AS 2011 6479
Ordinanza del DDPS sull'organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro
Ordinanza del DDPS sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro (Ordinanza sulle commissioni di tiro)
Modifica del 16 dicembre 2011
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 20031 sulle commissioni di tiro è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro (Ordinanza sugli ufficiali di tiro)
Art. 1 lett. a La presente ordinanza è applicabile: a. agli ufficiali federali di tiro (UFT);
Titolo prima dell’art. 3
Capitolo 2: Ufficiali federali di tiro
Art. 3 Durata del mandato e durata d’esercizio della funzione 1 La durata del mandato degli UFT è di quattro anni e la durata d’esercizio della funzione è limitata a 12 anni. In casi giustificati, il capo dell’esercito può prorogare la durata d’esercizio della funzione fino a 16 anni al massimo. 2 Gli UFT possono esercitare la loro attività fino alla fine dell’anno in cui compiono
70 anni.
1 RS 512.313
2011-0979 6479
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
Titolo prima dell’art. 4 Abrogato
Art. 6 cpv. 2 2 L’UFT può organizzare periodicamente un rapporto d’istruzione con tutti i presi- denti e i membri delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In questo caso non sono tenuti i rapporti di cui al capoverso 1 e all’articolo 16 capoverso 1.
Art. 11 Conferenze degli UFT 1 Una volta all’anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, gli UFT sono convocati alla conferenza federale di tiro. Il comandante delle Forze terrestri nomina il presi- dente. Le deliberazioni sono registrate in un verbale. Il verbale è trasmesso agli UFT e alle commissioni cantonali di tiro.
2 Se necessario, alle conferenze degli UFT possono essere convocati specialisti
militari o civili e rappresentanti di servizi ufficiali e della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST); essi hanno voto consultivo.
3 Dopo la fine degli esercizi di tiro, l’Aggruppamento Difesa può convocare una
volta all’anno gli UFT a una conferenza su questioni tecniche inerenti al tiro fuori del servizio. Essa è preparata e organizzata dal perito federale degli impianti di tiro.
Art. 19 Controllo dei rapporti di tiro 1 Il presidente della commissione cantonale di tiro verifica i rapporti di tiro vidimati dai membri della sua commissione nel sistema Amministrazione della federazione e delle società (AFS) e, se necessario, richiede i fogli di stand per un controllo sup- plementare. 2 I rapporti di tiro, le ordinazioni di munizioni e gli elenchi dei tiratori «rimasti» sono vidimati dal presidente della commissione nel sistema AFS all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa e delle autorità militari cantonali competenti.
Art. 27 Verifica dei rapporti di tiro Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli provvede a vidimare i rapporti di tiro nel sistema AFS all’attenzione del presidente della commissione cantonale di tiro.
Art. 28 Funzioni esercitate in associazioni Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono accettare la nomina in seno a un organo di un’associazione per il tiro fuori del servizio soltanto previo consenso dell’Aggruppamento Difesa.
6480
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
Art. 29 Termini I termini che devono essere rispettati dagli UFT e dalle commissioni cantonali di tiro sono stabiliti dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un appo- sito scadenzario ufficiale.
Art. 30 Istruzione L’Aggruppamento Difesa provvede affinché gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possano beneficiare di un’istruzione e di un perfezionamento con- formi alla loro funzione.
Art. 31 Pubblicazione di atti ufficiali Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono pubblicare atti e rapporti concernenti la loro attività soltanto con l’autorizzazione dell’Aggruppa- mento Difesa.
Art. 32 Indennità
1 Le indennità per gli UFT e le commissioni cantonali di tiro sono stabilite
nell’allegato 2. Per ottenere dette indennità è necessario allestire un rendiconto delle spese nel sistema AFS. 2 Gli originali dei giustificativi contabili e delle ricevute devono essere indirizzati, per la via di servizio, all’Aggruppamento Difesa.
Art. 33 AVS e tassazione 1 L’obbligo di pagare le quote all’AVS e di dichiarare il guadagno per le imposte si fonda sulle pertinenti disposizioni legislative. L’Aggruppamento Difesa è tenuto a informare l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Cassa federale di compensazione riguardo agli importi versati ai singoli interessati.
2 Contemporaneamente al versamento delle indennità, a tutti gli interessati sono
spediti estratti con il relativo saldo.
3 Gli UFT, i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro di nuova
nomina devono annunciarsi senza indugio all’Aggruppamento Difesa per l’apertura del conto individuale delle quote presso la Cassa federale di compensazione.
Art. 34 Stampati e materiale
1 La Confederazione mette gratuitamente a disposizione degli UFT e dei membri
delle commissioni cantonali di tiro la documentazione e il materiale necessari per l’istruzione. 2 Le spese per gli invii postali sono rimborsate agli UFT dall’Aggruppamento Difesa su presentazione della ricevuta. Al riguardo, i membri delle commissioni cantonali di tiro si rivolgono alle autorità militari cantonali competenti.
6481
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
16 dicembre 2011 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
6482
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
Allegato 2 (art. 32)
Indennità degli UFT e delle commissioni cantonali di tiro
1 Indennità giornaliere
1.1 Per il controllo degli esercizi di tiro e degli impianti di tiro, la partecipazione a corsi di tiro, a sedute e ad altre attività analoghe secondo la presente ordi- nanza sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti: a. 200 franchi agli UFT; b. 170 franchi ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro; c. 140 franchi ai membri delle commissioni cantonali di tiro. 1.2 Se l’attività di servizio dei presidenti e dei membri delle commissioni canto- nali di tiro si limita a una mattina (fino alle ore 12.00), a un pomeriggio (fino alle ore 18.00) oppure a una sera, l’indennità giornaliera è ridotta della metà. Il diritto all’indennità giornaliera completa sussiste se l’attività di servizio si estende a differenti parti del giorno e dura (compreso il viaggio) più di 6 ore. 1.3 Se l’attività di servizio (compreso il viaggio) degli UFT è limitata a meno di
3 ore al giorno, l’indennità giornaliera è ridotta della metà.
