AS 2011 623
Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza del 1979 relativo agli inquinanti organici persistenti (Protocollo di Aarhus)
Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza del 1979 relativo agli inquinanti organici persistenti (Protocollo di Aarhus)
RS 0.814.325; RU 2003 4425
Decisione 2009/3: Modifiche agli annessi V e VII del Protocollo di Aarhus Adottata dalle Parti contraenti il 18 dicembre 2009 Entrata in vigore il 13 dicembre 20101
Con la decisione 2009/3 adottata il 18 dicembre 2009 durante la ventisettesima sessione dell’Organo esecutivo della Convenzione, tenutasi a Ginevra dal 14 al 18 dicembre 2009, le Parti al Protocollo hanno adottato le modifiche menzionate di seguito agli annessi V e VII del Protocollo, conformemente al paragrafo 4 dell’arti- colo 14 del Protocollo. Conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 14 del Protocollo, le modifiche sono entrate in vigore il 13 dicembre 2010 per tutte le Parti contraenti, fatta eccezione per il Canada e la Repubblica ceca.
Traduzione2
Il paragrafo 1 dell’annesso V del Protocollo è sostituito dal testo seguente: 1. Il presente annesso intende fornire alle Parti alla Convenzione indicazioni per determinare le migliori tecnologie disponibili e consentire loro di adempiere gli obblighi enunciati al paragrafo 5 dell’articolo 3 del Protocollo. Una descrizione più completa di tali tecnologie, così come alcuni consigli, sono forniti in un documento d’orientamento adottato dalle Parti in una sessione dell’Organo esecutivo e possono essere aggiornati, se necessario, con il consenso delle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo.
1 Il Canada e la Repubblica ceca hanno notificato il Depositario conformemente all’art. 14 par. 5. Le modifiche della decisione 2009/3 non sono entrate in vigore per queste Parti contraenti.
2 Dal testo originale francese (RO 2011 623).
2010-3044 623
Inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo RU 2011 agli inquinanti organici persistenti. Prot. di Aarhus. Dec.2009/3
Il paragrafo 4 dell’annesso V del Protocollo è sostituito dal testo seguente: 4. La nostra esperienza in materia di impianti e di prodotti nuovi che si avvalgono di tecnologie poco inquinanti, nonché in materia di adeguamento degli impianti esi- stenti, si perfeziona continuamente, di modo che sarà necessario sviluppare e modi- ficare periodicamente il documento d’orientamento menzionato al paragrafo 1. Le migliori tecnologie disponibili per i nuovi impianti possono di norma essere appli- cate agli impianti esistenti, nella misura in cui si preveda un sufficiente periodo di transizione e misure di adattamento.
Il paragrafo 5 dell’annesso V del Protocollo è sostituito dal testo seguente:
5. Sono elencate e descritte nel documento d’orientamento menzionato al para-
grafo 1 alcune misure di lotta contro le emissioni, di costo ed efficienza variabili. La scelta delle misure applicabili in ciascun caso dipende da un certo numero di fattori, fra cui la situazione economica, l’infrastruttura e la capacità tecnologica, e se del caso le misure di lotta contro l’inquinamento atmosferico già in vigore.
Le parti III, IV e V dell’annesso V sono eliminate. L’annesso VII del protocollo è eliminato.