AS 2011 6541
Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera
Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera
RS 0.916.051.41; RU 2004 905
Modifica dell’Accordo Conclusa mediante scambio di note del 30 novembre 2011 Entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011
Traduzione1
Dipartimento federale Berna, 30 novembre 2011 degli affari esteri
Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare, con riferi- mento ai colloqui avuti a questo proposito, il ricevimento della sua nota del 30 novembre 2011, del tenore seguente:
«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di comunicare che – con riferimento ai colloqui avuti a questo proposito – il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale Svizzero la seguente modifica dell’accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra il Princi- pato del Liechtenstein, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, rela- tivo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera:
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 6541).
2009-2362 6541
Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. RU 2011 Modifica dell’Accordo con il Liechtenstein
Numero 2.7 (le modifiche sono in corsivo): ‹2.7 Proprie misure del Liechtenstein La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure sup- plementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali. Il Liechtenstein adotta misure di sostegno supplementari, non fondate sui quantita- tivi, nel settore dell’economia lattiera: a) per compensare sostanziali differenze del prezzo del latte tra la Svizzera orientale e il Liechtenstein; b) per promuovere l’integrazione progressiva della sua economia lattiera. Il programma di promovimento di cui alla lettera b si concluderà alla fine del 2017. Un’eventuale proroga può essere disposta, con il consenso delle due parti con- traenti, dopo che ne sia stata verificata la necessità e siano state valutate possibili distorsioni della concorrenza.›
Numero 3.3 (le modifiche sono in corsivo): ‹3.3 Somma forfettaria per le spese amministrative In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria annuale per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato. L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni quattro anni, dalle competenti autorità svizzere e del Liechtenstein e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomati- che.›
Completamento dell’allegato (nuovo, in fine): ‹Somma forfettaria per le spese amministrative secondo il n. 3.3 dell’accordo La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione con l’esecuzione del presente accordo ammonta a CHF 50 000 a partire dall’anno civile 2012. La prossima verifica della somma forfettaria ad opera delle competenti autorità svizzere e del Liechtenstein avrà luogo nell’anno civile 2016.› Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiranno un Accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera circa la modifica del summenzionato accordo sotto forma di uno scambio di note. Tale modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua massima consi- derazione.»
Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. RU 2011 Modifica dell’Accordo con il Liechtenstein
Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein che quanto precede incontra l’approvazione del Consiglio federale svizzero. La nota dell’Ambasciata del Liechtenstein e la presente risposta costituiscono un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa la modifica del summenzionato accordo sotto forma di uno scambio di note, la quale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Am- basciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta considerazione.
Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. RU 2011 Modifica dell’Accordo con il Liechtenstein