AS 2011 6505
AS 2011 6505
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 19 dicembre 2011
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 25 febbraio 20041 concernente le misure fito- sanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo le versioni qui annesse.
II La presente modifica entra in vigore il 3 gennaio 2012.
19 dicembre 2011 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2011-2805 6505
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2011
Allegato 1
Sezione 4 e appendice della sezione 4 Sezione 4 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; b. vegetali: i vegetali o le parti di vegetali del genere Castanea Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti o delle sementi; c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO; d. UE: il territorio degli Stati membri dell’Unione europea, esclusi i loro terri- tori d’oltremare; e. Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, ma anche i territori d’oltremare degli Stati membri dell’Unione europea.
II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.
III Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali che: a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell’appendice della pre- sente sezione; e b. al momento dell’ingresso in Svizzera o nell’UE sono sottoposti a un con- trollo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.
IV I vegetali prodotti in Svizzera o nell’UE o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi even- tualmente i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni richieste di cui al punto II dell’appendice della presente sezione.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2011
V Se in una zona l’organismo nocivo è talmente diffuso da non poter più essere eradi- cato, l’UFAG può delimitare una zona contaminata e applicare per analogia le disposizioni di cui agli articoli 27 capoverso 4 e 45 capoverso 3 OPV.
VI L’UFAG può chiedere ai Cantoni di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’orga- nismo nocivo viene notificata immediatamente all’UFAG dai servizi competenti dei Cantoni interessati.
VII Se i risultati delle indagini di cui al paragrafo VI confermano la presenza dell’orga- nismo nocivo in una zona o se la sua presenza è stabilita con altri mezzi, la delimita- zione di detta zona è fissata secondo la procedura descritta al punto III dell’appen- dice della presente sezione. Le misure ufficiali di cui al punto IV dell’appendice sono prese nelle zone interessate.
VIII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.
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Appendice della sezione 4 I. Esigenze specifiche relative all’importazione Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 2 e dall’alle- gato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 e 40 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all’articolo
9 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i
vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in Paesi dove l’organismo nocivo non è presente; oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in una zona che il competente servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alle norme interna- zionali per le misure fitosanitarie e il cui nome è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine».
II. Condizioni relative alla messa in commercio Fermo restando quanto disposto dall’allegato 4 parte A sezione II punto 7 e dall’allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari del- la Svizzera, dell’UE o importati conformemente al paragrafo III della pre- sente sezione possono essere spostati dal luogo di produzione, compresi e- ventualmente i centri di giardinaggio, soltanto se scortati dal passaporto fitosanitario di cui all’allegato 9, rilasciato conformemente all’articolo 25 OPV e se: a. i vegetali originari del luogo di produzione menzionato sono stati colti- vati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nell’UE in un luogo di produzione di uno Stato membro dove l’orga- nismo nocivo non è presente; oppure b. i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nell’UE in un luogo di produzione in una zona che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro ha ricono- sciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.
III. Definizione delle zone delimitate
1. Le zone delimitate di cui al paragrafo VII consistono nelle seguenti parti:
a. il focolaio dove la presenza dell’organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’orga- nismo nocivo e, se del caso, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione; b. una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine del focolaio; e c. una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio.
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Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.
2. La delimitazione esatta delle zone di cui al punto 1 lettera a è basata su
principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla distribuzione specifica dei vegetali nel Cantone interessato. 3. Se la presenza dell’organismo nocivo è confermata al di fuori del focolaio, la delimitazione delle zone è modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui al paragrafo VI, la presenza dell’organismo
nocivo non è riscontrata in nessuna delle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone cessano di esistere e le misure previste al punto IV della presente appendice non sono più necessarie.
5. I Cantoni informano immediatamente l’UFAG della situazione geografica
delle zone di cui al numero 1 e forniscono piante in scala adattata. Precisano altresì la natura delle misure prese per eradicare o impedire la diffusione dell’organismo nocivo.
IV. Misure prese nelle zone delimitate Le misure ufficiali di cui al paragrafo VII da prendere nelle zone delimitate comprendono segnatamente: a. il divieto di immissione sul mercato dei vegetali al di fuori o all’interno delle zone delimitate; b. nel caso in cui la presenza dell’organismo nocivo nei vegetali di un luogo di produzione è confermata, misure adeguate per eradicarlo, come almeno la distruzione dei vegetali infetti, di tutti i vegetali che presentano i sintomi causati dall’organismo nocivo e, se del caso, di tutti i vegetali di una stessa partita al momento della piantagione e un controllo della presenza dell’organismo nocivo con ispezioni adeguate durante il periodo di possibile presenza nelle galle infestate.
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Allegato 2
Sezione 3 e appendice della sezione 3 Sezione 3 Importazione di patate destinate al consumo originarie dell’Egitto per la campagna 2012
I Ai fini della presente sezione e della sua appendice, si intende per: a. patate: tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo; b. Ralstonia: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [sin.: Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith]. c. decisione di esecuzione 2011/787/UE: la decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 20112, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffu- sione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto; d. direttiva 98/57/CE: la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 19983, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. UE: il territorio degli Stati membri dell’Unione europea; f. zona indenne da organismi nocivi: zona indenne da Ralstonia ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 44.
