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AS 2011 6465

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 16 dicembre 2011

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 3 3 I monitori di tiro dirigono gli esercizi federali e gli esercizi di tiro facoltativi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sul tiro fuori del servizio. Sono in particolare responsabili dell’assistenza ai tiratori deboli e inesperti.

Art. 11 Via di servizio Le società di tiro indirizzano tutte le domande, le richieste e le notificazioni al mem- bro competente della commissione cantonale di tiro.

Art. 12a Pubblicazione di classifiche 1 Le società di tiro possono allestire e pubblicare classifiche di gare di tiro svolte nel quadro di esercizi di tiro e corsi d’istruzione secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sul tiro fuori del servizio. 2 Le classifiche possono contenere i seguenti dati relativi ai partecipanti: cognome, nome, luogo di domicilio, anno di nascita, società, genere di arma e numero di punti. 3 Non è consentito pubblicare classifiche degli esercizi federali obbligatori conte- nenti dati di obbligati al tiro.

2011-0980 6465

Ordinanza del DDPS sul tiro RU 2011

Art. 13 Prescrizioni di sicurezza 1 Per il tiro fuori del servizio sono applicabili i regolamenti delle armi emanati dall’esercito e l’ordinanza del 15 novembre 20044 sugli impianti per il tiro fuori del servizio. 2 I monitori di tiro sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Art. 14 cpv. 1 e 3

1 Deve essere impiegato almeno un monitore di tiro a 300 m per quattro bersagli

mobili o due bersagli elettronici a 300 m.

2 I monitori di tiro eseguono il controllo della scarica.

Art. 15 Protezione dell’udito 1 Durante gli esercizi di tiro, tutte le persone presenti nello stand di tiro devono portare cuffie di protezione dell’udito. I pertinenti avvisi devono essere esposti in modo ben visibile negli stand di tiro. 2 I militari equipaggiati con una cuffia di protezione dell’udito devono utilizzarla in occasione di tutti gli esercizi di tiro. 3 Le società di tiro sono tenute a mettere spontaneamente a disposizione cuffie di protezione dell’udito. 4 Per i corsi per giovani tiratori, le cuffie di protezione dell’udito sono messe a disposizione dal DDPS.

Art. 16 Avviso concernente gli esercizi federali, gli esercizi di tiro e i corsi di tiro 1 La società di tiro iscrive nel sistema Amministrazione della federazione e delle società (AFS), almeno 14 giorni prima del primo esercizio federale, ma al più tardi entro il 10 aprile, la data, l’ora e il luogo di tutti gli esercizi federali, gli esercizi di tiro facoltativi e i corsi di tiro previsti entro il 31 agosto. 2 Se una registrazione deve essere modificata dopo il 10 aprile, tale modifica deve essere comunicata immediatamente al membro della commissione cantonale di tiro, che provvede ad aggiornare la registrazione nel sistema AFS. 3 Prima del rapporto d’istruzione, le società possono svolgere esercizi federali, corsi per giovani tiratori e corsi per giovani tiratori alla pistola soltanto con il consenso del presidente della commissione cantonale di tiro competente.

Art. 17 cpv. 2 Abrogato

4 RS 510.512

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Ordinanza del DDPS sul tiro RU 2011

Art. 20 cpv. 2 e 6 2 Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro eseguono il programma obbligatorio a

300 m con la loro arma personale in prestito. Se non hanno un’arma personale in

prestito, possono utilizzare l’arma di un altro tiratore. 6 Gli altri tiratori eseguono gli esercizi federali con un’arma d’ordinanza o un’arma autorizzata dall’Aggruppamento Difesa. Quest’ultimo emana un elenco delle armi e dei mezzi ausiliari pubblicamente accessibile.

Art. 25 Controllo 1 In occasione degli esercizi federali a 300 m il controllo d’entrata deve essere eseguito da un monitore di tiro. 2 Gli obbligati al tiro devono portare con sé l’invito a eseguire il tiro obbligatorio, il libretto di servizio, il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro e un documento d’identità ufficiale. I militari non obbligati al tiro e i tiratori con armi in prestito devono portare con sé il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro. 3 La società di tiro verifica l’identità degli obbligati al tiro e determina se il pro- gramma obbligatorio non è già stato svolto presso un’altra società di tiro.

