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Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia

Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia

del 23 novembre 2011

Il consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l’articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno domanda per la realiz- zazione di opere o progetti.

Art. 2 Diritto agli aiuti finanziari Non può essere fatto valere alcun diritto a un aiuto finanziario.

Art. 3 Categorie di aiuti finanziari 1 Mediante sussidi per la realizzazione di opere Pro Helvetia sostiene la creazione di opere d’arte. 2 Mediante sussidi per la realizzazione di progetti Pro Helvetia sostiene la rappresen- tazione, la diffusione e la mediazione di arte e cultura, l’approfondimento dell’espe- rienza professionale di nuove leve, come pure progetti che forniscono nuovi impulsi culturali.

Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Art. 4 Criteri di idoneità 1 Nei limiti dei crediti stanziati, Pro Helvetia sostiene unicamente progetti che:

a. favoriscono la creazione e la mediazione artistica in Svizzera, promuovono gli scambi culturali in Svizzera, in particolare tra le diverse regioni linguisti- che, diffondono l’arte e la cultura svizzera all’estero oppure sono partico- larmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali;

RS 442.132.2 1 RS 442.1

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b. sono accessibili al pubblico; c. hanno un legame con la Svizzera; d. sono d’interesse nazionale; e. beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.

2 Il legame con la Svizzera è dato in particolare se:

a. l’opera è creata da artisti che:

1. hanno la cittadinanza svizzera o il domicilio in Svizzera, e

2. sono regolarmente presenti in Svizzera sul piano culturale;

b. l’opera è creata da compagnie indipendenti o istituzioni culturali che hanno il loro luogo di produzione e che operano regolarmente in Svizzera; c. un progetto comprende opere di artisti, di compagnie o di istituzioni culturali ai sensi della lettera a o b; d. un progetto di mediazione culturale è svolto in Svizzera; oppure e. il progetto tratta un tema importante della vita culturale della Svizzera.

3 L’interesse nazionale è dato in particolare se:

a. gli artisti o le compagnie coinvolti nel progetto sono stati presentati a più riprese in altre regioni linguistiche della Svizzera o all’estero da istituzioni culturali riconosciute sul piano sopraregionale e se il progetto in questione ha una risonanza sopraregionale; b. il talento di un artista o di una compagnia emergente è tale da lasciar presa- gire una carriera artistica nazionale o internazionale; c. un progetto contribuisce in modo determinante a innovare la creazione o la mediazione artistica o è atto a fornire nuovi stimoli culturali; d. un progetto riveste un’importanza determinante per una delle regioni lingui- stiche e culturali della Svizzera o per lo scambio tra queste regioni; oppure se e. un progetto rende nuovamente accessibile al pubblico un importante bene culturale della Svizzera.

Art. 5 Esclusione dal sostegno

1 Non sono concessi aiuti finanziari a progetti che:

a. sono sostenuti parallelamente da un altro servizio federale; b. fanno parte di un curriculum scolastico oppure di una formazione di base o continua; c. possono essere realizzati anche senza un sostegno finanziario. 2 Non sono concessi aiuti finanziari né per i costi di infrastrutture ed equipaggia- menti né per l’esercizio di istituzioni culturali.

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Art. 6 Criteri qualitativi La qualità di un progetto è valutata in base ai criteri seguenti: a. il progetto convince per la sua elevata qualità artistica e tecnica; b. il progetto è realizzato secondo standard professionali; c. il progetto presenta un rapporto adeguato tra costi e benefici; d. il progetto fornisce un contributo sul lungo termine al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a.

Art. 7 Priorità 1 Pro Helvetia sostiene prioritariamente i progetti di creazione artistica contempora- nea che meglio rispondono ai criteri qualitativi.

2 In caso di progetti equivalenti è data la preferenza a quelli che:

a. facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura; b. forniscono un contributo particolare alla pluralità culturale o linguistica.

Sezione 3: Procedura

Art. 8 Domande 1 Le domande devono essere inviate elettronicamente alla segreteria di Pro Helvetia tramite il portale www.myprohelvetia.ch. Deroghe sono possibili su richiesta.

2 Le domande devono comprendere almeno le informazioni e i documenti seguenti:

a. una descrizione del progetto; b. il luogo e la data delle manifestazioni o della pubblicazione; c. un elenco delle spese e un piano finanziario in cui figurano anche tutti i sus- sidi richiesti a terzi; d. informazioni sulla compagnia o su tutte le principali persone coinvolte nel progetto; e. indicazione dell’ammontare del sussidio richiesto a Pro Helvetia. 3 La segreteria può chiedere l’invio per posta di ulteriori informazioni o documenti.

Art. 9 Termini per la presentazione delle domande

1 Le domande di sussidio per la realizzazione di opere devono essere presentate

entro il 1° marzo o il 1° settembre. Per le domande di sussidio per la realizzazione di opere letterarie il termine unico è il 1° marzo. Tra il termine per la presentazione della domanda e la prima data della manifestazione o la stampa devono decorrere almeno quattro mesi.

