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AS 2011 639

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 17 gennaio 2011

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 20 Limite d’età (art. 10 cpv. 3 LPers)

In singoli casi e d’intesa con la persona interessata, il rapporto di lavoro può essere prolungato oltre l’età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d’età al massimo.

Art. 52dbis Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio 1 Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d’età è diminuito al massimo della metà, l’impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a della LF del 25 giu. 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

2 In caso di adeguamenti generali dello stipendio, segnatamente di aumenti reali

dello stipendio e correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio. 3 Se la riduzione dello stipendio assicurato è effettuata nell’interesse del datore di lavoro, questo può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.

2011-0161 639

Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2011

Art. 52dter Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d’età Se il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al mas- simo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33b LPP3). In questo caso il datore di lavoro finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011.

17 gennaio 2011 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente: Lorenz Meyer Il segretario generale: Paul Tschümperlin

3 RS 831.40

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