AS 2011 661
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d’Egitto
del 2 febbraio 20111
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale2, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 D’intesa con gli uffici competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e del Dipartimento federale delle finanze, la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può eccezio- nalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare inte- ressi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
RS 946.231.132.1
1 Entrata in vigore per decisione presidenziale dell’11 feb. 2011.
2 RS 101
2011-0329 661
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell’Egitto RU 2011
c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 3 Esecuzione Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a
conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, devono dichiararlo senza indu- gio alla DDIP. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Sezione 3: Disposizioni penali
Art. 5 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all’articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all’estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche. 2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi. 3 È applicabile la legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministra- tivo. Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.
3 RS 313.0
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell’Egitto RU 2011
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6 Modifiche dell’allegato Il DFAE può modificare l’allegato alla presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 2011 alle ore 17.30 e con effetto sino al 10 febbraio 2014.4
11 febbraio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 feb. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell’Egitto RU 2011
Allegato (art. 1 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 1
Hosni Mubarak Suzanne Thabet, moglie di Hosni Mubarak Alaa Mubarak, figlio di Hosni Mubarak Heidi Rasekh, moglie di Alaa Mubarak Gamal Mubarak, figlio di Hosni Mubarak Chadiga el Gammal, moglie di Gamal Mubarak Mounir Thabet, fratello di Suzanne Thabet Ahmed Alaa El Din Amin El-Maghrabi, già Ministro dell’Habitat, dei Servizi e dello Sviluppo Urbano Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garana, già Ministro del Turismo Habib Ibrahim El Adli, già Ministro dell’Interno Ahmed Ezz, già Segretario dell’Organizzazione nel Partito Nazionale Democratico Rachid Mohamed Rachid, già Ministro del Commercio e dell’Industria