AS 2011 5645
Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)
Modifica del 7 novembre 2011
L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Ufficio federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, ordina:
I L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «etilometro» è sostituita, con i necessari adegua- menti grammaticali, con l’espressione «apparecchio di rilevazione dell’alcolemia».
Art. 3 cpv. 4 nonché art. 17 e 18 Abrogati
Art. 21 Difetti di funzionamento In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l’esattezza delle misurazioni, l’apparecchio può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a una manutenzione secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del DFGP del 28 maggio 20112 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espi- rata (OMAA) e a una regolazione secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera c OMAA.
Art. 31 cpv. 1 1 L’USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell’alcolemia, tossicologia forense).
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Ordinanza sul controllo della circolazione stradale. O dell’USTRA RU 2011
Titolo prima dell’art. 38a Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011 Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia che, secondo l’OMAA3, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente.
Titolo prima dell’art. 39 Abrogato
Art. 39, rubrica Entrata in vigore
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
7 novembre 2011 Ufficio federale delle strade: Rudolf Dieterle
3 RS 941.210.4
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Allegato 2
N. 10
10 Esame del tasso alcolico
nell’aria espirata 1a serie di misurazioni: 1a misurazione: ‰ Ora: 2a misurazione: ‰ Ora: 2a serie di misurazioni: 1a misurazione: ‰ Ora: 2a misurazione: ‰ Ora: Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati Riconoscimento dei risultati dell’esame del tasso alcolico nell’aria espirata Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di una concentrazione di alcol nel sangue comporta l’avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (multa). Osservazione: Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alco- lico nell’aria espirata: a. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore; b. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori all’1,10 ‰, se era alla guida di un veicolo senza motore o un ciclomotore; c. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se stava svolgendo l’attività di maestro conducente; d. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore nel trasporto internazionale di viag- giatori concessionario o autorizzato. La misurazione del tasso sì no alcolico nell’aria espirata è riconosciuta: Luogo, data: Firma:
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