AS 2011 657
AS 2011 657
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 2 febbraio 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
1 Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massimi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medica- menti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 2 Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determina- zione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.
3 La media del terzo meno caro è determinata il 1° novembre oppure al momento
dell’ammissione del primo generico nell’elenco delle specialità. 4 Se allo scadere del brevetto il titolare dell’omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l’articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia. 5 Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile. 6 Il medico o il chiropratico informa il paziente dell’esistenza di almeno un generico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.
1 RS 832.112.31
2010-3046 657
Ordinanza sulle prestazioni RU 2011
Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011 1 In deroga all’articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre. 2 Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un’unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l’aliquota percen- tuale secondo l’articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.
2 febbraio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter