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AS 2012 1207

AS 2012 1207

Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

Comunicazione del 1° marzo 2012

L’allegato 2 dell’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è stato modificato durante il mese di febbraio 2012 alle seguenti date:

2 febbraio 2012 7 febbraio 2012 14 febbraio 2012 21 febbraio 2012 23 febbraio 2012 28 febbraio 2012

Il testo integrale delle modifiche può essere consultato od ottenuto presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna.

1° marzo 2012 Cancelleria federale

1 RS 916.121.100

2012-0568 1207

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2012

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