AS 2011 5679
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 16 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 4octies cpv. 1 1 Il contributo versato al datore di lavoro secondo l’articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 100 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provve- dimenti di reinserimento.
Art. 4novies Reintegrazione dei beneficiari di una rendita Gli articoli 4quater e 4sexies capoversi 1, 2, 5 e 6 non sono applicabili alla reintegra- zione dei beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a LAI.
Art. 5bis cpv. 4, secondo periodo Abrogato
Art. 6 cpv. 1bis 1bis Sono considerati provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedi- menti di formazione che permettono di raggiungere un livello di formazione supe- riore, se necessari a mantenere o migliorare la capacità al guadagno.
Art. 6bis Lavoro a titolo di prova Il lavoro a titolo di prova termina prima del previsto, se: a. l’obiettivo concordato è raggiunto; b. si impone un provvedimento d’integrazione più adatto; c. il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici; o d. il proseguimento non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo per altri motivi ritenuti validi.
1 RS 831.201
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2011
Art. 6ter Assegno per il periodo d’introduzione 1 Il salario lordo di cui all’articolo 18b LAI include tutti i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alle assicurazioni sociali. 2 L’assegno per il periodo d’introduzione copre tutti i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. 3 Se l’assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo d’intro- duzione, l’assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a ver- sare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell’articolo 18b capoverso 1 LAI. 4 L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:
a. a un’indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19522 sulle inden- nità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG); o b. a indennità giornaliere di un altro assicuratore in seguito all’interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio. 5 L’assegno per il periodo d’introduzione è versato dalla Centrale di compensazione.
Art. 6quater Indennità per sopperire all’aumento dei contributi 1 Al datore di lavoro è versata un’indennità secondo l’articolo 18c LAI, se l’assi- curato è assente per malattia per oltre 15 giorni lavorativi nell’arco di un anno. L’in- dennità è versata a partire dal 16° giorno di assenza, sempre che il datore di lavoro continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.
2 L’importo dell’indennità ammonta, per ogni giorno di assenza, a:
a. 48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori; b. 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori. 3 Il conteggio delle indennità è effettuato non prima di un anno dall’inizio del rap- porto di lavoro. Se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteg- gio può essere effettuato anche prima. 4 L’indennità è versata direttamente al datore di lavoro dalla Centrale di compensa- zione.
Art. 14bis Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari 1 Il Dipartimento stabilisce in un’ordinanza i mezzi ausiliari ai quali si applicano gli strumenti di cui all’articolo 21quater capoverso 1 lettere a–c LAI. 2 Se la presente ordinanza prevede una procedura di aggiudicazione per l’acquisi- zione di mezzi ausiliari e di servizi ad essi connessi, il Dipartimento disciplina le modalità di consegna e rimborso.
2 RS 834.1
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Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione Se un mezzo ausiliario o un servizio ad esso connesso è acquisito mediante una procedura di aggiudicazione, il Dipartimento restringe il diritto di scambio della prestazione in questione.
Art. 14quater Pagamento L’importo forfetario di cui all’articolo 21quater capoverso 1 lettera a LAI è versato direttamente all’assicurato indipendentemente dai costi effettivi.
Art. 20quater cpv. 2, 3 e 5 2 L’indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1:
a. per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d’integrazione; b. per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d’integra- zione; c. per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d’inte- grazione.
3 e 5 Abrogati
Art. 21 cpv. 3 3 Se l’ultima attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido.
Art. 21bis cpv. 5 5 Se un assicurato rende verosimile che, se non fosse diventato invalido, durante l’integrazione avrebbe intrapreso un’altra attività lucrativa rispetto a quella esercitata da ultimo senza riduzioni per motivi di salute, l’indennità giornaliera è calcolata in base al guadagno che avrebbe conseguito con questa nuova attività.
Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce la soppressione dell’indennità giornaliera, calcolata sulla base di un precedente reddito da lavoro, di un’altra assicurazione, l’indennità giornaliera versata dall’assicurazione oltre alla rendita conformemente all’articolo 22 capoverso 5ter LAI ammonta almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento.
Art. 23 Abrogato
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Art. 24 cpv. 2 e 3 2 Le convenzioni giusta l’articolo 27 LAI sono concluse dall’Ufficio federale; è fatto salvo l’articolo 41 capoverso 1 lettera l. 3 Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d’integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 26bis capoverso 1 LAI e le tariffe stabilite importi massimi ai sensi degli articoli 21quater capoverso 1 lettera c e 27 capoverso 3 LAI.
Titolo prima dell’art. 25 Capo terzo: Le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza A. Il diritto alla rendita I. Determinazione dell’invalidità
Art. 29quater Abrogato
Titolo prima dell’art. 30 III. Prestazione transitoria
Art. 30 Versamento della prestazione transitoria
1 La prestazione transitoria è versata se:
a. dall’esame dell’ufficio AI risulta che sono adempiute le condizioni previste all’articolo 32 LAI; e b. l’assicurato presenta un certificato medico:
1. che attesta la sua incapacità al lavoro del 50 per cento o superiore, e
2. secondo la cui prognosi l’incapacità al lavoro è destinata a perdurare.
2 Se le condizioni di cui all’articolo 32 LAI non sono più adempiute, il diritto alla prestazione transitoria decade alla fine del mese in cui l’ufficio AI notifica la sop- pressione della prestazione.
Art. 31 Determinazione della prestazione transitoria 1 La prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI è parificata a una rendita AI. Gli articoli 30, 36–40, 43, 47 e 50 LAI si applicano per analogia. 2 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria oltre a una rendita AI cor- rente, la rendita AI e la prestazione transitoria sono versate sotto forma di un’unica prestazione.
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Art. 36 cpv. 1 Abrogato
Titolo prima dell’art. 39a
E. Il contributo per l’assistenza
Art. 39a Assicurati minorenni Gli assicurati minorenni hanno diritto al contributo per l’assistenza, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e: a. frequentano la scuola dell’obbligo in una classe normale oppure svolgono una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare o un’altra formazione del livello secondario II con assiduità; b. esercitano un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare; o c. ricevono un supplemento per cure intensive ai sensi dell’articolo 42ter capo- verso 3 LAI per un bisogno di cure e di sorveglianza di almeno 6 ore al giorno.
Art. 39b Assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l’assistenza, se adempiono le condizioni di cui all’arti- colo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e: a. gestiscono una propria economia domestica; b. seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un’altra formazione di livello secondario II o di livello ter- ziario; c. esercitano un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare; o d. al raggiungimento della maggiore età percepivano un contributo per l’assistenza secondo l’articolo 39a lettera c.
Art. 39c Ambiti di assistenza Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: a. compimento degli atti ordinari della vita; b. gestione dell’economia domestica; c. partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; d. educazione e accudimento di bambini; e. svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico;
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f. formazione e perfezionamento professionale; g. esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro regolare; h. sorveglianza diurna; i. servizio notturno.
Art. 39d Durata minima dell’assunzione L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.
Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto
1 L’ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore.
2 Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti:
a. per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere a–c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell’assegno per grandi invalidi:
1. 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve,
2. 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio,
3. 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato;
b. per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere d–g: in to- tale 60 ore; c. per la sorveglianza di cui all’articolo 39c lettera h: 120 ore. 3 Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: a. per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; b. per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; c. per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell’arti- colo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. 4 I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l’assicurato trascorre settimanalmente in un istituto.
Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza
1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 32.50 franchi all’ora.
2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza am- monta a 48.75 franchi all’ora. 3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 86.70 franchi per notte.
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4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.
Art. 39g Calcolo del contributo per l’assistenza 1 L’ufficio AI calcola l’importo mensile e annuo del contributo per l’assistenza.