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2 Le domande di sussidio per la realizzazione di progetti devono essere presentate entro i termini seguenti: a. per sussidi fino a 25 000 franchi: al più tardi otto settimane prima della prima data della manifestazione o della stampa; b. per sussidi superiori a 25 000 franchi: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre, fermo restando che tra il termine per la presentazione della domanda e la prima data della manifestazione o la stampa devono decorrere almeno quattro mesi.

Art. 10 Trattamento delle domande

1 La segreteria conferma ai richiedenti la ricezione della domanda.

2 La segreteria non entra nel merito di una domanda se:

a. non risponde manifestamente ai criteri qualitativi di cui all’articolo 4; b. sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 5; oppure c. il dossier non è stato presentato in modo completo entro il termine previsto.

Art. 11 Decisioni 1 Le decisioni in merito a domande di sussidio per la realizzazione di opere sono prese dal direttore di Pro Helvetia su proposta della giuria nominata ad hoc. 2 Le decisioni in merito a domande di sussidio per la realizzazione di progetti sono prese: a. dalla segreteria di Pro Helvetia in caso di domande per sussidi inferiori a

50 000 franchi;

b. dal direttore di Pro Helvetia in caso di domande per sussidi superiori a

50 000 franchi e in caso di convenzioni di prestazioni pluriennali, su propo-

sta della commissione di esperti e previa consultazione della direzione. 3 Le decisioni in merito alle domande di cui al capoverso 2 lettera a sono prese in nome della segreteria: a. per sussidi fino a 25 000 franchi: dalla divisione competente; b. per sussidi superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: dal settore Promozione culturale su proposta della divisione competente; c. per sussidi superiori a 50 000 franchi che interessano almeno tre divisioni o che concernono la mediazione: dal settore Promozione culturale. 4 Il direttore può prendere una decisione divergente da quella della commissione di esperti o di una giuria se: a. un progetto viola disposizioni normative; b. un progetto è contrario agli obiettivi strategici del Consiglio federale o del consiglio di fondazione; c. i mezzi finanziari del rispettivo settore sono esauriti; oppure

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d. il progetto arrecherebbe un danno considerevole a Pro Helvetia. 5 Il consiglio di fondazione approva le decisioni in merito a domande per sussidi superiori a 300 000 franchi.

Art. 12 Termini per la decisione

1 Le decisioni sono prese entro i termini seguenti:

a. per sussidi fino a 25 000 franchi per la realizzazione di progetti: entro otto settimane dalla presentazione del dossier completo; b. per sussidi superiori a 25 000 franchi per la realizzazione di opere o progetti: entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. 2 Se i termini non possono essere rispettati in seguito a un lavoro di verifica straor- dinario oppure a causa di altre circostanze eccezionali, la segreteria comunica al richiedente la data per la quale è prevista la decisione.

Art. 13 Comunicazione della decisione 1 La decisione è comunicata immediatamente al richiedente dal servizio che ha preso la decisione.

2 La comunicazione è fatta senza prescrizione formale. Dopo avere ricevuto la

comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile. Pro Helvetia può riscuotere un emolumento per la redazione del dispositivo di decisione.

Art. 14 Versamento dei sussidi 1 I sussidi sono versati a progetto concluso sulla base del rapporto finale e del conto finale.

2 Su domanda dei beneficiari può essere versato un anticipo pari fino all’80 per

cento del sussidio.

Art. 15 Obblighi dei beneficiari dei sussidi

1 I beneficiari dei sussidi sono obbligati a:

a. comunicare senza indugio modifiche sostanziali del progetto; b. fornire in qualsiasi momento, su richiesta, informazioni sullo stato di avan- zamento dei lavori; c. pubblicizzare in maniera adeguata il sostegno ottenuto da Pro Helvetia; d. presentare entro dodici mesi dalla conclusione del progetto un rapporto finale comprendente i servizi dei media e un conto finale completo. 2 Pro Helvetia può esigere documenti che attestino la realizzazione del progetto e i giustificativi relativi al conto finale.

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Art. 16 Scadenza del diritto e restituzione dei sussidi Il diritto al sussidio decade e i sussidi versati devono essere rimborsati integralmente o parzialmente se: a. i sussidi sono stati concessi ingiustamente in violazione di disposizioni di legge oppure sulla base di indicazioni inesatte o incomplete; b. gli obblighi di cui all’articolo 15 non sono stati osservati; c. le parti del progetto determinanti per l’ottenimento del sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente, oppure sono state rea- lizzate in un modo sostanzialmente diverso rispetto a quanto esposto nella domanda presentata.

Art. 17 Disposizioni complementari 1 Per il rimanente è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19682 sulla proce- dura amministrativa. 2 Salvo disposizioni contrarie della LPCu, si applicano inoltre le disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 agosto 20024 sui sussidi di Pro Helvetia è abrogata.

Art. 19 Disposizione transitoria Le domande non ancora evase al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo l’articolo 36 LSu5.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

23 novembre 2011 Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia: Il presidente, Mario Annoni

2 RS 172.021 3 RS 616.1 4 RU 2003 13, 2006 4789 5 RS 616.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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