cazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e i dati rela- tivi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2 n. I–IV, XVI e XXII; all. 3 n. I–IV) per i provvedimenti in base alle norme veterinarie e l’aiuto all’esecuzione (BDTA) nonché i dati per l’esecuzione della legge del 9 otto-

37 RS 916.404 38 RS 910.133 39 RS 910.401 40 RS 919.117.71 41 RS 916.404

5473

Ordinanza BDTA RU 2011

bre 199242 sulle derrate alimentari e dell’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 199943 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2 n. I–V, VII, XVI e XXII; all. 3 n. I–VII);

42 RS 817.0 43 RS 0.916.026.81

5474