2 L’importo annuo del contributo per l’assistenza ammonta a:
a. 12 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza; b. 11 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza, se:
1. l’assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di
fatto o un parente in linea retta, e
2. la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta
alcun assegno per grandi invalidi.
Art. 39h Impedimento al lavoro 1 Se l’assistente è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per la durata del diritto al salario secondo l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni4, ma al mas- simo per tre mesi; le prestazioni assicurative versate per compensare le conseguenze economiche di tale impedimento al lavoro sono dedotte. 2 Se l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona dell’assicu- rato, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per al massimo tre mesi; l’importo annuo del contributo per l’assistenza non può essere superato.
Art. 39i Fatturazione
1 L’assicurato presenta mensilmente una fattura all’ufficio AI.
2 La fattura riporta le ore di lavoro effettivamente prestate dall’assistente e quelle computate in applicazione dell’articolo 39h. 3 L’importo della fattura mensile può superare l’importo mensile del contributo per l’assistenza al massimo del 50 per cento, a condizione che non sia superato l’importo annuo di cui all’articolo 39g capoverso 2.
4 Durante una fase acuta certificata da un medico, gli assicurati con una grande
invalidità di grado lieve possono fatturare per al massimo tre mesi consecutivi un importo che supera di oltre il 50 per cento l’importo mensile del contributo per l’assistenza. I limiti massimi di ore mensili di cui all’articolo 39e capoverso 2 non possono essere superati.
3 RS 831.10 4 RS 220
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Art. 39j Prestazioni di consulenza e sostegno 1 L’ufficio AI può fornire consulenza e sostegno per 18 mesi a contare dalla conces- sione del contributo per l’assistenza. A tal fine può delegare l’incarico a terzi di sua scelta o proposti dall’assicurato.
2 Il contributo massimo per prestazioni di consulenza e sostegno ammonta a
75 franchi all’ora. L’importo totale massimo pagato dall’assicurazione è di 1500
franchi.
Titolo prima dell’art. 39k
F. Rapporto con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Art. 39k Ex art. 39bis
Art. 40 cpv. 1 lett. b, cpv. 2bis–2quater e 3
1 Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente:
b. l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all’estero. 2bis Per gli assicurati domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. 2ter Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato all’estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio confor- memente al capoverso 1 lettera a. 2quater Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residen- ti all’estero.
3 L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane
durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis–2quater.
Art. 41 cpv. 1 lett. f e l 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: f. offrire ai datori di lavoro e ai medici curanti consulenza e informazioni per quanto concerne l’integrazione degli assicurati interessati e le relative que- stioni di diritto delle assicurazioni sociali;
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l. concludere convenzioni secondo l’articolo 27 LAI per provvedimenti di cui agli articoli 14a, 15, 16, 17 e 18 LAI nel luogo in cui il fornitore di presta- zioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale.
Art. 47 cpv. 3, secondo periodo Abrogato
Art. 56 cpv. 3 3 Inoltre, per l’acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione si applicano le prescrizioni generali, in particolare l’ordinanza del 5 dicembre 20085 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Art. 69 cpv. 4 Abrogato
Art. 72bis Perizie mediche pluridisciplinari 1 Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l’Ufficio federale ha concluso una convenzione.
2 I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.
Art. 73bis cpv. 1 1 Il preavviso di cui all’articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere c–f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.
Art. 74ter lett. g Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adem- piute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI): g. prestazione transitoria.
Art. 74quater cpv. 2 2 Comunica inoltre la decisione relativa alla prestazione transitoria di cui all’arti- colo 74ter lettera g all’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni e al compe- tente organo esecutivo dell’assicurazione contro la disoccupazione. L’istituto di previdenza tenuto a versare prestazioni ha il diritto di chiedere la notificazione di una decisione.
5 RS 172.010.21
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Art. 76 cpv. 1 lett. g
1 La decisione è notificata segnatamente:
g. ai medici o ai centri medici d’accertamento che, senza essere agenti esecu- tori, hanno steso una perizia per incarico dell’assicurazione;
Art. 77 Obbligo d’informare L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cam- biamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente econo- miche dell’assicurato.
