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AS 2011 5947

AS 2011 5947

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 23 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 concernente una tassa sul traffico pesante commisu- rata alle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 14 e 62a l’espressione «categoria fiscale» è sostituita con «categoria di tassa», con le necessarie modifiche grammaticali.

Art. 14a Sconto per i veicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato 1 Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a poste- riori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all’allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a: a. 2,76 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO II / EURO 2 (categoria di tassa 1); b. 2,39 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO III / EURO 3 (categoria di tassa 2). 2 L’Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite di emissione di particolato nei veicoli di cui al capoverso 1.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla

versione qui annessa.

Allegato 1 (art. 14)

Categorie di tassa

Le prescrizioni internazionali si applicano nella versione vincolante secondo l’alle-

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 1: EURO 1, EURO 0 o precedenti EURO II / EURO 2

Prescrizioni sui gas di scarico

– Norma A (OEA 23 dall’1.10.1993) con i seguenti valori limite: Particolato ≤ 0,15 / particolato ≤ 0,25 g/kWh – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/ CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 83, emendamento 04

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

2 RS 741.41 3 O del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).

Ordinanza sul traffico pesante RU 2011

Categoria di tassa 2: EURO III / EURO 3

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A

Categoria di tassa 3: EURO IV, V o successivi / EURO 4, 5 o successivi

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento (CE) n. 595/2009

Ordinanza sul traffico pesante RU 2011

b. Autoveicoli leggeri (peso totale  3,5 t) Categoria di tassa 1: EURO 1, EURO 0 o precedenti EURO 2 / EURO II

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento ECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2: EURO 3 / EURO III

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A

Ordinanza sul traffico pesante RU 2011

Categoria di tassa 3: EURO 4, 5 o successivi / EURO IV, V o successivi

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione delle direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emen- damento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento ECE n. 83, emendamento 06 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Regolamento (CE) n. 595/2009

Ordinanza sul traffico pesante RU 2011

Allegato 1a

Requisiti per gli autoveicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato

Affinché possa essere concesso lo sconto ai sensi dell’articolo 14a, devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. gli autoveicoli devono soddisfare i requisiti relativi alle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 o EURO III / EURO 3 secondo l’alle- gato 1; b. negli autoveicoli svizzeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, il sistema di filtro antiparticolato montato a posteriori deve raggiungere almeno il valore limite per il particolato degli autoveicoli della categoria di norme EURO IV / EURO 4. Occorre inoltre tenere conto dell’elenco dei filtri4 dell’Ufficio federale dell’ambiente e del promemoria dell’Ufficio federale delle strade concernen- te l’equipaggiamento a posteriori di filtri antiparticolati5. Il sistema di filtro antiparticolato montato sugli autoveicoli esteri delle cate- gorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3 deve raggiungere lo stesso livello di riduzione delle emissioni di particolato degli autoveicoli svizzeri; c. occorre comprovare che il sistema di filtro antiparticolato soddisfa i requisiti di cui alla lettera b. La prova è fornita mediante un’iscrizione nella licenza di circolazione o nel certificato di immatricolazione oppure tramite un’atte- stazione equivalente rilasciata dalle autorità per la messa in circolazione. La prova deve essere trasportata all’interno dell’autoveicolo.

5 Merkblatt betreffend den nachträglichen Einbau von Partikelfiltern del 4 apr. 2006.

Ordinanza sul traffico pesante RU 2011

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