AS 2011 643
Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione
Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento
del 9 febbraio 2011
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori nonché gli uffici di esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione e sul fallimento.
Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco 1 Per membri di una rete interna s’intendono i creditori nonché gli uffici di esecu- zione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF. 2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20062 concernente l’alta vigi- lanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.eschkg.ch.
Sezione 2: Disposizioni tecniche
Art. 3 Piattaforma di trasmissione
1 Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex
(«secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.
RS 281.112.1
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2 Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei soft- ware dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegan- dosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF. 3 Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documen- tato e verbalizzato.
4 Per la trasmissione di singoli atti, l’alta vigilanza LEF allestisce sul sito
www.betreibungsschalter.ch una casella di posta elettronica per ogni ufficio di ese- cuzione e fallimento.
Art. 4 Firma elettronica 1 La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione. 2 I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la vali- dità, il numero di serie e altri dati tecnici.
Art. 5 Standard e-LEF 1 Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli: a. formato dei dati: struttura e semantica dei dati; b. comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna; c. trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.
2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto da:
a. il modello di dati e-LEF 1.1a3; b. i seguenti manuali tecnici sulla e-LEF 1.14:
1. White Book, versione 1.1 del settembre 2009,
2. Orange Book, versione 1.1 del settembre 2009,
3. Blue Book, versione 1.1 del marzo 2010, incluse le appendici 1 (ver-
sione marzo 2010) e 2 (versione marzo 2010),
4. Red Book, versione 1.1 del marzo 2010.
3 Il modello di dati è pubblicato su www.eschkg.ch.
4 I manuali sono pubblicati su www.eschkg.ch.
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Sezione 3: Comunicazione del numero di domande d’esecuzione trasmesse nel gruppo e-LEF
Art. 6 Gli uffici di esecuzione comunicano ogni fine trimestre all’Ufficio federale di giusti- zia o a un ufficio da esso incaricato il numero delle domande di esecuzione presen- tate conformemente allo standard e-LEF o nel gruppo e-LEF.
Sezione 4: Participazione al gruppo e-LEF
Art. 7 Adesione
1 Tutti gli uffici di esecuzione e fallimento devono aderire al gruppo e-LEF.
2 I creditori possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta va utiliz- zato il modulo sul sito www.eschkg.ch.
Art. 8 Esclusione L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF i creditori che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 9 Disposizione transitoria Se un ufficio di esecuzione non dispone di un software compatibile con e-LEF, fino al 31 dicembre 2012 e con il consenso delle autorità cantonali di vigilanza è possi- bile incaricare un altro ufficio, purché questo si dichiari d’accordo, della ricezione e dell’invio conformi agli standard di comunicazione e-LEF.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.
9 febbraio 2011 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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