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AS 2011 969

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja

Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999, all’Atto del 1960 e all’Atto del 1934 relativi all’Accordo dell’Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifiche del Regolamento d’esecuzione comune Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 1° ottobre 2009 Entrate in vigore il 1° gennaio 2010 Traduzione1 Capitolo 1 Disposizioni generali

Regola 1 Definizioni 1) [Abbreviazioni] Ai fini del presente regolamento d’esecuzione: i) con «Atto del 1999», va inteso l’Atto relativo all’Accordo dell’Aja conchiu- so a Ginevra il 2 luglio 19992; ii) con «Atto del 1960», va inteso l’Atto relativo all’Accordo dell’Aja conchiu- so all’Aja il 28 novembre 19603; iii) un termine utilizzato nel presente regolamento d’esecuzione definito all’ar- ticolo 1 dell’Atto del 1999 ha lo stesso senso che in tale Atto; iv) per «istruzioni amministrative» s’intendono le istruzioni amministrative di cui alla regola 34; v) per «comunicazione» s’intende qualsiasi domanda internazionale o qualsiasi richiesta, dichiarazione, invito, notifica o informazione relativi o allegati a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale che siano indirizzati all’Ufficio di una parte contraente, all’Ufficio internazionale, al depositario o al titolare con qualsiasi mezzo autorizzato dal presente regola- mento d’esecuzione o dalle istruzioni amministrative; vi) per «modulo ufficiale» s’intende un modulo allestito dall’Ufficio internazio- nale o qualsiasi modulo che abbia il medesimo contenuto e si presenti nel medesimo modo; vii) per «classificazione internazionale» s’intende la classificazione stabilita in virtù dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali; viii) per «emolumento prescritto» s’intende l’emolumento applicabile secondo il tariffario;

1 Dal testo originale francese (RO 2011 969). 2 RS 0.232.121.4 3 RS 0.232.121.2

2010-3329 969

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ix) per «bollettino» s’intende il bollettino periodico nel quale l’Ufficio interna- zionale effettua le pubblicazioni previste dall’Atto del 1999, dall’Atto del

1960 o dal presente regolamento d’esecuzione, indipendentemente dal sup-

porto utilizzato; x) per «parte contraente designata in virtù dell’Atto del 1999» s’intende una parte contraente designata nei confronti della quale è applicabile l’Atto del 1999, sia perché si tratta dell’unico Atto comune vincolante per la parte con- traente designata e per la parte contraente del depositario, sia in applicazione dell’articolo 31.1), prima frase, dell’Atto del 1999; xi) per «parte contraente designata in virtù dell’Atto del 1960» s’intende una parte contraente designata nei confronti della quale è applicabile l’Atto del 1960, sia perché si tratta dell’unico Atto comune vincolante per la parte con- traente designata e per lo Stato d’origine di cui all’articolo 2 dell’Atto del 1960, sia in applicazione dell’articolo 31.1), seconda frase, dell’Atto del 1999; xii) per «domanda internazionale retta esclusivamente dall’Atto del 1999» s’intende una domanda internazionale nei confronti della quale tutte le parti contraenti designate sono parti contraenti designate in virtù dell’Atto del 1999; xiii) per «domanda internazionale retta esclusivamente dall’Atto del 1960» s’intende una domanda internazionale nei confronti della quale tutte le parti contraenti designate sono parti contraenti designate in virtù dell’Atto del 1960; xiv) per «domanda internazionale retta al contempo dall’Atto del 1999 e dall’Atto del 1960» s’intende una domanda internazionale nei confronti della quale: – almeno una parte contraente è stata designata in virtù dell’Atto del 1999, – almeno una parte contraente è stata designata in virtù dell’Atto del 1960. 2) [Corrispondenza tra alcuni termini utilizzati nell’atto del 1999 e nell’Atto del 1960] Ai fini del presente regolamento d’esecuzione: i) il termine «domanda internazionale» o «registrazione internazionale» è usato in un’accezione includente, all’occorrenza, un riferimento al termine «depo- sito internazionale» di cui nell’Atto del 1960; ii) i termini «depositario» e «titolare» sono usati in un’accezione includente, all’occorrenza un riferimento ai termini «depositario» e «titolare» di cui nell’Atto del 19604;

