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AS 2011 6205

Ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni

Ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni

Modifica del 15 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 27 settembre 20071 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni è modificata come segue:

Art. 3 Apertura del conto

1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 1 devono presentare una domanda di

apertura del conto all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

2 La domanda deve contenere:

a. per le imprese, un estratto dal registro di commercio e un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentare l’impresa; b. per le persone, un documento d’identità; c. nome e indirizzo postale ed elettronico del richiedente; d. nomi e indirizzi postali ed elettronici nonché documenti d’identità di due titolari di una procura sul conto; e. nome e indirizzo postale ed elettronico nonché documento d’identità della persona incaricata di convalidare le transazioni; f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro. 3 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l’impresa con un altro documento.

4 L’UFAM può chiedere l’autenticazione dei documenti menzionati nei capoversi 2

e 3. 5 L’UFAM può esigere ulteriori documenti giustificativi necessari all’apertura del conto. 6 L’UFAM apre il conto richiesto non appena i relativi emolumenti sono stati ver- sati.

1 RS 641.712.2

2011-0522 6205

Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni RU 2011

Art. 3a Recapito Un’impresa o una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2 può disporre di un conto personale solo se le seguenti persone hanno designato un recapito in Svizzera: a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e per le per- sone, il titolare del conto; b. i due titolari di una procura sul conto; e c. la persona incaricata di convalidare le transazioni.

Art. 6 Trasferimento

1 I crediti di emissione possono essere scambiati liberamente.

2 I titolari di una procura sul conto e la persona incaricata di convalidare le transa- zioni hanno diritto a un accesso protetto al Registro. 3 Per ogni ordine di trasferimento di crediti di emissione i titolari di una procura indicano il conto di provenienza e il conto di destinazione, nonché il tipo e la quan- tità di crediti di emissione da trasferire. 4 I crediti di emissione vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva il trasferimento.

5 Il trasferimento è effettuato mediante una procedura standardizzata.

Art. 7 cpv. 4

4 Oltre ai documenti inoltrati al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può

esigere in ogni momento ulteriori documenti giustificativi necessari alla gestione sicura del Registro.

Art. 9 Sanzioni In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione finché le esigenze della presente ordi- nanza e le condizioni generali relative al Registro di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera f non sono nuovamente soddisfatte.

Titolo prima dell’art. 11a Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11a Disposizioni transitorie della modifica del 15 novembre 2011 1 Le imprese e le persone che hanno aperto il loro conto prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2011 devono designare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa la persona incaricata di convalidare le transazioni.

2 L’articolo 3a non si applica ai conti di cui al capoverso 1.

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Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni RU 2011

Art. 12, rubrica Entrata in vigore

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

15 novembre 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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