AS 2011 5855
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 23 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 19a cpv. 1 frase introduttiva 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5 se:
Art. 20a frase introduttiva I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 22 maggio 20023 sull’introduzione della libera circolazione delle persone compu- tandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5 se:
Art. 45 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 77 cpv. 6bis e 7 6bis Nell’esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LStr è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.
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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2011
7 Le disposizioni dei capoversi 1–6bis sono applicabili per analogia all’unione
domestica registrata di coppie omosessuali.
Art. 86 cvp. 5 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 90a Concerne soltanto il testo francese.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
23 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2011
Allegato 1 (art. 19 e 19a)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui
all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 504 Sciaffusa 24 Berna 314 Appenzello Esterno 14 Lucerna 110 Appenzello Interno 4 Uri 9 San Gallo 153 Svitto 36 Grigioni 63 Obvaldo 10 Argovia 170 Nidvaldo 11 Turgovia 64 Glarona 11 Ticino 113 Zugo 46 Vaud 197 Friburgo 64 Vallese 82 Soletta 74 Neuchâtel 56 Basilea Città 104 Ginevra 166 Basilea Campagna 79 Giura 22 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 20104 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui
all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
750 750 750 750
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono riportati al primo trimestre dell’anno successivo.
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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2011
Allegato 2 (art. 20 e 20a)
Contingenti dei permessi di dimora
1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 20105 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
125 125 125 125
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono riportati al primo trimestre dell’anno successivo.
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