AS 2011 641
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF)
Modifica del 17 gennaio 2011
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I Il regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 20061 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori è modificata come segue:
Art. 2 lett. b Ai sensi del presente regolamento, si intende per: b. piattaforma di distribuzione piattaforma per la trasmissione sicura, riconosciuta: riconosciuta dal dipartimento competente per la comunicazione elettronica con l’Amministrazione federale e le autorità inferiori del Tribunale federale, atta a fornire le seguenti prestazioni: – rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione, – protezione dei documenti trasmessi per via elettronica contro l’accesso non autorizzato;
II La presente modifica entra in vigore il 22 febbraio 2011.
17 gennaio 2011 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente: Lorenz Meyer Il segretario generale: Paul Tschümperlin
1 RS 173.110.29
2011-0175 641
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica RU 2011 con le parti e le autorità inferiori