AS 2011 561
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 26 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 72bis Abrogato
Art. 76 cpv. 1 lett. g
1 La decisione è notificata segnatamente:
g. ai medici o ai centri medici d’accertamento che, senza essere agenti esecu- tori, hanno steso un rapporto medico o una perizia per incarico dell’assicu- razione;
Titolo prima dell’art. 99 Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell’aiuto agli invalidi
Titolo B. prima dell’art. 108 Abrogato
Art. 108 cpv. 2 2 L’Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo quattro anni sulle prestazioni computabili. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.
1 RS 831.201
2010-3109 561
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2011
Art. 108bis cpv. 1 lett. e nonché cpv. 3 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finaliz- zato ed economico: e. accompagnamento a domicilio.
3 Nel quadro dell’accompagnamento a domicilio sono computabili al massimo
quattro ore d’assistenza settimanali per invalido.
Art. 109 Abrogato
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011. 2 Gli articoli 72bis e 76 capoverso 1 lettera g entrano in vigore il 1° aprile 2011.
26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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