Art. 26 Colpi di prova 1 Prima dei singoli esercizi i tiratori possono acquistare cartucce per colpi di prova.

2 Le cartucce non sparate devono essere restituite alla società di tiro. Al tiratore deve essere rimborsato il prezzo d’acquisto. 3 La società di tiro iscrive sul foglio di stand il numero di cartucce acquistate, sparate e restituite.

Art. 34 Armi difettose Le armi d’ordinanza della Confederazione che durante gli esercizi si rivelano difet- tose vanno spedite dai loro detentori, etichettate e accompagnate da una descrizione del guasto, al più vicino punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).

Art. 35 Scambio o perdita

1 I tiratori sono personalmente responsabili della loro arma.

2 In caso di scambio o perdita di un’arma della Confederazione, il detentore deve avvertire immediatamente il punto di ristabilimento della BLEs e il posto di polizia più vicini. Per le armi in prestito a titolo non personale, tale obbligo incombe al comitato della società di tiro responsabile. 3 Se sulla piazza di tiro rimane un’arma della Confederazione di cui non è noto il detentore, la società di tiro responsabile deve consegnarla senza indugio al punto di ristabilimento della BLEs più vicino.

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Art. 36 cpv.1 1 Le armi possono essere custodite negli stand dei tiratori soltanto se i locali o i contenitori sono conformi ai requisiti di sicurezza per l’immagazzinamento di muni- zioni. Gli otturatori devono essere custoditi sotto chiave separatamente dalle armi.

Art. 39 Limitazioni in materia di consegna Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori: a. dichiarati inabili al servizio giusta i numeri NM IV (R) oppure NM 2460– 2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060–3074, 3910, 3920 e 3930 o NM 240–247, 250, 251, 253, 259–262, 270–275, 280–290, 306, 307, 392 e 393 dei codici della Nosologia Milita- ris5; b. esclusi dal servizio o dall’esercito conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19956 e al Codice penale militare del 13 giugno 19277; c. verosimilmente suscettibili di mettere in pericolo con l’arma se stessi o terzi; d. inabili al tiro; e. che hanno rinunciato a ricevere un’arma personale in dotazione; f. che hanno già ricevuto in proprietà dalla Confederazione oppure acquistato dalla Confederazione un’arma dello stesso tipo; g. hanno dovuto riconsegnare un’arma in prestito in virtù dell’articolo 46 capoverso 4 lettera a; h. a causa del ritiro di armi dell’esercito sono registrati nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge sulle armi del 20 giugno 19978.

Art. 42 lett. f e h Le seguenti persone istruite al fucile d’assalto 90 possono ottenere tale arma in prestito se non sono equipaggiate con un fucile d’assalto personale: f. gli ufficiali federali di tiro, i presidenti e i membri delle commissioni canto- nali di tiro nonché i sorveglianti sistemisti armi e i loro sostituti: per la durata del loro mandato; h. le persone che assolvono un impiego per il promovimento militare della pace: per la durata del loro impiego.

5 Regolamento 59.10; non pubblicato nella RU.

6 RS 510.10 7 RS 321.0 8 RS 514.54

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Art. 44 Pistola 75 in prestito Le seguenti persone istruite alla pistola 75 possono ottenere tale arma in prestito: a. i monitori di tiro a 25/50 m: per la durata del loro mandato; b. gli ex militari che erano equipaggiati con una pistola personale: per il periodo in cui partecipano regolarmente agli esercizi federali; c. le persone che assolvono un impiego per il promovimento militare della pace: per la durata del loro impiego.

Art. 45 Precondizione per la consegna di un’arma personale in prestito 1 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito ottengono un’arma in prestito se dimo- strano, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, che negli ultimi tre anni hanno eseguito due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro in campagna. 2 Il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro deve contenere le relative iscrizioni.

3 I funzionari del tiro fuori del servizio ricevono un’arma personale in prestito se sono assegnati all’esercito. 4 Gli ex militari e i membri delle società di tiro non incorporati nell’esercito di cui agli articoli 42 lettera b e 44 lettera b ricevono l’arma personale in prestito se presen- tano un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 19979.

