AS 2011 6033
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con Prot. d'applicazione)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Concluso il 4 marzo 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2011
La Confederazione Svizzera e il Montenegro (qui di seguito la Svizzera e il Montenegro), decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’im- migrazione clandestina; desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Svizzera o del Montenegro, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione; confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente; sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio
19513 sullo statuto dei rifugiati;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20044; tenendo conto dell’Accordo fra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammis- sione delle persone in situazione irregolare, firmato il 18 settembre 2007, hanno convenuto quanto segue:
RS 0.142.115.739
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 6033).
2 RS 0.101 3 RS 0.142.30 4 RS 0.362.31
2009-3136 6033
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «Parti contraenti»: la Svizzera e il Montenegro; (b) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale; (c) «cittadino del Montenegro»: chiunque abbia la cittadinanza del Montenegro conformemente alla legislazione nazionale; (d) «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Montenegro; (e) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza; (f) «permesso di soggiorno»: documento di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Montenegro, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di un permesso di soggiorno; (g) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Svizzera o dal Montenegro per consentire l’entrata o il transito nel rispettivo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; (h) «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Montenegro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di ammis- sione in transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo; (i) «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Montenegro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di ammissione in transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo; (j) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Montenegro incaricata di attuare il presente Accordo conformemente al suo articolo 19 paragrafo 1 lettera a; (k) «ammissione in transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente allo Stato di destinazione; (l) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammis- sione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di un Paese terzo o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, secondo le disposi- zioni del presente Accordo.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Sezione I Oobblighi di riammissione del Montenegro
Art. 2 Riammissione dei propri cittadini 1. Il Montenegro riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini del Montene- gro.
2. Il Montenegro riammette anche:
(a) i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a pre- scindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Svizzera; (b) i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, pur- ché abbiano o ottengano il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio del Montenegro, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Sviz- zera. 3. Il Montenegro riammette anche le persone che dopo essere entrate nel territorio della Svizzera sono state private della cittadinanza del Montenegro o vi hanno rinunciato, salvo se la Svizzera ha quantomeno assicurato loro di poter ottenere la naturalizzazione.
4. Dopo che il Montenegro ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di
riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il rimpatrio della persona da riammettere, valido due mesi. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresen- tanza diplomatica o consolare competente del Montenegro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non provvede a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si pre- sume che il Montenegro riconosca il documento di viaggio richiesto per il rimpatrio (lasciapassare DFGP), rilasciato dalla competente autorità svizzera. 5. Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella del Montenegro, la Svizzera tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.
Art. 3 Riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi 1. Il Montenegro riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
(a) possiedano, o abbiano posseduto al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dal Montenegro; oppure (b) siano entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Svizzera per via aerea o terrestre transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio del Montenegro o avervi transitato.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
(a) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide è soltanto transitato per un aeroporto internazionale del Montenegro; oppure (b) la Svizzera ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l’entrata nel proprio territorio; fanno eccezione i casi in cui: – l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro con un periodo di validità superiore rispetto a quello rilasciato dalla Svizzera, oppure – il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichia- razioni, oppure – l’interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto. 3. Il Montenegro riammette, su istanza della Svizzera, i cittadini della ex Repub- blica socialista federativa di Jugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza e il cui luogo di nascita e il luogo di residenza permanente facevano parte, il 27 aprile 1992, del territorio del Montenegro, sempreché le autorità montenegrine confermino tale circostanza al momento della presentazione della domanda di riammissione.
4. Dopo che il Montenegro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammis-
sione, la Svizzera rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio nel Montenegro (lasciapassare DFGP).
Sezione II Obblighi di riammissione della Svizzera
Art. 4 Riammissione dei propri cittadini 1. La Svizzera riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Svizzera.
