AS 2011 925
Legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione
Legge federale sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione
del 1° ottobre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20102, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 26 giugno 19983 sull’asilo
Ingresso primo comma visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale4;
Art. 37 cpv. 4 4 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione, l’Ufficio federale decide con particolare celerità.
Art. 41a Coordinamento con la procedura d’estradizione Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 19815 sull’assistenza in materia penale, l’Ufficio federale decide sulla domanda d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione.
2010-0150 925
Coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione. LF RU 2011
Art. 108a Coordinamento con la procedura d’estradizione Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione.
Art. 109 cpv. 5 5 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.
2. Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. d n. 1 Il ricorso è inammissibile contro: d. le decisioni in materia d’asilo pronunciate:
1. dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono
persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presen- tata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
Art. 93 cpv. 2 primo periodo 2 Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria inter- nazionale in materia penale e nel campo dell’asilo non sono impugnabili. …
Art. 107 cpv. 3 3 Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d’estradizione concerne una persona sulla cui domanda d’asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.
6 RS 351.1 7 RS 173.110
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3. Legge del 20 marzo 19818 sull’assistenza in materia penale
Ingresso primo comma visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale9;
Art. 55a Coordinamento con la procedura d’asilo Se la persona perseguita ha presentato una domanda d’asilo ai sensi della legge del 26 giugno 199810 sull’asilo, l’Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all’estradizione tenendo conto degli atti della procedura d’asilo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
20 gennaio 2011.11
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.12
4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 RS 351.1 9 RS 101 10 RS 142.31 11 FF 2010 5783 12 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 2 marzo 2011.
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