4 Questa disposizione è giustificata dal fatto che nella versione in inglese dei testi la termi- nologia utilizzata per quanto riguarda i concetti in questione è diversa nell’Atto del 1999 da un lato e negli atti del 1960 e del 1934 dall’altro (rispettivamente «applicant» e «hol- der», e «depositor» e «owner»).

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iii) il termine «parte contraente» è usato in un’accezione includente, all’occor- renza un riferimento a uno Stato contraente dell’Atto del 1960; iv) il termine «parte contraente il cui Ufficio è un Ufficio che procede a un esame» è usato in un’accezione includente, all’occorrenza un riferimento al termine «Stato che procede a un esame della novità» conformemente all’articolo 2 dell’Atto del 1960; v) il termine «tassa di designazione individuale» è usato in un’accezione inclu- dente, all’occorrenza un riferimento alla tassa di cui all’articolo 15.1)2)b) dell’Atto del 1960.

[…]

Regola 6 Lingue 1) [Domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta in francese, in inglese o in spagnolo. 2) [Iscrizione e pubblicazione] L’iscrizione nel registro internazionale e la pubbli- cazione della registrazione internazionale e di tutti i dati relativi a detta registrazione internazionale nel bollettino, che devono essere l’oggetto nel contempo di un’iscri- zione e di una pubblicazione in virtù del presente regolamento d’esecuzione, sono eseguite in francese, in inglese o in spagnolo. L’iscrizione e la pubblicazione della registrazione internazionale comportano l’indicazione della lingua nella quale l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale.

3 [Comunicazioni] Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o

alla registrazione internazionale che ne è scaturita deve essere redatta: i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è indirizzata all’Ufficio internazionale dal depositario o dal titolare oppure da un Ufficio; ii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indi- rizzata dall’Ufficio internazionale a un Ufficio, a meno che tale Ufficio abbia notificato all’Ufficio internazionale che tutte le comunicazioni di tale genere devono essere redatte in francese, in inglese o in spagnolo; iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indi- rizzata dall’Ufficio internazionale al depositario o al titolare, a meno che tale depositario o tale titolare abbia indicato che desidera che tutte le comunica- zioni di tale genere siano redatte in francese, redatte in inglese o redatte in spagnolo. 4) [Traduzione] Le traduzioni necessarie ai fini delle iscrizioni e delle pubblicazioni eseguite in virtù del capoverso 2) sono effettuate dall’Ufficio internazionale. Il depositario può allegare alla domanda internazionale una proposta di traduzione dei testi contenuti nella domanda internazionale. Se ritiene che la traduzione proposta non è corretta, l’Ufficio internazionale la corregge dopo aver invitato il depositario a formulare, entro il termine di un mese a partire dall’invito, osservazioni sulle corre- zioni proposte.

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Capitolo 2 Domanda internazionale e registrazione internazionale

Regola 7 Condizioni relative alla domanda internazionale […] 6) [Esclusione di elementi supplementari] Se la domanda internazionale contiene indicazioni diverse da quelle che sono richieste o autorizzate dall’Atto del 1999, dall’Atto del 1960, dal presente regolamento d’esecuzione o dalle istruzioni ammini- strative, l’Ufficio internazionale le esclude d’ufficio. Se la domanda internazionale è accompagnata da documenti diversi da quelli che sono richiesti o autorizzati, l’Ufficio internazionale può eliminarli. […]