2. La Svizzera riammette anche:
(a) i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a pre- scindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nel Montenegro;
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
(b) i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, pur- ché abbiano o ottengano il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio della Svizzera, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nel Montene- gro. 3. La Svizzera riammette anche le persone che dopo essere entrate nel territorio del Montenegro sono state private della cittadinanza svizzera o vi hanno rinunciato, salvo se il Montenegro ha quantomeno assicurato loro di poter ottenere la naturaliz- zazione. 4. Dopo che la Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riam- missione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia imme- diatamente, entro e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il rimpatrio della persona da riammettere, valido due mesi. Qualora sia impossi- bile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Svizzera rilascia, entro 14 giorni di calen- dario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non provvede a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si pre- sume che la Svizzera riconosca il documento di viaggio richiesto per il rimpatrio (documento di viaggio per stranieri), rilasciato dalla competente autorità del Monte- negro. 5. Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Svizzera, il Montenegro tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.
Art. 5 Riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi 1. La Svizzera riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o sia reso verosimile che tali persone: (a) possiedano, o abbiano posseduto al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Svizzera; oppure (b) siano entrate irregolarmente e direttamente nel territorio del Montenegro per via aerea o terrestre transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Svizzera o avervi transitato.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
(a) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide è soltanto transitato per un aeroporto internazionale della Svizzera; oppure (b) il Montenegro ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l’entrata nel proprio territo- rio; fanno eccezione i casi in cui:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
– l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera con un periodo di validità superiore rispetto a quello rilasciato dal Montenegro, oppure – il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichia- razioni, oppure – l’interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto. 3. Dopo che la Svizzera ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, il Montenegro rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio in Svizzera.
Sezione III Procedura di riammissione
Art. 6 Principi 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. 2. Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.
Art. 7 Domanda di riammissione
1. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene in particolare:
(a) i dati della persona da riammettere (p. es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, se del caso, i dati personali dei figli minorenni non coniugati e/o del coniuge; (b) i documenti comprovanti la cittadinanza e l’indicazione delle prove «prima facie» con le quali sono resi verosimili la cittadinanza, il transito, l’adempimento delle condizioni per la riammissione dei cittadini di un Paese terzo e degli apolidi, nonché l’entrata e il soggiorno illegali; (c) una fotografia dell’interessato.
2. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 1 del
Protocollo d’applicazione.
Art. 8 Prove della cittadinanza 1. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere comprovata, in particolare, con i documenti elencati nell’articolo 1 del Protocollo d’applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, la Svizzera e il Montenegro riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere comprovata con documenti falsi. 2. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere resa verosimile, in particolare, con i documenti elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, la Svizzera e il Montenegro ritengono accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario. La cittadinanza non può essere resa verosimile con documenti falsi. 3. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli articoli 1 o 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente si accorda, su richiesta, con la competente autorità dello Stato richiedente per interro- gare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde contribuire a stabilirne la cittadinanza. 4. All’occorrenza, lo Stato richiesto può, su istanza dello Stato richiedente, inviare sul territorio dello Stato richiedente collaboratori competenti dell’autorità incaricata di attuare il presente Accordo, al fine di accertare la cittadinanza dei presunti citta- dini dello Stato richiesto. In tal caso tutte le spese sono a carico dello Stato richie- dente.
Art. 9 Prove riguardanti i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi
1. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese
terzo e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere comprovato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 3 del Protocollo d’applicazione; esso non può essere comprovato con documenti falsi. La Svizzera e il Montenegro riconoscono reciprocamente tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese
terzo e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 4 del Protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», la Svizzera e il Montenegro ritengono accertate le condizioni, sempre che non possano provare il contrario. 3. L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è considerata accertata se fra i documenti di viaggio dell’interessato non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Costituisce parimenti prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione fondata dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari. 4. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repub- blica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere comprovato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 5 lettera a del Protocollo d’applicazione; esso non può essere comprovato con documenti falsi. Il Montenegro riconosce tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulterio- ri verifiche, purché al momento della presentazione della domanda di riammissione
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
le autorità montenegrine confermino la residenza a titolo permanente dell’interessato nel loro territorio il 27 aprile 1992. 5. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repub- blica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 5 lettera b del Protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», il Montenegro ritiene accertate le condizioni, sempre che non possa provare il contrario.
6. Se non può essere presentato nessuno dei documenti elencati nell’articolo 5
lettere a nonché b del Protocollo d’applicazione, le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari del Montenegro prendono, su richiesta, le misure necessa- rie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richie- sta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.
