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AS 2011 6251

Ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

Ordinanza del DATEC sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

del 28 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 32abis capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Art. 1 Ammontare della tassa

1 La tassa di smaltimento anticipata (tassa) secondo l’allegato 2.15 numero 6.2

dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a: a. 3.20 franchi al chilogrammo per le pile portatili gravate dalla tassa; b. 0.50 franchi al chilogrammo per le pile per autoveicoli gravate dalla tassa; c. 1.00 franchi al chilogrammo per le pile al piombo gravate dalla tassa, a con- dizione che si tratti di pile industriali; d. 2.00 franchi al chilogrammo per le pile per sistemi ibridi gravate dalla tassa, a condizione che si tratti di pile industriali; e. 3.20 franchi al chilogrammo per le altre pile industriali gravate dalla tassa. 2 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell’ammini- strazione e dell’impiego della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l’ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 novembre 19993 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

RS 814.670.1 3 RU 1999 3600, 2005 3417 5747

2010-2438 6251

Ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile RU 2011

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 novembre 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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