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AS 2011 649

Ordinanza che adegua ordinanze allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza che adegua ordinanze allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

del 2 febbraio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e

del paesaggio

Sostituzione di espressioni Nell’articolo 14 capoverso 2 lettera a l’espressione «molteplicità biologica» e nell’articolo 20 capoverso 3 lettera a l’espressione «varietà biologica» sono sosti- tuite con l’espressione «diversità biologica».

Art. 12a Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

1 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN

devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA. 2 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11. 3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Art. 18 cpv. 1 1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei bio- topi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base: a. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione; c. all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica; d. al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;

1 RS 451.1

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e. all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione; f. alla qualità della fornitura della prestazione; g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palu- stri e dei biotopi.

2. Ordinanza del 2 novembre 19942 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica 1 Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica e per l’allestimento della docu- mentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:

a. costano più di 5 milioni di franchi; b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali; c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure e. non erano prevedibili. 3 I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione. 4 Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e partico- larmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contri- buto della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

5 Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;

2 RS 721.100.1

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b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 8a Importo soglia Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 3 milioni di franchi sono decise dall’Ufficio federale d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

3. Ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali (art. 36) 1 Le indennità per i provvedimenti e per l’allestimento dei documenti di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato ed è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione.

2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:

a. interessano più di un Cantone; b. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; c. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure d. non erano prevedibili. 3 I contributi ai costi dei provvedimenti secondo il capoverso 2 sono compresi tra il

35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:

a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione.

4 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e

particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

5 Non è accordata alcuna indennità per:

a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realiz- zati in zone con un elevato grado di pericolo;

3 RS 921.01

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b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come telefe- riche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insedia- menti.

Art. 43 cpv. 1 lett. a 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a miglio- rare la redditività della gestione forestale è stabilita: a. per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all’estensione della super- ficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla pianifi- cazione;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

2 febbraio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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