Art. 10 Termini 1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro e non oltre un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono tali ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 15 giorni di calen- dario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. In assenza di una risposta nei termini prescritti, la riammissione si considera accet- tata. 3. Qualora non sia possibile rispondere entro 15 giorni di calendario, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di al massimo sei giorni di calendario. In assenza di una risposta entro il termine prorogato, la riammissione si considera accettata.
4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.
5. Autorizzata la riammissione, il trasferimento avviene entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
Art. 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto 1. Prima di effettuare il trasferimento di una persona, le autorità competenti della Svizzera e del Montenegro stabiliscono per scritto la data del rimpatrio, il valico di frontiera, l’eventuale scorta e altre informazioni pertinenti. 2. Se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti: (a) l’indicazione che l’interessato ha bisogno di assistenza o di cure, qualora ciò sia nel suo interesse;
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
(b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, qualora ciò sia nel suo interesse. 3. Il trasporto può essere effettuato per via aerea o terrestre. Il rimpatrio per via aerea non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Svizzera o del Montenegro ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, quest’ultima dev’essere composta di personale fornito dallo Stato richiedente.
Art. 12 Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso nello Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dalla riamissione dell’interessato, che non sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 2–5. In questo caso si osservano, in quanto applica- bili, le norme di procedura del presente Accordo e sono trasmesse tutte le informa- zioni disponibili sull’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.
Sezione IV Ammissione in transito
Art. 13 Principi 1. La Svizzera e il Montenegro limitano l’ammissione in transito dei cittadini di un Paese terzo o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rimpatriarli direttamente nello Stato di destinazione. 2. La Svizzera autorizza l’ammissione in transito di cittadini di un Paese terzo o apolidi su istanza del Montenegro, e il Montenegro autorizza l’ammissione in transi- to di cittadini di un Paese terzo o apolidi su istanza della Svizzera, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammis- sione da parte dello Stato di destinazione.
3. La Svizzera e il Montenegro possono opporsi all’ammissione in transito:
(a) se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide rischia realmente, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o tratta- menti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere persegui- tato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determi- nato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure (b) se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione; oppure (c) per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. 4. La Svizzera e il Montenegro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente circostanze secondo il paragrafo 3 che impediscono l’ammissione in transito, o qualora non siano più garantiti il prose- guimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide.
Art. 14 Procedura di ammissione in transito
1. La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto
all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni: (a) tipo di ammissione in transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto; (b) generalità dell’interessato (p. es. nome, cognome, nome prima del matrimo- nio, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, se possibile, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documen- to di viaggio); (c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta. (d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi all’ammissione in transito ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3. Un modulo comune per le domande di ammissione in transito figura nell’allegato 2 del Protocollo d’applicazione. 2. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell’ammissione in transito, entro tre giorni di calendario e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per il transito, oppure lo informa che l’ammissione in transito è rifiutata, spiegando i motivi del rifiuto.
3. In caso di ammissione in transito per via aerea, la persona da trasferire e
l’eventuale scorta sono, entro i limiti degli obblighi internazionali dello Stato richie- sto, esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di ammissione in transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte.
Sezione V Costi
Art. 15 Costi del trasporto e dell’ammissione in transito 1. Tutti i costi per il trasporto afferenti alla riammissione e all’ammissione in transi- to ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità compe- tenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione. 2. Gli eventuali costi supplementari occasionati dal rimpatrio in un Paese terzo in virtù degli articoli 2 paragrafo 5 e 4 paragrafo 5 sono a carico della persona riam- messa.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Sezione VI Protezione dei dati e clausola di non incidenza
Art. 16 Protezione dei dati 1. Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette conformemente alle leggi nazionali e internazionali. In particolare vanno rispettati i seguenti principi: (a) lo Stato richiesto utilizza i dati trasmessi unicamente agli scopi previsti dal presente Accordo e alle condizioni stabilite dallo Stato richiedente; (b) su istanza, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito all’uso previsto dei dati trasmessi; (c) soltanto le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente Accordo possono ricevere e usare i dati personali trasmessi. L’ulteriore co- municazione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione scritta dello Stato richiedente; (d) lo Stato che trasmette i dati si accerta della loro esattezza, nonché della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunica- zione. A tale scopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, lo Stato richiesto deve esserne immediatamente informato e rettificare o distruggere i dati in questione; (e) su richiesta, l’interessato va informato, conformemente alle leggi nazionali dello Stato a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che lo riguardano e all’uso previsto; (f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Ognuno dei due Stati incarica un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati; (g) ognuno dei due Stati protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata e registra per scritto il trasferimento e la ricezione dei dati personali. 2. I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare soltanto quanto segue: (a) generalità della persona da riammettere e, se necessario, dei familiari (p. es. nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente prece- dente);
(b) carta d’identità, passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio (numero, scadenza, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
(c) altre informazioni, quali impronte digitali e fotografie, necessarie per identi- ficare la persona da riammettere o per controllare se sono adempiute le con- dizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo; (d) scali e itinerari.
