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Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 17 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Capitolo 5: Carta di soggiorno

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStr 1 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStr. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C). 2 Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso che esercita un’attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d’entrata anziché una carta di soggiorno. 3 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti di cabaret (art. 34), nonché gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e una carta di soggiorno se l’ingaggio è superiore a tre mesi.

Art. 71a Altre carte di soggiorno 1 Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto partico- lare: a. la persona autorizzata a lavorare in Svizzera entro la zona frontaliera (fronta- liere, permesso G) secondo l’articolo 35 LStr; b. il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N) secondo l’articolo 42 LAsi;

1 RS 142.201

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c. la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell’ammissione provvisoria (permesso F) secondo l’articolo 41 capoverso 2 LStr; d. la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l’articolo 74 LAsi; e. la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:

1. beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni,

2. gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell’ar-

ticolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 20072 sullo Stato ospite (OSOsp), e

3. svolge un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (per-

messo Ci). 2 La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all’articolo 17 capoverso 1 OSOsp.

Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica

1 Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di sog-

giorno non biometrica alle seguenti persone: a. ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nonché ai loro famigliari cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone; b. le persone di cui all’articolo 71a capoverso 1.

2 La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di

privilegi, immunità e facilitazioni secondo l’articolo 17 capoverso 1 OSOsp3 è una carta di soggiorno non biometrica.

3 La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:

a. sotto forma di carta senza elementi biometrici; b. in forma cartacea.

Art. 71c Carta di soggiorno non biometrica Conformemente alle esigenze del Regolamento (CE) n. 1030/20024, la carta di soggiorno biometrica è dotata di un microchip in cui sono registrati l’immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.

2 RS 192.121 3 RS 192.121 4 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

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Art. 71d Destinatari della carta di soggiorno biometrica

1 Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di

soggiorno biometrica purché non eserciti o non abbia esercitato in precedenza un diritto alla libera circolazione delle persone. 2 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della fami- glia». 3 I cittadini di cui al capoverso 1 titolari di una carta non biometrica rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1030/20025 possono conservarla fino alla scadenza della sua durata di validità.

Art. 71e Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma 1 Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l’autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno. 2 L’autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente. 3 I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L’autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. L’UFM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare. 4 L’autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell’indice sinistro e dell’indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell’impronta o di ferita al polpastrello è rilevata dapprima l’impronta del dito medio, poi sussidiariamente quella dell’anulare o del pollice. Se il rileva- mento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell’altra mano.

5 Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.

6 La fotografia è scattata sin dalla nascita.

7 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d’età.

8 Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall’obbligo di darle.

Art. 71f Presentazione di persona dinanzi all’autorità 1 In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune.

5 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, nella ver- sione conforme alla GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1;.

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2 L’autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall’obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere otte- nuti altrimenti. 3 L’autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.

Art. 71g Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall’arti- colo 102a capoverso 2 LStr qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l’identificazione del titolare della carta di.

Art. 71h Obbligo dei Cantoni I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confe- zionare la carta di soggiorno.

Art. 72 Presentazione e ritiro della carta di soggiorno 1 Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine ade- guato. 2 L’autorità competente in materia di stranieri può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.

Art. 72a Lettura delle impronte digitali

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di

trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri: a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze; b. il numero di persone che, all’arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno; c. l’affidabilità dei documenti di viaggio e d’identità emessi dagli Stati non membri dell’UE o dell’AELS; d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

2 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

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3 L’UFM è autorizzato a comunicare i diritti di lettura per i dati del microchip

oggetto di particolare protezione (impronte digitali): a. agli Stati con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 41a capoverso 2 LStr; b. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 102b LStr; c. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

Capitolo 5a: Centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica

Art. 72b Prova della buona reputazione 1 Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, l’UFM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conforme- mente all’articolo 41b LStr, segnatamente i documenti seguenti: a. l’estratto del casellario giudiziale centrale; b. l’estratto del registro di commercio; c. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti; d. il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d’affari; e. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni; f. l’elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni. 2 Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un’influ- enza determinante sull’impresa le persone che dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, l’UFM può esigere anche i documenti delle persone la cui parte- cipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

3 Se una delle persone menzionate nei capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il

proprio domicilio all’estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.