1.4 Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo
compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal domicilio e il ritorno allo stesso. 1.5 Se debitamente comprovati, per lavori d’ufficio in genere, lo studio di atti, l’allestimento di rapporti e perizie, i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi, nonché la preparazione di riunioni, la verifica di rapporti di tiro, i con- trolli delle munizioni ecc., comprese le relative spese d’ufficio, le spese tele- foniche, le spese per il fax, le spese per le riproduzioni ecc., possono essere corrisposte le indennità giornaliere massime seguenti: a. 8 indennità giornaliere agli UFT; b. 5 indennità giornaliere ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro; c. 2 indennità giornaliere ai membri delle commissioni cantonali di tiro. 1.6 Agli UFT attivi nei circondari di tiro nei quali sono parlate due lingue nazio- nali l’Aggruppamento Difesa può inoltre concedere annualmente il versa- mento di un’indennità giornaliera al massimo per l’assistenza da parte di tra- duttori esterni. 1.7 Le indennità giornaliere di cui al numero 1.5 possono essere ridotte o stral- ciate dall’Aggruppamento Difesa in caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini (art. 53 dell’ordinanza sul tiro).
6483
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
2 Indennità per il controllo dei fogli di stand
2.1 Per ogni foglio di stand verificato è corrisposta un’indennità di 30 centesimi. Sono considerati fogli di stand quelli: a. per le armi da fuoco portatili (programma obbligatorio e tiro in campa- gna); b. per le armi corte da fuoco (programma obbligatorio 25/50 m e tiro in campagna con la pistola); c. per i giovani tiratori. 2.2 Per i fogli di stand insufficientemente verificati non sussiste alcun diritto all’indennità.
3 Indennità per la sussistenza, i pernottamenti e i trasporti
3.1 L’indennità per le spese supplementari per i pasti che devono essere presi
fuori del luogo di servizio o di domicilio è coperta mediante il versamento di un’indennità forfettaria che ammonta a: a. 14 franchi per la colazione, in caso di partenza prima delle ore 06.30; b. 27.50 franchi per il pranzo; c. 27.50 franchi per la cena. Se l’attività di servizio degli ufficiali federali di tiro, dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si limita a una mattina (fino alle ore 12.00), a un pomeriggio (fino alle ore 18.00) oppure a una sera, non sus- siste alcun diritto a un pranzo o a una cena. È possibile conteggiare un pran- zo o una cena se l’attività di servizio si estende a due differenti parti del giorno e dura (compreso il viaggio) più di 6 ore. 3.2 Per i pernottamenti per ragioni di servizio, dietro presentazione della rice- vuta sono rimborsate le spese di pernottamento effettive secondo le tariffe locali usuali, ma al massimo 150 franchi (compresa la colazione). Le tariffe degli alberghi di media categoria valgono come norma indicativa. Per il per- nottamento in un alloggio privato sono versati al massimo 50 franchi (com- presa la colazione) per notte.
3.3 Di principio, per i viaggi di servizio devono essere utilizzati i mezzi di
trasporto pubblici. È rimborsato il prezzo del biglietto di 1a classe. A condi- zione che ne risulti un considerevole risparmio di spesa o di tempo, vi è la possibilità di utilizzare un autoveicolo privato per i viaggi di servizio. In tal caso, l’indennità si fonda sull’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale e, per la tratta più veloce tra il luogo di partenza e il luogo d’impiego, ammonta a: a. 70 centesimi al chilometro per un’automobile; b. 30 centesimi al chilometro per un motoveicolo o una motoretta.
2 RS 172.220.111.31
6484
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
4 Indennità per lavori di segretariato e per gli aiuto
istruttori provenienti dalle società di tiro 4.1 I segretari e gli aiuto istruttori provenienti dalle società di tiro assunti al posto dei membri ordinari delle commissioni cantonali di tiro hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’ammontare di quella corrisposta a un mem- bro della commissione cantonale di tiro per una prestazione giornaliera (compreso il viaggio) di almeno 6 ore e a una mezza indennità giornaliera per una prestazione (compreso il viaggio) di durata inferiore alle 6 ore.
4.2 Le altre indennità sono corrisposte conformemente alle disposizioni applica-
bili ai membri delle commissioni cantonali di tiro. 4.3 Per i lavori di segretariato è corrisposta al massimo un’indennità giornaliera, anche nel caso di corsi che durano più giorni.
5 Funzionari in servizio militare o al servizio
della Confederazione
5.1 I funzionari che sono in servizio militare e ricevono il soldo non hanno
diritto alle indennità previste nei numeri 1 e 3. Essi sono considerati distac- cati dalla loro unità, dal loro corpo di truppa o dalla loro Grande Unità e ricevono le indennità stabilite nelle prescrizioni dell’esercito.
5.2 I funzionari al servizio della Confederazione che per l’esercizio della fun-
zione beneficiano di un congedo pagato non hanno diritto all’indennità gior- naliera.
6485
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2011
6486