Art. 17 Clausola di non incidenza 1. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare: – dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 19675 sullo statuto dei rifugiati; – dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo; – dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; – dalla Convenzione del 10 dicembre 19846 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; – dalle convenzioni internazionali sull’estradizione; – dalle convenzioni e dagli accordi multilaterali sulla riammissione dei citta- dini stranieri.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rimpatrio di una persona
secondo altre modalità formali.
Sezione VII Attuazione e applicazione
Art. 18 Incontri peritali Su richiesta di una delle due Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano incontri di periti inerenti all’applicazione del presente Accordo.
Art. 19 Protocollo d’applicazione Le Parti contraenti concludono un Protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti: (a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e la comuni- cazione dei servizi di contatto; (b) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compresa l’ammissione in transito sotto scorta dei cittadini di un Paese terzo e degli apolidi;
5 RS 0.142.301 6 RS 0.105
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
(c) i mezzi e i documenti supplementari considerati prova o prova «prima facie» della cittadinanza o delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese terzo, apolidi o ex cittadini della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Sezione VIII Disposizioni finali
Art. 20 Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. 3. Il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia sul rimpatrio e la riaccettazione di cittadini svizzeri e jugoslavi soggiacenti all’obbligo di partenza, firmato a Berna il 3 luglio 19977.
4. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata.
5. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte contra- ente, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l’attuazione del presente Accordo in relazione ai cittadini di un Paese terzo e agli apolidi, per motivi attinenti alla sicurezza, all’ordine pubblico o alla sanità pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica. 6. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica ufficiale all’altra parte. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.
Fatto a Podgorica, il 4 marzo 2011, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, mon- tenegrina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Montenegro: Erwin Hofer Ivan Brajović
7 RU 2004 3579, 2008 1737, 2010 1685
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Protocollo d’applicazione
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno e della Pubblica Amministrazione del Montenegro (in seguito «Parti contraenti»), conformemente all’articolo 19 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito «Accordo»), hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Documenti comprovanti la cittadinanza Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, la cittadinanza è considerata comprovata se sono prodotti i seguenti documenti: a) se lo Stato richiesto è la Confederazione Svizzera: – passaporti svizzeri di qualsiasi tipo, – carte d’identità nazionali; b) se lo Stato richiesto è il Montenegro: – documenti di viaggio di qualsiasi tipo rilasciati dopo il 5 maggio 2008, – carte d’identità nazionali rilasciate dopo il 5 maggio 2008.
Art. 2 Documenti considerati prova «prima facie» della cittadinanza Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, la cittadinanza è resa verosimile se sono prodotti i seguenti documenti: – fotocopie dei documenti elencati nell’articolo 1 del presente Protocollo d’applicazione o dei documenti elencati qui di seguito; – documenti attestanti l’appartenenza all’esercito o alla polizia; – registri navali; – certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che menzionano la citta- dinanza o da cui essa risulti chiaramente; – patenti di guida; – certificati di nascita; – risultati di esami del DNA forniti dallo Stato richiedente; – impronte digitali rilevate dalle autorità competenti dello Stato richiedente;
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
– dichiarazioni verificabili degli interessati o di testimoni affidabili, ufficial- mente verbalizzate dalle autorità competenti; – qualsiasi altro documento ufficiale che possa contribuire a stabilire la citta- dinanza della persona interessata. Se lo Stato richiesto è il Montenegro, la cittadinanza è resa verosimile se sono pro- dotti i documenti seguenti: – passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi quelli per bambini) rilasciati dalle competenti autorità del Monte- negro tra il 27 aprile 1992 e il 5 maggio 2008 o loro fotocopie; – carte d’identità di qualsiasi tipo rilasciate dalle competenti autorità del Montenegro tra il 27 aprile 1992 e il 5 maggio 2008 o loro fotocopie.