Art. 46 Controllo delle armi in prestito 1 Il punto di ristabilimento della BLEs più vicino tiene un controllo delle armi in prestito consegnate. I detentori di un’arma personale in prestito devono presentarla spontaneamente, unitamente al libretto di servizio, al libretto delle prestazioni o al libretto di tiro, almeno ogni tre anni al centro logistico dell’esercito più vicino per il controllo. Nella stessa occasione, devono dimostrare che hanno il diritto di conser- vare l’arma. 2 Le condizioni per conservare un’arma in prestito sono adempiute se il detentore di un’arma in prestito ha fornito il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1. 3 I detentori di un’arma in prestito si assumono le spese di viaggio e di trasporto.

4 Il centro logistico dell’esercito competente ritira immediatamente l’arma conse- gnata in prestito quando: a. sono state effettuate o permesse modifiche non regolamentari all’arma in prestito; b. il detentore non ha ottemperato all’obbligo del controllo dopo il richiamo; c. le condizioni per la conservazione di un’arma in prestito non sono più adempiute;

9 RS 514.54

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d. a causa del ritiro di armi dell’esercito sussistono iscrizioni nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge sulle armi del 20 giugno 199710. 5 L’Aggruppamento Difesa può riesaminare in ogni momento il diritto di conservare l’arma in prestito.

Art. 47 cpv. 1

1 L’arma personale in prestito deve essere immediatamente restituita al punto di

ristabilimento della BLEs più vicino se non è più utilizzata o se non sono più adem- piute le condizioni per conservarla.

Art. 48 cpv. 2, 3 e 4 2 I fucili d’assalto in prestito devono essere ordinati tre settimane prima dell’inizio del corso mediante il sistema AFS. 3 I fucili d’assalto in prestito sono approntati per la consegna dal punto di ristabili- mento della BLEs più vicino a partire dal 15 febbraio dell’anno del corso. La conse- gna ha luogo soltanto a monitori dei giovani tiratori in grado di legittimarsi come tali e che presentano un documento d’identità ufficiale. 4 Il monitore dei giovani tiratori responsabile deve restituire i fucili d’assalto in prestito al termine dei corsi per giovani tiratori, ma al più tardi entro il 31 ottobre del pertinente anno, al punto di ristabilimento della BLEs che ha effettuato la consegna. Su richiesta, il punto di ristabilimento della BLEs può autorizzare la restituzione a una data ulteriore. Prima della restituzione deve essere eseguito un servizio di parco.

Art. 50 cpv. 2 e 3 2 Il punto di ristabilimento della BLEs più vicino iscrive la consegna in prestito dell’arma nel libretto delle prestazioni o nel libretto di tiro. Il punto di ristabilimento della BLEs allestisce il libretto delle prestazioni necessario. 3 Le società di tiro responsabili devono presentare spontaneamente, almeno ogni tre anni, le armi in prestito giusta il capoverso 1 al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, per il controllo. Nella stessa occasione, occorre dimostrare che i detentori delle armi in prestito hanno fornito il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capo- verso 1.

Art. 60 cpv. 2

2 Se contemporaneamente al difetto della munizione si è manifestato un difetto

dell’arma, occorre spedire l’arma, etichettata, nello stato in cui si trova e senza che sia stata pulita, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino a fini di accerta- mento, unitamente a quanto menzionato nel capoverso 1.

10 RS 514.54

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Art. 62 cpv. 2

2 La munizione con danni imputabili a cattivo immagazzinamento o all’umidità

dev’essere immediatamente riconsegnata al centro di fornitura. Il rapporto sulla causa del danno dev’essere vistato dalla commissione cantonale di tiro competente e spedito all’Aggruppamento Difesa. Quest’ultimo decide se la munizione dev’essere sostituita.

Art. 70 Avviso circa l’adempimento del tiro obbligatorio Le società di tiro registrano tutti i partecipanti agli esercizi federali nel sistema AFS conformemente allo scadenzario dell’Aggruppamento Difesa.

Art. 71 La società di tiro annuncia i tiratori «rimasti» al membro competente della commis- sione cantonale di tiro mediante il sistema AFS.