Art. 78 cpv. 4
4 Le spese dei provvedimenti d’integrazione come pure quelle d’accertamento e di
viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. È fatto salvo l’arti- colo 79bis.
Titolo prima dell’art. 82 III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza
Art. 82 cpv. 3 3 Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento dell’assegno per grandi invalidi per gli assicurati minorenni e del contributo per l’assistenza. L’assegno per grandi invalidi per i minorenni è fatturato trimestralmente, il contributo per l’assi- stenza mensilmente.
Art. 85 cpv. 2 2 Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2.
Unità di partizione Dbis. (art. 86 e 86bis) Abrogata
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Titolo prima dell’art. 86ter E. Revisione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza
Art. 87 Motivo di revisione
1 La revisione avviene d’ufficio quando:
a. in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza; o b. allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provo- care una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità.
2 Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. 3 Qualora la rendita, l’assegno per grandi invalidi o il contributo per l’assistenza siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l’assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2.
Art. 88 cpv. 3 3 L’ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso degli assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni e dei contributi per l’assistenza, esso comunica il risultato all’Ufficio centrale di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modificazione.
Art. 88a Modificazione del diritto 1 Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considera- zione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. 2 Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è
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durato tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per ana- logia.
Art. 88bis cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva e lett. b 1 L’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto: 2 La riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’ottenimento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, im- postogli ragionevolmente dall’articolo 77.
II Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2011 1 Hanno diritto al contributo per l’assistenza anche gli assicurati minorenni che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 20056 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 20117 della presente ordinanza non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39a ma le adempiranno entro il 31 dicembre 2012. 2 Agli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 2005 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39b non può essere negato il diritto al contributo per l’assistenza prima del 1° gennaio 2013. 3 L’articolo 48 LAI è applicabile anche ai diritti ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari sorti prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2011 della presente ordinanza, se non sono stati fatti valere prima di questa data. 4 In caso di interruzione per malattia, infortunio o maternità dei provvedimenti di reintegrazione attuati conformemente alla lettera a capoverso 2 della disposizione finale della modifica del 18 marzo 20118 della LAI, l’assicurato continua a ricevere la rendita.
Disposizioni finali delle modifiche del 2 febbraio 2000, del 12 febbraio 2003 e del 28 gennaio 2004 Abrogate
6 RU 2005 3529, 2008 129, 2009 3171 7 RU 2011 5679 8 RU 2011 5659
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III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 L’articolo 72bis entra in vigore il 1° marzo 2012.
16 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra III)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 15 gennaio 19719 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 19b cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi inva- lidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’arti- colo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI. 2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI:
Art. 25a cpv. 2 2 Un assicurato che l’ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell’arti- colo 42ter capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 195910 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.
Art. 27c Prestazione transitoria La prestazione transitoria di cui all’articolo 32 LAI11 è parificata a una rendita dell’AI.
9 RS 831.301 10 RS 831.20 11 RS 831.20
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2. Ordinanza del 18 aprile 198412 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 1j cpv. 1 lettera d
1 I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:
d. le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell’AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provviso- riamente conformemente all’articolo 26a LPP;
Art. 24 cpv. 2 2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito dai beneficiari di prestazioni d’invalidità, eccettuato il reddito supple- mentare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno 195913 su l’assicurazione per l’invalidità.
3. Ordinanza del 20 dicembre 198214 sull’assicurazione contro
gli infortuni
Art. 72b Limitazione della durata della funzione dei membri del Consiglio di amministrazione La durata della funzione dei membri del Consiglio di amministrazione è limitata conformemente all’articolo 8i capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 25 novembre
199815 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). In
singoli casi motivati, la durata della funzione del presidente e dei due vicepresidenti può essere prolungata.
12 RS 831.441.1 13 RS 831.20 14 RS 832.202 15 RS 172.010.1
5693
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2011
5694