Art. 3 Documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi – Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (p. es. fotografiche); – documenti, certificati e note nominativi di ogni tipo (p. es. fatture alberghie- re, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istitu- zioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di cre- dito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto a una data determinata; – biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri in viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman, attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto a una data determinata; – certificati ufficiali (p. es. contratti, ricevute) di un corriere o di un’agenzia di viaggi da cui risulti che l’interessato si è avvalso dei loro servizi a una data determinata.
Art. 4 Documenti considerati prova «prima facie» dell’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi – Dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o ammini- strativi; – descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato; – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p.es. ACNUR); – comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.; – dichiarazioni dell’interessato.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Art. 5 Documenti considerati mezzi di prova o prova «prima facie» dell’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a) Documenti considerati mezzi di prova: – certificati di nascita rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, o loro fotocopie; – documenti ufficiali, o loro fotocopie, rilasciati dal Montenegro, dalla ex Unione statale di Serbia e Montenegro, dalla ex Repubblica federale di Jugoslavia o dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo. b) Documenti considerati prova «prima facie»: – altri documenti o certificati, o loro fotocopie, con menzione del luogo di nascita e/o del luogo di residenza permanente nel territorio del Mon- tenegro; – dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
Art. 6 Altri documenti 1. Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli articoli 1–5 del presente Protocollo, siano utili per stabilire la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti possono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione. 2. Lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragra- fo 1 quando tratta la domanda di riammissione.
Art. 7 Domanda di riammissione
1. L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di
riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmis- sione sicura. 2. L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.
Art. 8 Riammissione sotto scorta o ammissione in transito sotto scorta 1. Se l’interessato è riammesso, o ammesso in transito, sotto scorta, lo Stato richie- dente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizioni degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e delle loro legit- timazioni di servizio, contenuto del loro mandato.
2. Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.
3. Gli agenti di scorta non possono portare armi, o altri oggetti, sottoposti a restri- zioni sul territorio dello Stato richiesto.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
4. Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato confe- rito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente e, in caso di ammissione in transito, di esibire l’autorizzazione dell’ammissione in transito rilasciata dall’autorità competente dello Stato richiesto. 5. Le autorità competenti stabiliscono, per ogni singolo caso e anticipatamente, il numero di agenti di scorta.
Art. 9 Domanda di ammissione in transito 1. L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di ammissione in transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.
2. L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di
transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.
Art. 10 Costi Conformemente all’articolo 15 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa in euro ed entro 30 giorni dalla ricezione della fattura i costi sostenuti dallo Stato richiesto per la riammissione e l’ammissione in transito.
Art. 11 Autorità competenti
1. Le autorità competenti responsabili per l’applicazione dell’Accordo sono:
a) per il Montenegro: In caso di riammissione Ministero dell’Interno e della Pubblica Amministrazione Dipartimento delle pratiche amministrative e interne Divisione degli stranieri, della migrazione, dei visti e della riammissione Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
20000 Podgorica
In caso di ammissione in transito Direzione della Polizia Dipartimento della polizia di confine Divisione degli stranieri e della lotta alla migrazione illegale Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
20000 Podgorica
b) per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
2. Ciascuna Parte contraente notifica immediatamente e direttamente all’autorità
competente dell’altra Parte contraente i dati relativi alle autorità competenti e ogni cambiamento concernente le autorità competenti o i dati loro relativi.
Art. 12 Procedura di riammissione e di ammissione in transito 1. La riammissione e l’ammissione in transito sono effettuate ai valichi di frontiera seguenti: а) per il Montenegro: aeroporto internazionale di Podgorica e valico di fron- tiera di Debeli brijeg; b) per la Confederazione Svizzera: aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse-Freiburg, nonché valico di frontiera di St. Margrethen. 2. Le autorità competenti delle Parti contraenti s’informano a vicenda, immediata- mente e direttamente, di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.