Art. 72 Allestimento e trasmissione del rapporto di tiro 1 Sulla base dei fogli di stand, il comitato della società di tiro allestisce il rapporto di tiro annuale nel sistema AFS. 2 Il comitato della società di tiro certifica, mediante il rilevamento dei dati e la vidimazione elettronica nel sistema AFS, l’esattezza dei fogli di stand e del rapporto di tiro. 3 Le società di tiro trasmettono annualmente, entro i termini previsti, al membro competente della commissione cantonale di tiro: a. i fogli di stand degli esercizi federali e del corso per giovani tiratori; b. il rapporto di tiro, per il tramite del sistema AFS; c. l’ordinazione di munizioni per l’anno successivo, per il tramite del sistema AFS.

Art. 73 Conservazione dei fogli di stand e dei rapporti di tiro La società di tiro deve conservare i fogli di stand e i rapporti di tiro per cinque anni dalla loro restituzione da parte del membro della commissione cantonale di tiro.

II Gli allegati 1, 4, 5 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

16 dicembre 2011 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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Allegato 1 (art. 17 cpv. 4)

N. 12 cpv. 2 e 4 2 Nella posizione «a terra, arma libera» con il moschetto o il fucile, il busto può poggiare soltanto sui due gomiti. Né la parte superiore del braccio o l’avambraccio né il dorso della mano o il paragrilletto possono essere appoggiati. L’utilizzazione di cuscini o imbottiture analoghe è vietata. 4 Come sostegno possono essere utilizzati supporti in legno imbottiti o treppiedi e altri supporti simili. I supporti che permettono di stabilizzare lateralmente l’arma sono vietati.

N. 13

13 Comandi per il tiro alla pistola

1 La pistola può essere tolta dal contenitore soltanto al banco di carica e dev’essere deposta scarica (caricatore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio. 2 È consentito riempire il caricatore con munizione soltanto al comando «caricare».

3 Per il tiro colpo per colpo, si deve caricare di volta in volta una sola cartuccia.

4 Nel fuoco rapido è consentito caricare soltanto il numero di cartucce previste per il rispettivo genere di fuoco. 5 Nel tiro colpo per colpo, dopo ogni colpo l’arma dev’essere deposta scarica (cari- catore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio. 6 Al termine di un fuoco rapido, l’arma dev’essere deposta scarica (caricatore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio. 7 Soltanto dopo che tutte le armi sono state deposte conformemente ai capoversi 5 e

6 è consentito impartire il comando «mostrare».

8 Dopo la conclusione dell’ultimo programma di tiro i partecipanti devono eseguire un controllo della scarica e presentare la pistola, nella linea di fuoco, al direttore di tiro. Dopo l’esecuzione del controllo, la pistola dev’essere riposta nel contenitore. Soltanto in seguito viene mostrato l’ultimo programma.

9 Dopo l’ordine di caricare, i programmi cronometrati devono essere comandati

come segue:

Impianti 25 m dotati di bersagli girevoli: «È pronto?» In caso di obiezione si comanda «Attendere»; se entro 3 secondi non vi è alcuna obiezione, i bersagli girano e riappaiono dopo

7 secondi;

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i tempi di tiro iniziano e terminano nel momento in cui girano i bersagli; il tempo è indicato ogni 10 secondi e sono indicati anche gli ultimi 5 secondi (45, 35 e 25 secondi).

Impianti 25 m dotati di bersagli fissi (anche bersagli su picchetto): «È pronto?» In caso di obiezione si comanda «Attendere»; se non vi è alcuna obiezione, si continua con il comando «Attenzione» e dopo 7 secondi «Fuoco»; i tempi di tiro iniziano con il comando «Fuoco» e terminano con il comando «Alt»; il tempo è indicato ogni 10 secondi e gli ultimi 5 secondi sono scanditi.

Impianti 50 m: «È pronto?» In caso di obiezione si comanda «Attendere»; se non vi è alcuna obiezione, si continua con il comando «Attenzione» e poi «Fuoco»; i tempi di tiro iniziano con il comando «Fuoco» e terminano con il comando «Alt»; il tempo è indicato ogni 10 secondi e gli ultimi 5 secondi sono scanditi.

N. 14 cpv. 1 e 3 1 Ogni foglio di stand deve essere compilato interamente. Inoltre, le indicazioni richieste devono essere marcate con una «x» nella pertinente rubrica. Nel caso degli obbligati al tiro, l’etichetta adesiva dell’invito a eseguire il tiro obbligatorio deve essere incollata sul foglio di stand. Se manca l’invito scritto a eseguire il tiro obbli- gatorio, tutti i dati devono essere rilevati dal libretto di servizio. 3 Soltanto i monitori di tiro o i direttori di tiro possono correggere le iscrizioni sui fogli di stand. Le iscrizioni errate vengono cancellate con una riga, i risultati corretti iscritti accanto o sopra. Le correzioni devono essere autenticate con la firma (visto di correzione). Il numero di cartucce acquistate, di quelle sparate e di quelle restituite deve essere iscritto sul foglio di stand dal monitore di tiro.

