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AS 2011 5633

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20101, decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3a: Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione

Art. 9a

1 Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione

errati nell’ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l’errore: a. sia dovuto a un’inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati; e b. abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone. 2 Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l’anno di calcolo interessato dall’errore è utilizzato per l’ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza delle ripercus- sioni finanziarie secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera. 4 Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All’occorrenza, l’adeguamento può estendersi su più anni.