Art. 13 Entrata in vigore, sospensione e denuncia 1. Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Ac- cordo. 2. Il presente Protocollo d’applicazione è sospeso nella medesima misura e per la medesima durata dell’Accordo. 3. Il presente Protocollo d’applicazione viene denunciato alla stessa data dell’Ac- cordo.
Fatto a Podgorica il 4 marzo 2011 in duplice copia nelle lingue tedesca, montene- grina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione è utilizzato il testo inglese.
Per il Dipartimento federale Per il Ministero dell’Interno di giustizia e polizia e della Pubblica Amministrazione della Confederazione Svizzera: del Montenegro: Erwin Hofer Ivan Brajović
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Allegato 1
.............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. (Indicare l’autorità richiedente) (Luogo e data)
Riferimento: ..........................................
Destinatario: .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. (Indicare l’autorità richiesta)
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
A. Dati personali Foto- grafia
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
..........................................................................................................
2. Nome prima del matrimonio:
.......................................................................................................................................
3. Data e luogo di nascita:
.......................................................................................................................................
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): .......................................................................................................................................
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
.......................................................................................................................................
6. Cittadinanza e lingua:
.......................................................................................................................................
7. Stato civile:
□ coniugato/a □ celibe/nubile □ divorziato/a □ vedovo/a Per le persone coniugate: nome del coniuge: ................................................................... Nome ed età dei figli (se del caso): ................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto, per quanto possibile:
.......................................................................................................................................
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
B. Dati personali del coniuge (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
.......................................................................................................................................
2. Nome prima del matrimonio:
.......................................................................................................................................
3. Data e luogo di nascita:
.......................................................................................................................................
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): .......................................................................................................................................
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
.......................................................................................................................................
6. Cittadinanza e lingua:
.......................................................................................................................................
C. Dati personali dei figli (se del caso)
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)
.......................................................................................................................................
2. Data e luogo di nascita:
.......................................................................................................................................
3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): .......................................................................................................................................
4. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
.......................................................................................................................................
5. Cittadinanza e lingua:
.......................................................................................................................................
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire (se del caso) 1. Condizioni di salute (p. es. riferimento a eventuali cure mediche speciali; nome latino di eventuali malattie contagiose ecc): .......................................................................................................................................
2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo): .......................................................................................................................................
E. Elementi di prova allegati 1. .............................................................. .............................................................. (passaporto n.) (data e luogo di rilascio) .............................................................. .............................................................. (autorità di rilascio) (data di scadenza) 2. .............................................................. .............................................................. (carta d’identità n.) (data e luogo di rilascio) .............................................................. .............................................................. (autorità di rilascio) (data di scadenza) 3. .............................................................. .............................................................. (patente di guida n.) (data e luogo di rilascio) .............................................................. .............................................................. (autorità di rilascio) (data di scadenza) 4. .............................................................. .............................................................. (altro documento ufficiale n.) (data e luogo di rilascio) .............................................................. .............................................................. (autorità di rilascio) (data di scadenza)
5. Risultati dell’interrogatorio.
.............................................................. ..............................................................
F. Osservazioni
....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
................................................. (Timbro e firma)
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Allegato 2
Domanda di autorizzazione dell’ammissione in transito ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
A. Dati personali Foto- grafia
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
..........................................................................................................
2. Nome prima del matrimonio:
.......................................................................................................................................
3. Data e luogo di nascita:
.......................................................................................................................................
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): .......................................................................................................................................
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
.......................................................................................................................................
6. Cittadinanza e lingua:
.......................................................................................................................................
7. Tipo e numero del documento di viaggio:
.......................................................................................................................................
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
B. Ammissione in transito
1. Tipo di transito:
□ aereo □ marittimo □ terrestre
2. Stato di destinazione finale:
.......................................................................................................................................
3. Altri eventuali Stati di transito:
.......................................................................................................................................
4. Valico di frontiera previsto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte: ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 13 par. 2) □ si □ no 6. Conoscenza dei motivi di un rifiuto dell’ammissione in transito (art. 13 par. 3) □ si □ no
C. Osservazioni ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
................................................. (firma) (timbro)
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.