AS 2011 6081
Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Ordinanza sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)
Modifica del 9 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione è modificata come segue:
Art. 7 SiLAN 1 Il SIC gestisce un sistema di comunicazione criptato (SiLAN) per il trattamento di dati classificati sino al livello di classificazione SEGRETO. 2 Il sistema SiLAN è esclusivamente a disposizione degli utenti del SIC e del Servi- zio informazioni dell’esercito in possesso dei relativi diritti di trattamento.
Art. 18 Dati nel sistema ISAS 1 Il sistema ISAS contiene dati concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza ed è gestito nel sistema SiLAN. 2 Le informazioni disponibili in forma elettronica dell’ex Servizio informazioni strategico concernenti le tematiche «terrorismo» e «non proliferazione» sono trasfe- rite nel sistema ISAS.
3 Il DDPS disciplina i singoli campi di dati.
Art. 19 Abrogato
Art. 21 cpv. 2–4
2 Abrogato
3 I collaboratori del SIC competenti per lo svolgimento dell’esercizio pilota immet- tono le informazioni nel sistema ISAS. 4 Il direttore del SIC o il suo sostituto può incaricare il settore Controllo della qualità ISIS di verificare i dati del sistema ISAS.
1 RS 121.2
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Sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative RU 2011 della Confederazione
Art. 25 cpv. 1 lett. a, b, d, g e h nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. g e m
1 Il sistema ISIS si compone dei sottosistemi e delle banche dati seguenti:
a. «ISIS00 Generale» con il modulo di archiviazione; b. «ISIS01 Protezione dello Stato» con la gestione dei mandati, l’analisi dei rischi e le banche dati:
1. «Protezione dello Stato»,
2. «Polizia amministrativa»,
3. «Documentazione»,
4. «Sistema numerico»;
d. «ISIS05 News» con la statistica e le banche dati: 1. «NEWS», 2. «IPIS»,
3. «Infopress»,
4. «ISIS-Info»;
g. «Presentazione elettronica della situazione»; h. «Modulo informatico P4».
2 Le banche dati qui appresso contengono le seguenti informazioni concernenti la
Svizzera rilevanti per l’adempimento dei compiti del SIC secondo l’articolo 1 LSIC: g. «Presentazione elettronica della situazione» (PES): informazioni del Centro federale di situazione concernenti persone, eventi e cose; m. «Modulo informatico P4» (P4): informazioni su persone concernenti pas- saggi del confine da parte di cittadini stranieri di determinati Paesi.
Art. 27 cpv. 1 lett. d 1 Per quanto necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, il sistema ISIS può essere consultato dalle autorità e dai servizi seguenti: d. collaboratori competenti per il Modulo informatico P4; essi possono effettu- are consultazioni per mezzo di una procedura di richiamo.
Art. 29 cpv. 2 e 3, frase introduttiva e lett. a e c 2 Il settore Analisi preventiva del SIC immette le informazioni nel sistema ISIS e determina la categoria delle comunicazioni. Prima di registrare una nuova informa- zione è obbligatorio valutare se tale informazione, relativamente alla persona o all’istituzione a cui si riferisce, è rilevante ai fini della protezione dello Stato. 3 Sono inoltre autorizzate a immettere le informazioni indicate di seguito, e a deter- minare la categoria delle comunicazioni, le persone seguenti: a. i collaboratori del gruppo specialistico P4: informazioni provenienti dal Modulo informatico P4;
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c. i collaboratori del settore Controlli di sicurezza relativi alle persone: infor- mazioni della banca dati PSP.
Art. 31 cpv. 2
2 Al Modulo informatico P4 e alla Presentazione elettronica della situazione si
applicano gli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.
Art. 33 cpv. 1 lett. d, h e i 1 Per quanto concerne i dati del sistema ISIS si applicano le seguenti durate massime di conservazione: d. per dati provenienti dai controlli di sicurezza relativi alle persone: 10 anni; h. per dati della PES: 3 anni; i. per dati del Modulo informatico P4: 5 anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
9 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 235.1
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