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AS 2012 1469

Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

del 16 marzo 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; 1

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:

Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.

2 I contributi sono concessi unicamente se:

a. l’associazione mantello è attiva a livello nazionale; b. l’associazione mantello non ha scopo di lucro; c. l’associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all’arti- colo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e d. le organizzazioni affiliate all’associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro. 3 Un’associazione mantello può essere sostenuta in virtù della presente legge per adempiere i compiti di cui all’articolo 2 unicamente se per adempiere i medesimi compiti non è sostenuta in virtù di un’altra legge federale, segnatamente della legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.

Art. 2 Compiti sovvenzionati I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per adempiere i seguenti compiti: a. informazione sulle offerte di formazione continua e coordinamento di tali offerte; b. garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.

RS 412.11

2011-2864 1469

Sostegno alle associazioni mantello della formazione continua RU 2012

Art. 3 Calcolo dei contributi

1 I contributi sono calcolati in base:

a. al grado di interesse della Confederazione per le attività dell’associazione mantello; b. al numero di organizzazioni affiliate all’associazione mantello; c. all’onere di coordinamento dell’associazione mantello; d. alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell’associazione mantello e ai contributi di terzi.

2 I contributi ammontano:

a. al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e b. al massimo alla differenza tra le spese necessarie, da un lato, e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi, dall’altro. 3 Se superano i fondi disponibili, i contributi calcolati in base alle domande presen- tate sono ridotti in maniera proporzionale.

Art. 4 Finanziamento I limiti di spesa previsti dalla presente legge sono accordati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 6 Esecuzione 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell’esecuzione della presente legge. 2 Coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.

3 Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e

sulle modalità di pagamento.

4 RS 616.1

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Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. 2 Essa entra in vigore il 17 marzo 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2012.5

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

5 La presente legge è stata pubblicata in via straordinaria il 16 marzo 2012

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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