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AS 2012 1463

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell'informazione

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione

del 24 gennaio 2012

Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP), decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo Il presente regolamento disciplina l’informazione al pubblico in merito all’attività del Tribunale penale federale (Tribunale).

Art. 2 Principi generali e competenze 1 Il Tribunale informa in modo oggettivo e trasparente, salvaguardando i legittimi interessi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento. 2 L’informazione è di competenza del segretariato generale su istruzione del presi- dente del Tribunale.

Sezione 2: Informazione d’ufficio

Art. 3 Principio

1 IlTribunale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (art. 63 cpv. 1

LOAP), segnatamente pubblicando regolarmente in Internet le proprie decisioni e raccogliendo una volta all’anno in un’apposita raccolta ufficiale (TPF; Decisioni del Tribunale penale federale svizzero) una selezione delle principali decisioni. 2 Se la procedura è pubblica il Tribunale informa primariamente tramite la comuni- cazione orale della sentenza giusta l’articolo 84 capoversi 1 e 3 del Codice di proce- dura penale2 (CPP). 3 Le sentenze possono essere consultate nella cancelleria del Tribunale per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa.

RS 173.711.33

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4 Per quanto attiene all’amministrazione giudiziaria, il Tribunale informa il pubblico principalmente in merito a importanti mutamenti organizzativi o di personale.

5 La data e l’oggetto delle udienze pubbliche sono pubblicati in Internet.

6 Se necessario l’informazione può essere assicurata mediante comunicati stampa o, eccezionalmente, con apposite conferenze stampa.

Art. 4 Banca dati delle decisioni 1 Il Tribunale pubblica di principio nella banca dati elettronica disponibile in Internet tutte le decisioni finali. Altre decisioni sono pubblicate soltanto se di interesse pub- blico. 2 Le decisioni sono pubblicate in maniera integrale, fatte salve le regole di anoni- mizzazione di cui all’articolo 6.

3 L’accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.

Art. 5 Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale 1 Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato che hanno notevole importanza giurisprudenziale.

2 Valgono i seguenti principi:

a. ogni decisione è preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; b. gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto sono presentati in forma essenziale; c. vengono pubblicati solo i considerandi di diritto più importanti. 3 La raccolta ufficiale «Decisioni del Tribunale penale federale svizzero (TPF)» è messa a disposizione gratuitamente in Internet e a pagamento nella versione carta- cea.

Art. 6 Anonimizzazione 1 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata (art. 63 cpv. 2 LOAP). 2 I nomi delle parti possono essere eccezionalmente pubblicati se gli interessi pub- blici alla conoscenza dei nomi sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa celebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico.

3 I dettagli dell’anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da

direttive interne del segretariato generale.

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Sezione 3: Informazioni su richiesta

Art. 7 Informazioni Le domande di informazioni vanno rivolte al segretariato generale. Di norma le domande devono essere presentate in forma scritta o mediante posta elettronica.

Art. 8 Accesso a documenti ufficiali 1 L’accesso a documenti ufficiali è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre

20043 sulla trasparenza, dall’articolo 22 del regolamento del 31 agosto 20104

sull’organizzazione del Tribunale penale federale e dal regolamento del 17 gen- naio 20065 del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione. 2 Il segretariato generale decide in merito alle domande di esame degli atti da parte di altre autorità conformemente all’articolo 194 CPP6; se la domanda concerne atti relativi a un caso pendente, la decisione spetta alla direzione della procedura giusta gli articoli 101 e 102 CPP.

Sezione 4: Cronaca giudiziaria

Art. 9 Principi La cronaca giudiziaria deve rispettare i diritti della personalità delle parti e in parti- colare la presunzione di innocenza. Sono in particolare di rilievo le Direttive dei doveri e dei diritti del giornalista emanate dal Consiglio svizzero della Stampa.

Art. 10 Registrazione Durante le udienze sono vietate le riprese visive o sonore da parte di persone esterne al Tribunale. Il divieto è applicabile all’interno dell’edificio del Tribunale, nonché a tutti gli altri luoghi in cui si tiene un’udienza del Tribunale (art. 71 CPP7).

