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AS 2012 1767

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 21 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65d cpv. 1bis e 1ter 1bis L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti unicamente se non è possibile il confronto con i prezzi praticati all’estero. 1ter Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, il dipartimento può prevedere un margine di tolleranza che tenga conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.102

2012-0118 1767

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2012

1768

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