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AS 2011 6417

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti (SpG-TFB)

del 28 settembre 2011

Il Tribunale federale dei brevetti, visti gli articoli 20 capoverso 3 lettera a e 33 della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Tasse di giustizia

Art. 1 Tasse di giustizia secondo il valore litigioso

1 La tassa di giustizia si basa sui seguenti importi indicativi:

Valore litigioso in franchi Tassa di giustizia in franchi

fino a 50 000 1000–12 000 50 000–100 000 8000–16 000 100 000–200 000 12 000–24 000 200 000–1 000 000 20 000–66 000 1 000 000–3 000 000 60 000–120 000 3 000 000–5 000 000 80 000–150 000 oltre 5 000 000 100 000–150 000

2 Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti. 3 Sono fatte salve deroghe agli importi di cui al capoverso 1 se particolari motivi lo giustificano.

RS 173.413.2 1 RS 173.41

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Art. 2 Procedura sommaria

1 Nella procedura sommaria la tassa può essere ridotta della metà al massimo.

2 La tassa per la ricezione di una memoria difensiva ammonta a 1000–2000 franchi.

Sezione 2: Spese ripetibili

Art. 3 Spese ripetibili Le spese ripetibili ai sensi dell’articolo 32 LTFB accordate alla parte vincente com- prendono: a. i disborsi necessari; b. l’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio; c. in casi motivati: un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

Art. 4 Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio L’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è fissata, di norma, secondo il valore litigioso. Nel limite degli importi di cui all’articolo 5, si determina secondo l’importanza, la difficoltà e l’ampiezza della causa e il tempo impiegato dall’avvocato.

Art. 5 Tariffa

Valore litigioso in franchi Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio in franchi

fino a 50 000 2000–16 000 50 000–100 000 10 000–24 000 100 000–200 000 16 000–32 000 200 000–1 000 000 24 000–70 000 1 000 000–3 000 000 40 000–110 000 3 000 000–5 000 000 70 000–150 000 oltre 5 000 000 100 000–300 000

Art. 6 Procedura sommaria Nella procedura sommaria, l’indennità per la rappresentanza professionale in giudi- zio è ridotta, di norma, al 30–50 per cento.

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Art. 7 Revisione e interpretazione Per le procedure di revisione o di interpretazione l’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio ammonta di norma a 2000–20 000 franchi.

Art. 8 Casi speciali Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e il tempo impiegato dalla rappresentanza professionale in giudizio, l’indennità può essere aumentata o ridotta rispetto alle tariffe di cui all’articolo 5.

Art. 9 Rappresentanza legale da parte di consulenti in brevetti 1 Se la parte è rappresentata da consulenti in brevetti secondo l’articolo 29 capo- verso 1 LTFB, l’indennità è calcolata per analogia in base all’articolo 3 lettera b. 2 Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un’attività consultiva, i suoi onorari sono considerati disborsi necessari ai sensi dell’articolo 3 lettera a.

Art. 10 Avvocati d’ufficio Per le indennità degli avvocati d’ufficio si applica l’articolo 5.

Art. 11 Determinazione delle indennità 1 Il Tribunale determina l’indennità in base agli atti, con un ammontare complessivo. L’ammontare complessivo include l’imposta sul valore aggiunto.

2 Le parti e gli avvocati d’ufficio possono presentare una nota delle spese.

Sezione 3: Indennità per i testimoni

Art. 12 Principio I testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso dei disborsi necessari e com- provati.

Art. 13 Indennità per i testimoni

1 I testimoni ricevono un’indennità:

a. tra 50 e 150 franchi se il tempo dedicato al processo, compreso quello neces- sario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata; b. tra 100 e 200 franchi al giorno se il tempo dedicato al processo è superiore. 2 L’indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non è considerata.

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Art. 14 Indennità per le persone informate sui fatti Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni.

Sezione 4: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 15 Indennità per i periti 1 I periti incaricati dal Tribunale ricevono un’indennità in funzione del tempo impie- gato. I disborsi necessari sono ulteriormente rimborsati. 2 La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l’indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo. 3 L’indennità è determinata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.

4 In caso d’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’im- posta dovuta è aggiunta all’indennità. 5 Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.

Art. 16 Indennità per gli interpreti e i traduttori 1 Gli interpreti ricevono di norma un’indennità compresa tra 60 e 120 franchi l’ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall’esperienza professionale. I disborsi neces- sari sono inoltre rimborsati. 2 Le parti sono libere di ricorrere a un interprete per il dibattimento, a proprie spese. Questo non deve intralciare lo svolgimento del dibattimento. 3 I traduttori ricevono un’indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.

4 In caso d’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’im- posta dovuta è aggiunta all’indennità.

Sezione 5: Disposizione finale

Art. 17 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 settembre 2011 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi

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