4 L’UFM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno

biometrica di cui all’articolo 41b LStr di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

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Art. 72c Obbligo di produzione e di controllo

1 L’UFM può chiedere al centro di cui all’articolo 41b LStr e, se necessario, ai

membri del gruppo d’imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti: a. i conti annuali controllati; b. l’elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote; c. informazioni sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità delle singole persone; d. il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno; e. il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti; f. la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno. 2 I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell’ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 20076 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all’estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti. 3 Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all’arti- colo 41b LStr deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.

Art. 87 cpv. 4 4 Le due impronte digitali e l’immagine del volto sono utilizzate per rilasciare una carta di soggiorno conformemente al Regolamento (CE) n. 103/20027. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

6 RS 221.302.2

7 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.

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III La presente modifica entra in vigore il 24 gennaio 2011.

17 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 24 ottobre 20078 sugli emolumenti LStr

Art. 8 Emolumenti massimi 1 Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a: Fr.

a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 95 b. per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95 c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne) 95 d. per il rilascio del permesso di domicilio 95 e. per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 75 f. per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certi- ficante il domicilio 65 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65 h. per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provviso- riamente 40 i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25 j. per il cambiamento di indirizzo nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) 25 k. per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipen- 25 denti l. per tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno 40 m. per il rilascio di un duplicato 40

8 RS 142.209

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2 Gli emolumenti cantonali massimi relativi all’allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a: Fr.

a. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica 22 b. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica 10 3 Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati biometrici ammontano a 20 franchi. 4 Per gli stranieri che possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 19999 di libera circolazione delle persone o alla Convenzione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettere a, b, c o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo. 5 Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle per- sone o alla Convenzione AELS, e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare. 6 Per le persone non coniugate minori di 18 anni che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per il rilascio e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le presta- zioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi al massimo. 7 I capoversi 4–6 si applicano per analogia ai membri stranieri della famiglia di un cittadino svizzero che possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr. 8 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capo- versi 1, 4, 6 e 7. 9 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.

9 RS 0.142.112.681 10 RS 0.632.31

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2. Ordinanza del 12 aprile 200611 concernente il sistema d’informazione

centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Art. 15a Comunicazione dei dati biometrici 1 Quando l’UFM è chiamato a comunicare dati biometrici del SIMIC per identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti, come pure persone scomparse, può cercare i dati nel SIMIC in base al cognome e al nome della persona interessata, al numero di riferimento dell’UFM o al numero della carta di soggiorno.

2 I dati biometrici sono comunicati alle autorità incaricate di identificare le persone.

3 Dopo aver eseguito il confronto, le autorità di cui al capoverso 2 distruggono i dati.

Art. 18 cpv. 4 lett. g 4 L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti: g. i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono cancellati in occasione di ogni registrazione di nuovi dati biometrici o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione.

L’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC è modificato come segue:

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Unità organizzative: … ASC Concerne soltanto il testo tedesco. DDPS Abrogato PS: Concerne soltanto il testo tedesco. SIC: Concerne soltanto il testo tedesco. UCL: Concerne soltanto il testo tedesco. …

11 RS 142.513

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Catalogo dei dati SIMIC

Titoli delle colonne, n. IV.2 lett. a ed e, nonché IV.3 lett. a

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RES* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV

2. Settore degli stranieri

a. Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (codice) Fotografia Abrogato Firma Abrogato … e. Soggiorno e partenza Tipo di permesso AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Data effettiva BB A B B B A A A A A A A A A A A A A W d’entrata* Data determinante B B A A B A A A A A A per il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data BB A A B A A A A determinante Data di notificazione B B A A B B A A Autorizzazione BB A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A valida dal/al *

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RES* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV Autorità di rilascio * A A A A B A A A A Tipo dell’ammis- BB A A B B A A A A A A A A W sione (codice) Fotografia per la B B carta di soggiorno Impronte digitali per B B la carta di soggiorno

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS* UCL OCF* CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RES* DFAE* TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA

I II III IV I II III IV

3. Settore dell’asilo

a. Identità Fotografia A Abrogato Firma Abrogato

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