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AS 2012 1

Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

Ordinanza dell’Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20112, decreta:

Art. 1 Divieto I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a. il gruppo Al-Qaïda; b. i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali 1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizza- zioni vietati secondo l’articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe. 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede- razione e all’Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le deci- sioni di abbandono nella loro versione integrale.

RS 122

2011-0732 1

Divieto del gruppo Al-Qaïda e delle organizzazioni associate RU 2012

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20125 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

5 La presente ordinanza è stata pubblicata il 28 dic. 2011 in via straordinaria (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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