Lexipedia

AS 2011 943

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26<i>a</i> capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Modifica del 1° marzo 2011

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del DFE del 16 giugno 20061 per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 In ragione del forte traffico viaggiatori, sono considerate centri di trasporto pub- blico ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1ter della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro le stazioni seguenti: Aarau, Baden, Basilea FFS, Berna, Bellinzona, Biel/Bienne, Briga, Coira, Frauen- feld, Friburgo, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Nyon, Olten, San Gallo, Sciaffusa, Sion, Soletta, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Zugo, Zurigo Aeroporto, Zurigo Altstetten, Zurigo Enge, Zurigo Oerli- kon, Zurigo Stadelhofen, Zurigo Stazione centrale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011

1° marzo 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26<i>a</i> capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro | Lexipedia | Lexipedia