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AS 2011 963

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja

Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999, all’Atto del 1960 e all’Atto del 1934 relativi all’Accordo dell’Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifiche del Regolamento d’esecuzione comune Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 30 settembre 2008 Entrate in vigore il 1° gennaio 2009

Traduzione1

[…]

Capitolo 3 Rifiuto e invalidazione

Regola 18bis Dichiarazione di concessione della protezione 1) [Dichiarazione di concessione della protezione qualora non sia stata comunicata alcuna notifica di rifiuto provvisorio] a) Un Ufficio che non ha comunicato una notifica di rifiuto può, entro il ter- mine applicabile in virtù della regola 18.1)a) o b), inviare all’Ufficio inter- nazionale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale è accordata nella parte contraente interessata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della protezione è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designazione individuale. b) La dichiarazione deve indicare: i) l’Ufficio che ha effettuato la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale; e iii) la data della dichiarazione. 2) [Dichiarazione di concessione della protezione in seguito a un rifiuto] a) Un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto e ha deciso di ritirare, parzialmente o totalmente, tale rifiuto può, in luogo di una notifica di ritiro di rifiuto conformemente alla regola 18.4)a), inviare all’Ufficio internazio- nale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni e modelli indu- striali, o di taluni dei disegni o modelli industriali, oggetto della registra- zione internazionale è accordata nella parte contraente interessata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della prote-

1 Dal testo originale francese (RO 2011 963).

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RE comune relativo all’Accordo dell’Aja RU 2011

zione è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designa- zione individuale. b) La dichiarazione deve indicare: i) l’Ufficio che ha effettuato la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale; iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, quelli che concerne o non concerne; e iv) la data della dichiarazione. 3) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L’Ufficio interna- zionale iscrive nel registro internazionale tutte le dichiarazioni ricevute in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, qualora la dichiarazione sia stata comuni- cata, o possa essere riprodotta, sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare. […]

Capitolo 4 Modifiche e rettifiche

[…]

Regola 22 Rettifiche del registro internazionale […] 2) [Rifiuto degli effetti della rettifica] L’Ufficio di ogni parte contraente designata ha il diritto di dichiarare, mediante una notifica indirizzata all’Ufficio internazionale, che si rifiuta di riconoscere gli effetti della rettifica. Le regole 18 – 19 sono applica- bili mutatis mutandis.

[…]

Capitolo 6 Bollettino

Regola 26 Bollettino 1) [Informazioni concernenti le registrazioni internazionali] L’Ufficio internazio- nale pubblica nel bollettino i dati pertinenti relativi: i) alle registrazioni internazionali, conformemente alla regola 17;

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ii) ai rifiuti, indicando se il riesame o il ricorso è possibile, ma senza pubblicare i motivi del rifiuto, e alle altre comunicazioni iscritte in virtù delle regole 18.5) e 18bis.3); iii) alle invalidazioni iscritte in virtù della regola 20.2); iv) ai cambiamenti del titolare, alla modifica del nome o dell’indirizzo del tito- lare, alle rinunce e alle limitazioni iscritti in virtù della regola 21; v) alle rettifiche effettuate in virtù della regola 22; vi) ai rinnovi iscritti in virtù della regola 25.1); vii) alle registrazioni internazionali che non sono state rinnovate. […]

Capitolo 8 Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall’Atto del 1934 e registrazioni internazionali che ne risultano

Regola 30 Applicabilità del presente regolamento d’esecuzione alle domande internazionali rette esclusivamente dall’Atto del 1934 e alle registra- zioni internazionali che ne risultano […] 2) [Eccezioni] […] j) Nonostante le regole 18) e 18bis), gli effetti di una registrazione internazio- nale risultante da una domanda internazionale retta esclusivamente dall’Atto del 1934 non possono essere oggetto di una notifica di rifiuto di protezione o di una dichiarazione di concessione della protezione. […]

Regola 31 Applicabilità del presente regolamento d’esecuzione alle domande internazionali rette parzialmente dall’Atto del 1934 e alle registra- zioni che ne risultano […] 2) [Eccezioni] […] c) Nei confronti delle parti contraenti designate in virtù dell’Atto del 1934 in una domanda internazionale di cui al capoverso 1), o in una registrazione internazionale che ne risulta: […]

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ii) gli effetti della registrazione internazionale in questione non possono essere oggetto di una notifica di rifiuto della protezione di cui alla regola 18) o di una dichiarazione di concessione della protezione di cui alla regola 18bis); […]

Tariffe (in vigore il 1° gennaio 2009)

I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall’Atto del 1960 o dall’Atto del 1999 Franchi svizzeri

1. Tassa di base*

1.1 Per un disegno o modello 397.–

1.2 Per ogni disegno o modello supplementare com- 19.–

preso nella stessa domanda internazionale

2. Tassa di pubblicazione*

2.1 Per ogni raffigurazione da pubblicare 17.–

[…]

2.3 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono 150.–

presentate una o più raffigurazioni (quando le raffi- gurazioni sono presentate su carta)

3. Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole 2.–

(per parola)*

* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’orga- nizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovu- te all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclu- sivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda inter- nazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. – Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblica- zione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.

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Franchi svizzeri

4. Tassa di designazione standard**

4.1 Quando si applica il livello uno:

4.1.1 Per un disegno o modello 42.–

4.1.2 Per ogni disegno o modello supplementare 2.–

compreso nella stessa domanda internazio- nale

4.2 Quando si applica il livello due:

4.2.1 Per un disegno o modello 60.–

4.2.2 Per ogni disegno o modello supplementare 20.–

compreso nella stessa domanda internazio- nale

4.3 Quando si applica il livello tre:

4.3.1 Per un disegno o modello 90.–

4.3.2 Per ogni disegno o modello supplementare 50.–

compreso nella stessa domanda internazio- nale

** Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’orga- nizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovu- te all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % del’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclu- sivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda inter- nazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. – Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di designazione standard am- monta a 4 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 1 franco svizzero (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello uno, a 6 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello due e a 9 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 5 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazio- nale per il livello tre.

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Franchi svizzeri

5. Tassa di designazione individuale (l’importo della tassa di

designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)***

*** [Nota dell’OMPI]: Raccomandazione adottata dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja: – «Le parti contraenti che effettuano, o hanno effettuato, la dichiarazione prevista all’articolo 7.2) dell’Atto del 1999 o alla regola 36.1) del regolamento d’esecuzione comune sono invitate a indicare, in tale dichiarazione o in una nuova dichiarazione, che, per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria dei paesi meno avan- zati, conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono paesi della categoria dei paesi meno avanzati, la tassa individuale da pagare per la loro desi- gnazione è ridotta al 10% dell’importo e normalmente riscosso (arrotondato, all’occorrenza, al numero intero più vicino). Tali parti contraenti sono inoltre invitate a indicare che la riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contra- ente che appartiene alla categoria dei paesi meno avanzati o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999».

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