Regola 14 Esame dell’Ufficio internazionale […] 2) [Irregolarità comportanti il rinvio della data di deposito della domanda interna- zionale] Se, alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale, la domanda interna- zionale presenta un’irregolarità tale da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è la data in cui l’Ufficio inter- nazionale riceve la correzione di tale irregolarità. Le irregolarità che sono tali da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale sono le seguenti: a) la domanda internazionale non è redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; b) nella domanda internazionale non figura uno degli elementi seguenti: i) l’indicazione esplicita o implicita secondo la quale si chiede una regi- strazione internazionale in virtù dell’Atto del 1999 o dell’Atto del 1960, ii) indicazioni che permettono di stabilire l’identità del depositario, iii) indicazioni sufficienti per permettere di prendere contatto con il deposi- tario o con il suo eventuale rappresentante, iv) una raffigurazione o, conformemente all’articolo 5.1)iii) dell’Atto del 1999, un campione di ciascun disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, v) la designazione di almeno una parte contraente. […]

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Capitolo 6 Bollettino

Regola 26 Bollettino […] 3) [Modalità di pubblicazione del Bollettino] Il Bollettino è pubblicato sul sito Internet dell’Organizzazione. L’Ufficio internazionale comunica elettronicamente all’Ufficio di ogni parte contraente la data di pubblicazione di ogni numero. Tale comunicazione sostituisce l’invio del Bollettino di cui all’articolo 10.3)b) dell’Atto del 1999 e all’articolo 6.3)b) dell’Atto del 1960, e ai fini dell’articolo 8.2) dell’Atto del 1960, si ritiene che il Bollettino perviene ad ognuno degli Uffici interessati il giorno della comunicazione.

Capitolo 7 Emolumenti

Regola 27 Importo e pagamento degli emolumenti 1) [Importo degli emolumenti] L’importo degli emolumenti dovuti in virtù dell’Atto del 1999, dell’Atto del 1960 e del presente regolamento d’esecuzione, salvo quello dell’emolumento di designazione individuale ai sensi della regola 12.1)a)iii), è indicato nella tariffa che figura in allegato al presente regolamento d’esecuzione del quale è parte integrante. […]

Capitolo 8 [Soppresso]

Regole 30 e 31 [Soppresse]

[…]

Regola 34 Istruzioni amministrative […] 4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e l’Atto del 1999, l’Atto del 1960 o il presente regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione dell’Atto del 1999, dell’Atto del 1960 o del presente regolamento d’esecuzione, dall’altro, quest’ultima prevale.

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[…]

Regola 37 Disposizioni transitorie 1) [Disposizione transitoria relativa all’Atto del 1934] a) Ai fini della presente disposizione: i) per «Atto del 1934» s’intende l’Atto relativo all’Accordo dell’Aja con- chiuso il 2 giugno 1934 a Londra; ii) per «parte contraente designata in virtù dell’Atto del 1934» s’intende una parte contraente iscritta in quanto tale nel registro internazionale; iii) il termine «domanda internazionale» o «registrazione internazionale» è usato in un’accezione includente, all’occorrenza, un riferimento al ter- mine «deposito internazionale» di cui nell’Atto del 1934. b) Il Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999, all’Atto del 1960 e all’Atto del 1934 relativi all’Accordo dell’Aja come era applicabile prima del 1° gennaio 2010 rimane applicabile nei confronti di una domanda inter- nazionale depositata prima di tale data e ancora in istanza a tale data, e nei confronti di qualsiasi parte contraente designata in virtù dell’Atto del 1934 in una registrazione internazionale risultante da una domanda internazionale depositata prima di tale data. 2) [Disposizione transitoria relativa alle lingue] La regola 6 come era applicabile prima del 1° aprile 2010 rimane applicabile nei confronti di una domanda interna- zionale depositata prima di tale data e della registrazione internazionale che ne risulta.

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Tariffe (in vigore il 1° gennaio 2010)

I. Domande internazionali Franchi svizzeri

[…]

II. [Soppresso]

6. [Soppresso]

[…]

10. Supplemento (periodo di grazia) ***

[…]

IV [Soppresso]

11. e 12.

[Soppressi]

*** 50 % della tassa di rinnovo di base.

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