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AS 2011 6427

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l'informazione

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione (RInfo-TFB)

del 28 settembre 2011

Il Tribunale federale dei brevetti, visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’informazione al pubblico in merito all’attività del Tribunale federale dei brevetti (Tribunale).

Art. 2 Principio

1 Il Tribunale informa in modo aperto e trasparente.

2 L’informazione è di competenza del presidente del Tribunale.

Sezione 2: Informazione d’ufficio

Art. 3 Divulgazione e pubblicazione delle decisioni 1 Il Tribunale pubblica su Internet le proprie decisioni 10 giorni dopo la loro notifica alle parti. Le decisioni ordinatorie processuali possono essere pubblicate. Il Tribu- nale può rendere accessibili al pubblico le proprie decisioni anche su carta stampata. 2 Le decisioni importanti sono precedute da regesti redatti nelle tre lingue ufficiali. Per le decisioni in romancio, si aggiunge un regesto anche in questa lingua. 3 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, sempre che un’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. In caso di interessi privati si procede all’anonimizzazione se è stata richiesta e appare motivata.

RS 173.413.4 1 RS 173.41

2011-2814 6427

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Sezione 3: Informazione su richiesta

Art. 4 Chi desidera un’informazione può rivolgere una richiesta al presidente. Il presidente rilascia l’informazione auspicata oppure trasmette la richiesta al servizio compe- tente.

Sezione 4: Cronaca giudiziaria

Art. 5 Principio Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve tener conto degli interessi degni di protezione delle parti.

Art. 6 Accreditamento 1 I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribu- nale attraverso media pubblicati o con sede in Svizzera possono presentare al presi- dente una richiesta scritta di accreditamento.

2 L’accreditamento è concesso se il richiedente:

a. è già accreditato presso il Tribunale federale, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale; alla richiesta deve essere allegata un’attestazione del relativo accreditamento ed un curriculum vitae con foto- grafia; b. vuole riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale e rispetta le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum vitae e a una fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un’attestazione del datore di lavoro o simili. 3 L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatezza del richiedente.

Art. 7 Durata e revoca dell’accreditamento 1 L’accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempesti- vamente una domanda di rinnovo.

2 Il presidente revoca l’accreditamento quando i presupposti non sono più dati.

Art. 8 Tessera di legittimazione

1 I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.

2 La tessera deve essere riconsegnata subito dopo la scadenza o la revoca dell’accre- ditamento.

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Art. 9 Prestazioni del Tribunale

1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

a. la comunicazione delle date delle pubbliche udienze; b. su richiesta, la comunicazione dei fatti relativi a cause per le quali è previsto un dibattimento pubblico; c. l’invio delle decisioni pubblicate con i regesti; d. l’invio delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico; e. su richiesta, la comunicazione dello stadio in cui si trova la procedura, nella misura in cui il presidente ha dato il proprio accordo; f. l’invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione; g. l’invio di comunicati stampa. 2 L’invio delle decisioni di cui al capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se del caso deve essere fissato un periodo di attesa. 3 L’invio delle decisioni di cui al capoverso 1 lettera d avviene, di regola, con- temporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.

Art. 10 Periodo di attesa

1 Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.

2 Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all’invio alle parti; il giorno della spedizione non è computato. 3 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione.

Art. 11 Sanzioni 1 I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti. 2 In casi gravi, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o definiti- vamente.

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Sezioni 5: Disposizione finale

Art. 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 settembre 2011 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi

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