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Allegato 4 (art. 54, 56 cpv. 2, 58 cpv. 2)

N. 12

12 Società di tiro riconosciute

1 Le società di tiro inviano, per mezzo del sistema AFS, le ordinazioni di munizioni, unitamente ai rapporti di tiro, al membro competente della commissione cantonale di tiro per verifica e trasmissione al presidente della commissione cantonale di tiro. Quest’ultimo trasmette le ordinazioni per mezzo del sistema AFS all’Aggruppa- mento Difesa entro il 30 ottobre dell’anno corrente. 2 Eventuali ordinazioni suppletive devono essere effettuate direttamente per mezzo del sistema AFS.

N. 42 cpv. 3 3 Il materiale d’imballaggio è soggetto all’obbligo di restituzione. Può essere resti- tuito, unitamente ai nastri caricatori per cartucce 90 per fucile, man mano o contem- poraneamente al ritiro della nuova munizione.

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Allegato 5 (art. 76)

N. 1 cpv. 1 lett. b

1 Manuale per il tiro fuori del servizio

1 Il «Manuale per il tiro fuori del servizio» contiene le prescrizioni e i moduli con- cernenti il tiro fuori del servizio. Esso è consegnato: b. ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro;

N. 2

2 Moduli e stampati

1 Al più tardi alla fine di febbraio, sulla base delle loro ordinazioni nel sistema AFS le società di tiro ricevono automaticamente il fabbisogno annuale di moduli, in particolare di fogli di stand, dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), per incarico dell’Aggruppamento Difesa. 2 Le ordinazioni suppletive di stampati devono essere indirizzate all’Aggruppamento Difesa. 3 Le società di tiro di nuova fondazione o i monitori che organizzano per la prima volta un corso per giovani tiratori devono ordinare il pacco di moduli direttamente all’Aggruppamento Difesa. 4 Gli UFT, le commissioni cantonali di tiro e le autorità militari cantonali ricevono i modelli dei moduli in vigore. 5 I moduli obsoleti non vanno più utilizzati, ma devono essere distrutti. I moduli in vigore sono visualizzabili in Internet all’indirizzo www.armee.ch/SAT.

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Allegato 6 (art. 64 e 65 cpv. 1)

N. 1 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e b

2 L’indennità ammonta a due franchi:

a. per ogni programma obbligatorio (PO) eseguito da:

1. militari, eccettuate le persone assegnate all’esercito,

2. UFT,

3. membri delle commissioni cantonali di tiro,

4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,

5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani,

con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57 o la pistola 49; b. per ogni tiro in campagna eseguito da partecipanti giusta gli articoli 17 e 18, di nazionalità svizzera, con il F ass 90 o 57 oppure la pistola 75 o 49;

N. 2 cpv. 2 lett. b, 3, 4 lett. b, c e 5 lett. b

2 Le indennità per il PO ammontano a:

b. 19 franchi per ogni PO eseguito da:

1. militari, eccettuate le persone assegnate all’esercito,

2. UFT,

3. membri delle commissioni cantonali di tiro,

4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,

5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani,

con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57 o la pistola 49; 3 L’indennità per il tiro in campagna eseguito con il F ass 90 o 57 oppure con la pistola 75 o 49 ammonta a 8.90 franchi per ogni partecipante giusta gli articoli 17 e

18 di nazionalità svizzera.

4 Le indennità per i corsi per giovani tiratori ammontano a:

b. 51 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 1 e 2 assolti; c. 52.50 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 3 e 4 assolti.

5 Le indennità per i corsi di tiro per ritardatari ammontano a:

b. 19 franchi per ogni PO assolto nel corso;

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N. 3

3 Capi cantonali dei giovani tiratori

I capi cantonali dei giovani tiratori ricevono annualmente, per ogni circondario di tiro cantonale, un contributo di 150 franchi alle spese per gli invii postali.

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