AS 2011 6191
Ordinanza sul tiro fuori del servizio
Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)
Modifica del 16 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 Chi detiene un fucile d’assalto 57 come arma personale in prestito può diventarne proprietario.
Art. 10a Eccezioni concernenti il tiro obbligatorio Sono esentati dal tiro obbligatorio: a. gli ufficiali subalterni del Servizio psicopedagogico dell’esercito; b. gli ufficiali subalterni della Giustizia militare; c. i militari che non sono stati istruiti al fucile d’assalto; d. il personale militare della Sicurezza militare.
Art. 12 cpv. 1 lett. c e 2
1 Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:
c. gli stranieri senza permesso di domicilio, sempre che abbiano presentato all’autorità cantonale competente un’attestazione ufficiale secondo l’arti- colo 9a capoverso 1bis della legge del 20 giugno 19972 sulle armi e tale auto- rità abbia concesso alla società di tiro interessata un’autorizzazione per la loro partecipazione. 2 I cittadini degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 luglio 20083 sulle armi necessitano inoltre di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
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Ordinanza sul tiro RU 2011
Art. 13 cpv. 3 lett. c 3 Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che:
c. dispongano di un’autorizzazione cantonale per il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica e per tirare con tali armi secondo l’articolo 5 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19974 sulle armi.
Art. 21 cpv. 1 1 Le società di tiro riconosciute sono tenute a consentire ai militari la partecipazione gratuita agli esercizi federali.
Art. 22 Abrogato
Art. 32 Ufficiali federali di tiro 1 Il capo del DDPS, d’intesa con le autorità militari cantonali, nomina per ciascun circondario di tiro federale un ufficiale federale di tiro, che è subordinato al capo dell’esercito. 2 Gli ufficiali federali di tiro sorvegliano le commissioni cantonali di tiro, periziano gli impianti di tiro e provvedono alla loro sorveglianza. Il DDPS disciplina i compiti, le indennità e il rimborso delle spese degli ufficiali federali di tiro in un’ordinanza. 3 Gli ufficiali federali di tiro esercitano l’attività su mandato. Se sono impiegati della Confederazione i loro impieghi sono considerati come esercizio di una carica pub- blica.
Art. 40 cpv. 2 lett. a 2 Le indennità di cui al capoverso 1 lettera a sono calcolate sulla base del numero:
a. dei seguenti partecipanti al programma obbligatorio a 25/50/300 m:
1. militari, eccettuate le persone assegnate all’esercito,
2. ufficiali federali di tiro,
3. membri delle commissioni cantonali di tiro,
4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
5. partecipanti ai corsi di tiro con la pistola per giovani;
Art. 41 cpv. 2 2 Il DDPS stabilisce in un allegato alla presente ordinanza il prezzo unitario per le munizioni d’ordinanza delle armi da fuoco portatili e delle armi corte da fuoco. Di volta in volta, può modificare il prezzo al più presto dopo due anni.
4 RS 514.54
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Ordinanza sul tiro RU 2011
Art. 53 Provvedimenti contro ufficiali federali di tiro nonché presidenti e membri di commissioni cantonali di tiro In caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini, l’Aggruppamento Difesa può ridurre o cancellare l’indennità giornaliera per gli oneri amministrativi degli ufficiali federali di tiro nonché dei presidenti e dei membri di commissioni cantonali di tiro.
Art. 53a cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco e francese.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.
III L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20025 sul prezzo della munizione per il tiro fuori del servizio è abrogata.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
16 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RU 2002 4204, 2005 5729, 2009 3
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Ordinanza sul tiro RU 2011
Allegato (art. 41 cpv. 2)
Prezzo di vendita delle munizioni d’ordinanza
Il prezzo di vendita delle munizioni d’ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è di 30 centesimi per cartuccia.
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