Sezione 5: Giornalisti accreditati

Art. 11 Campo d’applicazione Le seguenti disposizioni sono applicabili ai giornalisti accreditati presso il Tribunale e sono determinanti per l’accreditamento.

3 RS 152.3 4 RS 173.713.161 5 RS 152.12 6 RS 312.0 7 RS 312.0

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Art. 12 Accreditamento 1 I giornalisti che intendono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale per media pubblicati o con sede in Svizzera e che s’impegnano a rispettare le disposizioni dell’articolo 9 sono accreditati, su domanda, dal segretariato generale. I giornalisti possono inoltre essere accreditati per singoli processi. 2 Sono considerati giornalisti le persone che adempiono le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale. 3 I giornalisti già accreditati presso il Tribunale federale o il Tribunale amministra- tivo federale sono, su loro richiesta, accreditati al Tribunale senza particolari forma- lità. Alla loro richiesta devono unicamente allegare una copia dell’accreditamento agli altri Tribunali federali, con curriculum vitae e una foto.

Art. 13 Domanda d’accreditamento

1 La domanda scritta d’accreditamento deve essere accompagnata da un curriculum

vitae con foto, da un’attestazione del datore di lavoro o da una descrizione dell’attività svolta quale libero professionista, se del caso da una copia della tessera di giornalista come pure dall’indirizzo di posta elettronica.

2 Ogni modifica deve essere comunicata al Tribunale.

Art. 14 Durata e revoca dell’accreditamento 1 L’accreditamento è personale e non trasferibile. Esso ha validità quadriennale o, se concesso durante il quadriennio, fino alla fine di tale periodo. Una domanda di rinnovo deve essere presentata tempestivamente, prima dello scadere del periodo di accreditamento. 2 Chi non riferisce più sull’attività del Tribunale deve prontamente comunicarlo al segretariato generale. 3 Il segretariato generale revoca l’accreditamento quando i presupposti dell’accredi- tamento non sono più dati.

Art. 15 Prestazioni del Tribunale

1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

a. la consegna, previa domanda, di una copia dell’atto d’accusa; tale atto è con- segnato di norma sette giorni prima dell’inizio delle udienze; b. la prenotazione, su domanda, di un posto nell’aula delle udienze nella misura in cui i locali lo permettono; c. l’accesso alla sala stampa, sempreché disponibile nel luogo in cui si tengono le udienze; d. la possibilità di effettuare copie dei documenti durante le udienze pubbliche; e. la consegna dei dispositivi non anonimizzati delle decisioni pronunciate durante le udienze pubbliche;

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f. la consegna delle decisioni destinate alla pubblicazione; g. la consegna del rapporto di gestione; h. su domanda, altre eventuali informazioni concernenti lo stato del procedi- mento; i. l’invio dei comunicati stampa. 2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera f avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario è fissato un periodo di attesa (embargo). 3 Per le cause celebri l’invio avviene di regola contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo d’attesa (embargo).

4 Di regola, la trasmissione avviene per via elettronica.

Art. 16 Periodo d’attesa (embargo) 1 Il Tribunale prevede di regola un periodo d’attesa per la divulgazione delle infor- mazioni fornite nell’ambito della cronaca giudiziaria. 2 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del contenuto dell’informazione da un’altra fonte.

Art. 17 Sanzioni 1 In caso di violazione delle regole che disciplinano l’accreditamento il segretariato generale può ammonire l’interessato. 2 In casi gravi, l’accreditamento può essere ritirato temporaneamente o definitiva- mente. 3 La testata giornalistica interessata ed il Consiglio svizzero della Stampa possono essere informati in merito a queste sanzioni.

Art. 18 Diritto di ricorso Le decisioni del segretariato generale concernenti l’accreditamento e i provvedi- menti ai sensi dell’articolo 17 possono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro notificazione, dinanzi alla Commissione amministrativa del Tribunale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento del 29 agosto 20068 sui principi in materia d’informazione e sull’accreditamento dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale è abrogato.

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Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.

24 gennaio 2012 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Andreas J. Keller La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

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