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AS 2011 6167

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

del 29 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Obiettivi

Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere: a. l’accesso alla cultura e lo svolgimento di attività culturali da parte degli ope- ratori culturali non professionisti; b. la trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani.

Sezione 2: Strumenti

Art. 2 Contributi strutturali Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti (contributi strutturali). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Contributi a progetti Sono erogati aiuti finanziari a progetti di organizzazioni di operatori culturali non professionisti volti alla trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani, in particolare nell’ambito del patrimonio culturale immateriale (contributi a pro- getti). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

RS 442.125 1 RS 442.1

2011-1891 6167

Regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori RU 2011 culturali non professionisti

Sezione 3: Requisiti formali di promozione

Art. 4 Requisiti di promozione per i contributi strutturali 1 Le organizzazioni devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu.

2 Le organizzazioni attive in una sola regione linguistica devono comprovare di

collaborare in modo istituzionalizzato o continuativo con organizzazioni partner in altre regioni linguistiche. 3 Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.

4 Le organizzazioni devono offrire ai loro membri le seguenti prestazioni:

a. offerta di formazione e perfezionamento professionale strutturata e periodi- camente aggiornata; b. divulgazione delle loro attività al pubblico, segnatamente nell’ambito di festival; c. consulenza, segnatamente circa le possibilità di esibizione; d. rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti del pubblico e delle autorità. 5 Esse devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.

6 Esse devono valutare regolarmente la qualità e l’efficacia delle loro attività.

Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti 1 I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organiz- zativa adeguata. 2 Non sono sostenuti i progetti che potrebbero ottenere aiuti finanziari per la promo- zione della formazione musicale conformemente all’articolo 12 LPCu.

Sezione 4: Requisiti materiali di promozione

Art. 6 Criteri di promozione per i contributi strutturali Per i contributi strutturali si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità e volume delle prestazioni di cui all’articolo 4 capoverso 4; b. utilizzo dei servizi da parte dei membri; c. numero di membri attivi rappresentati.

Regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori RU 2011 culturali non professionisti

Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 8 Procedura per i contributi strutturali 1 Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2012–2015 devono essere inoltrate all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 marzo 2012.

2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-

zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. 3 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi struttu- rali. In esso sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 9 Procedura per i contributi a progetti

1 L’UFC decide ogni anno circa l’erogazione di contributi a progetti.

2 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Le richieste di contributi a progetti per il 2012 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2012.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-

zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 10 Aliquote massime dei contributi strutturali Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio dell’organizzazione.

Regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori RU 2011 culturali non professionisti

Art. 11 Regola di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 12 Oneri

1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti. 2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Art. 13 Scambio Una volta all’anno l’UFC invita le organizzazioni culturali in vista di un bilancio e di uno scambio di opinioni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.

29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

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