AS 2011 5637
Decreto federale he determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 20122015
Decreto federale che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 2012–2015
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20102, decreta:
Art. 1 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all’anno per gli anni 2012–2015.
Art. 2 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all’anno per gli anni 2012–2015.
Art. 3 Adeguamento da parte del Consiglio federale Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare al rincaro i contributi di cui agli articoli 1 e 2 negli anni 2010 e 2011. Effettua l’adeguamento contemporaneamente alla determinazione delle cifre per l’anno di riferimento 2012.
RS 613.23
2010-1660 5637
Contributi di base per la compensazione degli oneri RU 2011 per il periodo di contribuzione 2012–2015. DF
Art. 4 Referendum ed entrata in vigore
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
6 ottobre 2011.3
2 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.
16 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2011 4425
5638