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AS 2011 6525

Ordinanza sulla preparazione dell'avviamento dell'Istituto federale di metrologia

Ordinanza sulla preparazione dell’avviamento dell’Istituto federale di metrologia

del 16 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 27 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 20111 sull’Istituto federale di metrologia (LIFM), ordina:

Art. 1 Competenze degli organi dell’Istituto in vista dell’avviamento Gli organi dell’Istituto federale di metrologia (Istituto) sono abilitati a prendere i provvedimenti necessari per l’avviamento dell’Istituto. In particolare possono stipu- lare contratti con terzi.

Art. 2 Finanziamento dell’avviamento Le spese occasionate dalla transizione allo statuto di Istituto sono coperte, se neces- sario, con le riserve dell’Ufficio federale di metrologia secondo l’articolo 46 capo- verso 1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confede- razione. Le restanti riserve sono destinate alle riserve d’investimento dell’Istituto (art. 20 LIFM).

Art. 3 Indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto Le indennità per i membri del Consiglio dell’Istituto ammontano a: a. indennità giornaliera per seduta: 2200 franchi; b. indennità giornaliera per seduta per il presidente: 2750 franchi; c. altre spese: rimborsate in base a un conteggio separato.

RS 941.271

2011-2605 6525

Preparazione dell’avviamento dell’Istituto federale di metrologia RU 2011

Art. 4 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2012.

16 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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