AS 2011 6149
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20122015 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di: a. salvaguardare il patrimonio culturale; b. potenziare le istituzioni; c. facilitare l’accesso ai musei e alle collezioni nonché al patrimonio culturale.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 1 Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:
a. aiuti finanziari per le spese d’esercizio (contributi all’esercizio); b. aiuti finanziari a progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnata- mente misure di tutela, conservazione, restauro, inventariazione e digitaliz- zazione (contributi a progetti); c. aiuti finanziari a premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi a premi di assicurazione).
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
RS 442.121 1 RS 442.1
2011-1887 6149
Regime di promozione 2012–2015 in favore dei musei, delle collezioni e RU 2011
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 3 Requisiti per le istituzioni Le istituzioni devono disporre di un’adeguata strategia collezionistica e gestionale.
Art. 4 Requisiti per i progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione
Art. 5 Beneficiari dei contributi all’esercizio
1 Beneficiano di contributi all’esercizio dal 2012:
a. il Museo alpino svizzero; b. la Fondazione Museo svizzero dei trasporti; c. la Fondazione Svizzera per la Fotografia; d. il Technorama; e. l’Associazione Memoriav; f. l’Istituto Svizzero di Roma; g. il Museo svizzero dello sport.
2 Beneficiano di contributi all’esercizio dal 2014:
a. il Museo Svizzero d’Architettura; b. la Haus für elektronische Künste; c. l’Archivio svizzero della danza; d. il Museo svizzero all’aperto del Ballenberg; e. l’Associazione dei musei svizzeri; f. la Fondazione Passaporto Musei Svizzeri.
Art. 6 Criteri di promozione per i contributi all’esercizio 1 Per i contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 let- tere a–d si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell’istituzione; b. importanza della collezione per insegnamento, ricerca e pubblico; c. standard di cura conservativa e scientifica della collezione; d. rilevanza come piattaforma scientifica;
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e. attrattiva dell’attività di mediazione; f. cooperazione con altre istituzioni in Svizzera e all’estero; g. ammontare delle spese d’esercizio complessive e redditività. 2 Per i contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 let- tere e e f si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza della rete; b. rilevanza come forum di discussione; c. rilevanza come promotrici dell’accesso alla cultura; d. volume e qualità del lavoro d’informazione; e. collaborazione con altre reti in Svizzera e all’estero; f. ammontare delle spese d’esercizio complessive e redditività.
Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. prestigio e importanza dell’istituzione; b. importanza culturale e artistica dei beni culturali; c. urgenza delle misure in funzione della salvaguardia del patrimonio culturale; d. rapporto costo-utilità; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Art. 8 Criteri di promozione per i contributi a premi di assicurazione Per i contributi a premi di assicurazione si applicano i seguenti criteri di promo- zione: a. prestigio e importanza del museo; b. importanza culturale e storica della mostra; c. importanza culturale e storica dei prestiti; d potenziale di pubblico; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 9 Procedura per i contributi all’esercizio 1 Le istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 non devono presentare richieste di promozione.
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2 Le istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 devono inoltrare una richiesta all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 marzo 2013. Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie in relazione ai requisiti materiali di promozione. 3 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi all’esercizio. In essi sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le presta- zioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 10 Procedura per i contributi a progetti 1 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a progetti. Nel quadro del bando di concorso stabilisce priorità tematiche. 2 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Le richieste di contributi a progetti per il 2012 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2012.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 11 Procedura per i contributi a premi di assicurazione 1 L’UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l’erogazione di contributi a premi di assicurazione. Nel quadro del bando di concorso stabilisce priorità tematiche.
2 Le richieste di contributi a premi di assicurazione devono essere presentate
all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente, per la prima volta entro il 31 ottobre 2013.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri materiali di promozione.
Art. 12 Ammontare dei contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 Fatta salva l’approvazione del credito, le istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 ricevono contributi all’esercizio annui pari all’importo messo a preventivo per il
2011. Fatta salva l’approvazione del credito per gli anni 2014 e 2015, il Museo
alpino svizzero riceve 500 000 franchi supplementari per ciascun anno. Fatta salva l’approvazione del credito, il Museo svizzero dello sport riceve 150 000 franchi all’anno.
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Art. 13 Aliquote massime degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari possono ammontare al massimo: a. nel caso dei contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capo- verso 2: al 50 per cento delle spese d’esercizio; b. nel caso dei contributi a progetti: al 50 per cento dei costi complessivi di un progetto, ma al massimo a 150 000 franchi per progetto; c. nel caso dei contributi a premi di assicurazione: al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra.
Art. 14 Numero massimo dei contributi a progetti e dei contributi a premi di assicurazione 1 Ogni anno i contributi a progetti sono erogati al massimo a cinque istituzioni.
2 Ogni anno i contributi a premi di assicurazione sono erogati al massimo per tre mostre.
Art. 15 Ammontare dei contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 e regola di priorità 1 Nel decidere circa l’ammontare dei contributi all’esercizio alle istituzioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme. 2 Nel decidere circa i contributi a progetti e i contributi a premi di assicurazione si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che sod- disfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 16 Destinazione dei contributi a progetti I contributi a progetti devono essere destinati a prestazioni del Museo nazionale svizzero o di altri fornitori di servizi che rispettano gli standard dell’International Council of Museums o dell’Associazione svizzera di conservazione e restauro.
Art. 17 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti.
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2 I beneficiari di contributi a progetti e di contributi a premi di assicurazione sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter