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AS 2012 1599

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 21 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 37b Approvazione e autorizzazione per via elettronica del traffico dei pagamenti all’interno dell’Amministrazione L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e rimunerazioni all’interno dell’Amministrazione sono equi- parate alla firma autografa se: a. l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione delle persone che con- cedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite; b. la procedura di approvazione è documentata; e c. l’integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

Art. 65a Approvazione e autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all’Amministrazione L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all’Amministrazione sono equiparate alla firma autografa se: a. l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione delle persone che con- cedono le approvazioni e le autorizzazioni sono garantite; b. la procedura di approvazione è documentata; e c. l’integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

1 RS 611.01

2012-0240 1599

Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2012

Art. 75 cpv. 2 lett. f

2 Essa emana istruzioni segnatamente:

f. per i limiti di tolleranza e le esigenze tecniche relative all’approvazione e all’autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3, 37b e 65a);

II

1 L’allegato 1 è modificato come segue:

Allegato 1, Bilancio passivo n. 295 (Riserve di rivalutazione) Abrogato

2 Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2012

Allegato 2 (art. 53 cpv. 2)

Tabella 2

Conto della Confederazione: norme di riferimento complementari

Oggetto Norma di riferimento Stato

Valutazione degli strumenti Direttive della Commissione 25 marzo 2004 finanziari in generale federale delle banche2 del 14 dicembre 1994 sulle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti (art. 23–27 OBCR) (DAC-CFB) Posizioni strategiche nel Numero 23b DAC-CFB 31 dicembre 1996 settore degli strumenti finanziari derivati

2 Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

1601

Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2012

Allegato 3 (art. 64c cpv. 2)

Tabella 2

Consuntivo consolidato della Confederazione: norme di riferimento complementari

Oggetto Norma di riferimento Stato

Valutazione degli strumenti Direttive della Commissione 25 marzo 2004 finanziari in generale federale delle banche3 del 14 dicembre 1994 sulle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti (art. 23–27 OBCR) (DAC-CFB) International Accounting 1° gennaio 2005 Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: rilevazione e valutazione Posizioni strategiche nel Numero 23b DAC-CFB 31 dicembre 1996 settore degli strumenti International Accounting 1° gennaio 2005 finanziari derivati Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

3 Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

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