II 1 L’importazione di patate originarie dell’Egitto necessita di un’autorizzazione.
2 L’UFAG rilascia l’autorizzazione su presentazione di una domanda unicamente:
a. per partite superiori a 25 tonnellate; b. per patate provenienti da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi presentato dall’Egitto prima della campagna d’importa- zione e riconosciute come tali dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE; e c. se il richiedente s’impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai numeri 3–5 e 7 dell’appendice della presente sezione.
2 GU L 319 del 2.12.2011, pagg. 112–115.
3 GU L 235 del 21.8.1998, pagg. 1–39.
4 ISPM n. 4: Requirements for the establishment of pest free areas, FAO.
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III 1 Possono essere liberate per l’utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite:
a. costituite da patate che hanno soddisfatto tutte le condizioni definite al numero 2 dell’appendice della presente sezione; e b. che al loro ingresso in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosani- tario approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da Ralstonia.
2 Se in seguito agli esami di cui al numero 4 o 5 dell’appendice della presente
sezione, partite di patate risultano contaminate da Ralstonia, sono applicabili le misure descritte al numero 4 lettera c o al numero 5 lettera c.
IV Le zone di provenienza delle partite importate in Svizzera o nell’UE nelle quali durante la campagna d’importazione si è riscontrata una contaminazione da Ralsto- nia vengono escluse dall’elenco delle zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, almeno fino a quando non siano disponibili i risultati degli esami condotti in Egitto e venga eventualmente presentato un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi.
V Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.
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Appendice della sezione 3 Disposizioni applicabili alle patate originarie dell’Egitto autorizzate in virtù del paragrafo II della presente sezione Oltre alle esigenze applicabili alle patate ai sensi degli allegati 1, 2 parte A e 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell’allegato 4 parte A sezione I numero 25.8, devono essere rispettate le misure seguenti.
1. Disposizioni relative alle zone indenni da organismi nocivi
Le zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita com- prendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice ufficiale.
2. Disposizioni relative alle patate da importare
a. Le patate da importare in Svizzera sono state sottoposte in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l’assenza di Ralstonia. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, tra- sporto, imballaggio, nonché ispezioni e analisi prima dell’esportazione. b. Le patate da importare in Svizzera devono essere: i) preparate in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da patate raccolte in un’unica zona come specificato nel punto 1; ii) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un’indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, e del numero del lotto corrispondente; iii) corredate del certificato fitosanitario ai sensi dell’articolo 9 capo- verso 1 OPV, con indicazione del o dei numeri del lotto nella rubrica 8 «Marchi di riconoscimento» del certificato nonché del o dei numeri di codice ufficiali di cui al punto 2 lettera b nella rubri- ca 11 «Dichiarazione supplementare» del certificato; iv) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.
3. Disposizioni relative all’importazione
L’UFAG e gli organismi ufficiali responsabili dell’esecuzione del controllo fitosanitario approfondito ai sensi del paragrafo III capoverso 1 lettera b ricevono notifica preventiva della probabile data di arrivo delle spedizioni di patate originarie dell’Egitto nonché della loro quantità.
4. Disposizioni relative alle ispezioni
a. Immediatamente dopo l’importazione le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dal paragrafo III capoverso 1 lettera b; tali ispezioni sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corri- spondente frazione dei singoli lotti.
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b. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che i sud- detti esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralsto- nia. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di Ral- stonia, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano inoltre sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Ralstonia in tale lotto non sia stata confermata o smentita. c. Se durante le ispezioni vengono riscontrati sintomi o sospetti di Ralsto- nia, la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformità con il metodo di prova definito nella diretti- d. Se la presenza di Ralstonia è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto; tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa zona devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5.
5. Disposizioni relative alle analisi per l’individuazione di infezioni latenti
a. Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti in conformità con il metodo di prova descritto nella direttiva europea su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d’importazione va prelevato almeno un campione di ogni settore o bacino per zona di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il cam- pione selezionato per l’individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un’ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun cam- pione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni adeguate. b. Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo uffi- ciale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami non hanno confermato la presenza di Ralsto- nia. c. Se la presenza di Ralstonia è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto.
6. Disposizioni relative alle notifiche
Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia ne viene data immediata comunicazione all’Egitto e alla Commissione euro- pea. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato posi- tivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell’allegato II della direttiva 98/57/CE6 o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell’allegato II della direttiva 98/57/CE.
5 Vedi la nota relativa alla sezione 3 punto I.
6 Vedi la nota relativa alla sezione 3 punto I.
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7. Disposizioni relative all’etichettatura e allo smaltimento di rifiuti
Nel rilasciare autorizzazioni ai sensi del paragrafo II capoverso 2, l’UFAG fissa norme per l’etichettatura delle partite di patate, includendone una che ne indichi l’origine egiziana così da impedire che le patate vengano piantate, nonché norme per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all’imballaggio o alla lavorazione delle patate per impedire la diffusione di Ralstonia in seguito a una possibile infezione latente.