AS 2011 6155
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20122015 in favore della formazione musicale
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore della formazione musicale
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 1 Sono erogati aiuti finanziari a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani, segnatamente festival, concorsi, campi di musica e setti- mane a progetto. 2 I progetti possono essere unici, duraturi o ricorrenti. Possono essere finalizzati alla promozione della diffusione o dell’eccellenza.
3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 3 Requisiti generali
1 Sono promossi progetti di tutti i generi musicali.
2 I progetti devono riguardare prevalentemente l’ambito extrascolastico.
3 Devono essere rivolti a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni.
RS 442.122 1 RS 442.1
2011-1888 6155
Regime di promozione 2012–2015 in favore della formazione musicale RU 2011
Art. 4 Carattere nazionale 1 Sono promossi soltanto i progetti d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu. 2 Il requisito del carattere nazionale è considerato soddisfatto in via eccezionale se, in virtù del suo obiettivo innovativo, un progetto trasmette nuovi impulsi per la formazione musicale a livello nazionale.
Art. 5 Requisiti per i progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione
Art. 6 Si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 7 Procedura 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione di aiuti finanziari. Può concludere contratti di prestazioni pluriennali con i beneficiari degli aiuti finan- ziari.
2 L’UFC poggia la sua decisione sulle raccomandazioni della commissione del
fondo dell’Associazione gioventù+musica. Se si discosta dalle raccomandazioni, deve addurne i motivi. 3 L’UFC provvede a una ripartizione adeguata degli aiuti finanziari tra i diversi generi musicali e tra gli ambiti della diffusione e dell’eccellenza. 4 I dettagli relativi alla collaborazione tra l’UFC e l’Associazione gioventù+musica sono disciplinati in un contratto di prestazioni. 5 Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Le richieste per il 2012 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2012.
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6 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 8 Regola di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 9 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti; d. presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione dei progetti, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 10
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
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