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Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20122015 in favore della lettura
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore della lettura
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno di organizzazioni e progetti nell’ambito della promozione della lettura ha lo scopo di: a. migliorare le competenze di lettura in particolare dei bambini e dei giovani; b. promuovere l’accesso ai libri e alla cultura scritta; c. rafforzare lo scambio di sapere connettendo le parti coinvolte a livello nazionale e internazionale; d. valorizzare la letteratura svizzera per ragazzi.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 Contributi strutturali Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni attive nell’ambito della promozione della lettura che perseguono almeno due degli obiet- tivi di cui all’articolo 1 (contributi strutturali). Non sussiste alcun diritto a un soste- gno.
Art. 3 Contributi a progetti
1 I contributi a progetti sono erogati per progetti nei seguenti ambiti:
a. ricerca: seminari, convegni e progetti di ricerca che indagano l’accesso alla lettura e alla scrittura mediante nuovi media digitali;
RS 442.127 1 RS 442.1
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Regime di promozione 2012–2015 in favore della lettura RU 2011
b. pratica: progetti che promuovono il confronto interattivo dei bambini e dei giovani con la lettura e la scrittura digitale; c. perfezionamento: seminari e proposte formative per autori, case editrici e produttori nell’ambito della produzione di libri elettronici; d. reti: portale svizzero di letteratura.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 4 Requisiti di promozione per i contributi strutturali
1 Le organizzazioni devono svolgere attività di pubblica utilità.
2 Devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 let- tera b LPCu. 3 Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.
4 La situazione finanziaria delle organizzazioni deve permettere uno svolgimento
delle attività a lungo termine. 4 Le organizzazioni devono essere connesse internazionalmente e disposte a colla- borare tra loro.
Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti 1I richiedenti devono essere attivi da almeno tre anni in modo continuativo nell’ambito della promozione delle competenze di lettura o della letteratura. 2 I progetti devono avere una portata nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu. 3 I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organiz- zativa adeguata.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione
Art. 6 Criteri di promozione per i contributi strutturali Per i contributi strutturali si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità e volume delle prestazioni dell’organizzazione; b. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
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Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 8 Procedura per i contributi strutturali 1 Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2012–2015 devono essere inoltrate all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 gennaio 2012.
2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere un programma di attività e un preventivo per gli anni 2012–2015. 3 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. In essi sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le presta- zioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 9 Procedura per i contributi a progetti
1 L’UFC decide ogni anno circa l’assegnazione di contributi a progetti. Sono
ammessi progetti pluriennali con una durata massima di due anni. 2 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 marzo di ogni anno.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti mate- riali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indi- cazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 10 Regola di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
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Art. 11 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti. 2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione Le direttive del 22 maggio 19902 concernenti l’impiego del credito destinato alla promozione della letteratura per i giovani sono abrogate.
Art. 13 Entrata in vigore e validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
2 FF 1990 II 1228
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