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AS 2011 6089

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 30 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Art. 1a Attribuzione di mandati al presidente della Confederazione 1 Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la tratta- zione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.

2 In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

a. la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presi- dente della Confederazione; b. la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipar- timento del presidente della Confederazione; c. l’assegnazione di esperti; d. la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l’informazione del Consiglio federale.

Art. 1b Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie Se, in una situazione straordinaria, la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di Dipartimento, il Consiglio federale può decidere se: a. il vicepresidente del Consiglio federale debba dirigere i dibattiti del Consi- glio federale riguardanti l’affare; o b. il presidente della Confederazione debba affidare l’affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.

1 RS 172.010.1

2011-1987 6089

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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